Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15712 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. III, 02/07/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 02/07/2010), n.15712

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

DI PIETRA 26, presso lo studio dell’avvocato MAGRONE GIANDOMENICO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNETTI

LORENZO con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AUTORITA’ PORTUALE SAVONA;

– intimata –

e sul ricorso n. 26376/2006 proposto da:

AUTORITA’ PORTUALE SAVONA (OMISSIS) in persona del suo Presidente e

legale rappresentante Ing. C.C., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato

ORLANDO GUIDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARSON PAOLO con delega in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente –

contro

S.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 572/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,Prima

Sezione Civile, emessa il 20/04/2005; depositata il 04/06/2005;

R.G.N. 811/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2010 dal Consigliere Dott. FRASCA Raffaele;

udito l’Avvocato LORENZO BRUNETTI;

udito l’Avvocato GUIDO ORLANDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel novembre del 1993 S.L. conveniva davanti al Tribunale di Savona il Consorzio Autonomo del Porto di Savona per sentirlo dichiarare tenuto, ai sensi degli artt. 2043, 2049 e 2050 c.c. al risarcimento dei danni sofferti in data (OMISSIS) in dipendenza di operazioni compiute da una gru semovente azionata da un dipendente del convenuto, mentre operava come socio lavoratore della Compagnia Unica Pippo Rebagliati per le operazioni di scarico di una motonave. Il convenuto si costituiva e, per quelle che si legge nell’esposizione del fatto nel ricorso in epigrafe, chiedeva rigettarsi la domanda, «affermando che “nessuna responsabilità può essere attribuita al gruista operatore, dipendente dell’Ente”, tra altro esponendo che “l’intera operazione era organizzata e condotta dagli operatori della Compagnia…, ed alla stessa il manovratore della gru interveniva dietro segnalazioni fornitegli da detti operatori”.

All’esito dell’istruzione testimoniale e di una consulenza tecnica, il Tribunale di Savona, con sentenza del marzo 2003 condannava l’Autorità Portuale di Savona, frattanto succeduta al convenuto e costituitasi, al risarcimento del danno, sull’assunto che l’evento fosse accaduto nell’esercizio di attività pericolosa e dovesse, pertanto, presumesi la responsabilità del gruista.

Sempre per quanto si legge nel ricorso, avverso la sentenza interponeva appello la convenuta eccependo la mancata indagine intorno alla responsabilità, poichè le operazioni si svolgevano sotto la direzione tecnica della Compagnia, senza l’ingerenza della Autorità e richiamando alcune testimonianze in base alle quali avrebbe potuto pervenirsi a tali conclusioni. Lo S. si costituiva e dichiarava di non accettare il contraddittorio su domande tardivamente proposte dall’appellante, in ordine alla legittimazione passiva, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dell’impugnazione e la piena fondatezza delle motivazioni del Tribunale in ordine alla pronunciata condanna, nonchè svolgendo appello incidentale sul quantum.

2. Con sentenza del 4 giugno 2005 la Corte d’Appello di Genova, dopo aver respinto l’eccezione di inammissibilità, osservando “che, pur avendo l’Aut. Port. in 1^ grado concentrato le sue difese sulle modalità in fatto dell’infortunio, devono ritenersi proponibili nuove eccezioni, secondo il disposto dell’art. 345 c.p.c., comma 2, nel testo applicabile ratione temporis, accoglieva l’appello principale e rigettava la domanda, con condanna dello S. alle restituzioni.

3. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, lo S..

L’Autorità Portuale di Savona ha resistito con controricorso, nel quale ha svolto due motivi di ricorso incidentale.

4. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente il ricorso incidentale va riunito a quello principale, in seno al quale è stato proposto.

2. Con il primo motivo di ricorso principale si deduce “violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in relazione all’art. 345 c.p.c., anche con riferimento agli art. 2043, 2049 e 2050 c.c.”.

Ci si duole che sia stata disattesa la questione di inammissibilità che in appello era stata sollevata dal ricorrente quanto alla nuova prospettazione difensiva svolta dall’Autorità Portuale nel senso che la gru era stata fornita alla Compagnia Portuale con un contratto di “nolo a caldo”. Si argomenta che tale nuova eccezione era stata svolta senza che si producesse alcun documento da cui potesse ricavarsi l’esistenza di un certo tipo di contratto e senza affermarne l’esistenza di quel contratto con articolazione di prova testimoniale specifica, sulla quale l’odierno ricorrente avrebbe potuto controdedurre, apportando quegli elementi di prova contraria che si fossero resi necessari per effetto della difesa convenuta. Da tanto si desume che detta eccezione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile “per carenza di prova”, perchè nel regime dell’art. 345 c.p.c. anteriore alla riforma di cui alla L. n. 353 del 1990, nuove eccezioni erano intraducibili in appello, ma a condizione che trovassero riscontro negli atti acquisiti od in documenti ex novo prodotti nel giudizio di impugnazione, non quando mai avessero formato oggetto di specifica articolazione probatoria della parte interessata o trovassero riferimenti documentali in atti.

Si sostiene, poi, che se l’Autorità Portuale avesse prodotto documenti inerenti il suo ruolo nella vicenda dello scarico della nave ed evidenzianti il suo rapporto con la Compagnia Portuale, in caso di contestazione avrebbe potuto instaurarsi il contraddittorio con il “soggetto terzo”, che mai si è instaurato. Di seguito si dubita che il rapporto fra l’Aurorità e la Compagnia Portuale si sarebbe potuto accertare incidenter tantum, cioè senza la partecipazione al giudizio di quest’ultima.

2.1. Il motivo che, in realtà, non deduce alcun vizio inerente alla ricostruzione della quaestio facti riconducitele all’art. 360 c.p.c., n. 5 – è gradatamente inammissibile ed infondato.

2.2. L’inammissibilità discende dalla violazione del principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione, sotto il profilo che non si specificano le espressioni con le quali, nell’atto di appello principale, sarebbe stata proposta la “nuova” eccezione, in modo da poterla individuare e confrontare con quello che, nella parte del ricorso in cui si è esposto il fatto (riprodotta nel su esteso svolgimento del processo), si dice essere stato il tenore delle difese svolte in primo grado dalla parte qui resistente, nonchè con le motivazioni che aveva prospettato la sentenza di primo grado per riconoscere la responsabilità della resistente.

In tale situazione il lettore del ricorso e, quindi, questa Corte non è messo in grado di conoscere l’oggetto riguardo al quale dovrebbe formulare la valutazione di configurabilità di una nuova eccezione, per poi compiere il controllo sulla sussistenza del vizio di violazione di legge che si denuncia nel motivo.

Questo vizio, peraltro, è denunciato – ed è questa la ragione della sua infondatezza con una prospettazione che vorrebbe ricondurre sul piano dell’ammissibilità delle nuove eccezioni, temporibus illis (dopo la riforma del 1950) riconosciuta in appello dall’art. 345 c.p.c., comma 2, la loro dimostrazione, cioè il conseguente profilo dell’onere della prova di esse una volta introdotte in appello.

Si tratta di una prospettazione che pretende di sovrapporre e, quindi, di confondere il piano della introduzione dell’eccezione nuova nel giudizio di appello con quello della sua prova.

L’art. 345 c.p.c., comma 2, quando ammetteva la deducibilità di nuove eccezioni, com’è connaturato al concetto di proposizione dell’eccezione, si riferiva solo al primo aspetto e più precisamente ad un’attività di allegazione del fatto storico integrante l’eccezione nel giudizio di appello ed alla conseguente attività di rilevazione delle sue conseguenze giuridiche. Al piano della prova del fatto de quo, si riferiva o meglio si poteva riferire l’attività di introduzione di nuove prove o nuovi documenti. Attività questa necessaria solo se l’allegazione e rilevazione del fatto integratore dell’eccezione non si fondava sul materiale istruttorio eventualmente già acquisito nel giudizio di primo grado e comunque funzionale al solo assolvimento dell’onere della prova di detto fatto, per cui bene poteva introdursi una nuova eccezione e poi non svolgersi attività probatoria, con la conseguenza che l’introduzione della nuova eccezione restava legittima, ma il fatto che la integrava restava indimostrato e, quindi, l’eccezione si doveva rigettare.

Nella specie, quindi, la pretesa del ricorrente che l’eccezione fosse inammissibile perchè non supportata da prove costituende o documentali nuove è, pertanto, del tutto infondata in iure.

Quanto, poi, al rilievo che solo se fosse stata svolta attività di deduzione probatoria, il ricorrente avrebbe potuto replicare, si tratta di un assunto incomprensibile: invero, se il fatto integratore dell’eccezione non era provato e la Corte territoriale l’avesse considerato esistente senza prova, il vizio da denunciare sarebbe stata la violazione della regola dell’onere della prova. Ove, poi, come palesa l’illustrazione dei motivi successivi, la Corte territoriale si fosse limitata a desumere la fondatezza dell’eccezione dalle emergenze probatorie del giudizio di primo grado, non si comprende come e perchè il ricorrente non abbia dedotto a sua volta nuove prove in contrario: esse sarebbero state ammissibili sempre ai sensi del vecchio art. 345 c.p.c..

3. Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce “violazione e falsa applicazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 2721 c.c.”, per avere ritenuto la Corte territoriale provata sulla base delle risultanze testimoniali di primo grado l’esistenza di un contratto (“nolo a caldo”) fra l’Autorità Portuale e la Compagnia, avente natura atipica e consistente sia nella messa a disposizione del mezzo sia nella messa a disposizione del manovratore, dipendente dell’Autorità, con assoggettamento ai poteri direttivi e di controllo della stessa Compagnia.

3.1. Il motivo, oltre ad essere inammissibile per difetto di autosufficienza, là dove non si preoccupa di individuare la capitolazione probatoria di cui trattasi, è ulteriormente inammissibile perchè l’eccezione di inammissibilità ai sensi dell’art. 2721 c.c. avrebbe dovuto essere fatta valere prima che avesse luogo l’ammissione delle prove per testi.

Nè potrebbe ritenersi che in quel momento non lo si poteva fare, perchè la nuova prospettazione della resistente non vi era ancora all’atto in cui le prove vennero ammesse: invero, se le prove incingevano comunque nella violazione dell’art. 2721 c.c. ciò doveva comunque emergere dalla capitolazione.

Ove, poi, la Corte territoriale avesse desunto l’esistenza del rapporto contrattuale fra Autorità e Compagnia dalle dichiarazioni rese dai testi, in risposta ai capitoli e, quindi, con la normale attività di precisazione e specificazione dei fatti dichiarati che il teste fa rispondendo sui capitoli, l’invocazione dell’art. 2721 c.c. sarebbe fuor di luogo, venendo in rilievo il principio di acquisizione processuale.

4. Il terzo motivo del ricorso principale denuncia “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa in punto decisivo della controversia, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè violazione e falsa applicazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 246 c.p.c.”. L’illustrazione del motivo inizia con l’assunto che la sentenza impugnata ha preso in esame alcune testimonianze, tra le quali, soprattutto quella di D.B.P.L., all’epoca dipendente dell’Ente Porto e si duole che a detta testimonianza abbia dato credito quanto alla dichiarazione che il gruista operava agli ordini e secondo le istruzioni del personale della Compagnia, ancorchè quel teste avesse detto di non essere stato presente al fatto e che la circostanza gli era stata riferita dal gruista, senza considerare che costui aveva un interesse che l’avrebbe legittimato a partecipare al giudizio quale possibile diretto responsabile dell’evento, tanto che il giudice istruttore aveva dichiarato la sua incapacità a testimoniare. Da ciò sarebbe conseguita una violazione dell’art. 246 c.p.c..

4.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza quanto ad entrambi i profili con cui è articolato, perchè non indica in quale udienza la testimonianza di cui trattasi venne assunta (al riguardo, il riferimento al fatto che “nella medesima udienza del 27 febbraio 1997” venne dichiarata l’incapacità testimoniale del gruista non è accompagnato dalla precisazione sul se si sia trattato dell’udienza di assunzione delle prove oppure di quella in cui vennero ammesse le stesse) e perchè – anche a voler superare tale rilievo – omette di indicare il contenuto dei capitoli di prova di cui trattasi e, quindi, non mette in grado di comprendere il senso della risposta del teste.

Il motivo è, poi, inammissibile quanto al profilo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 perchè non risponde al paradigma del vizio di motivazione di cui a tale norma in quanto difetta di decisività secondo le stesse allegazioni del ricorrente: invero, se la Corte territoriale ha compiuto la sua valutazione sulla base anche di altre testimonianze, per evidenziare la decisività dell’erronea valutazione della testimonianza D.B., sarebbe stato necessario spiegare come e perchè essa sia stata “presa in esame… soprattutto”, sì da sorreggere in modo determinate la decisione impugnata. Invece, del “soprattutto” non si fornisce alcuna spiegazione.

Peraltro, la lettura della motivazione della sentenza impugnata evidenzia che è stato dato rilievo, sempre ai fini della ritenuta esistenza del controllo delle operazioni da parte della Compagnia Portuale, ad altre due testimonianze, onde la valutazione con cui la Corte è pervenuta a ritenere sussistente il ed. “nolo a caldo” è sorretta, in realtà, da tutte e tre le testimonianze, di modo che, anche se cadesse il valore della testimonianza D.B., resterebbe quello dalla Corte territoriale attribuito alle altre due testimonianze, delle quali il ricorso non si occupa.

Da tanto emergerebbe ancora una volta che il motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 è privo di decisività (per la sua nozione si veda Cass. n. 22979 del 2004, seguita da numerose conformi, secondo cui: “La nozione di punto decisivo della controversia, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 sotto un primo aspetto si correla al fatto sulla cui ricostruzione il vizio di motivazione avrebbe inciso ed implica che il vizio deve avere inciso sulla ricostruzione di un fatto che ha determinato il giudice all’individuazione della disciplina giuridica applicabile alla, fattispecie oggetto del giudizio di merito e, quindi, di un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo od estintivo del diritto. Sotto un secondo aspetto, la nozione di decisività concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, asserisce al nesso di casualità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito e non già la sola possibilità o probabilità di essa. Infatti, se il vizio di motivazione per omessa considerazione di punto decisivo fosse configurabile sol per il fatto che la circostanza di cui il giudice del merito ha omesso la considerazione, ove esaminata, avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione del fatto diversa da quella adottata dal giudice del merito, oppure se il vizio di motivazione per insufficienza o contraddittorietà fosse configurabile sol perchè su uno specifico fatto appaia esistente una motivazione logicamente insufficiente o contraddittoria, senza che rilevi se la decisione possa reggersi, in base al suo residuo argomentare, il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 si risolverebbe nell’investire la Corte di Cassazione del controllo sic et sempliciter dell’iter logico della motivazione, del tutto svincolato dalla funzionalità rispetto ad un esito della ricostruzione del fatto idoneo a dare luogo ad una soluzione della controversia diversa da quella avutasi nella fase di merito.”).

L’invocazione, poi, dell’art. 246 c.p.c. a proposito del teste D.B., quasi con una sorta di emersione di un’incapacità a posteriori, per il fatto che egli riferì circostanza dichiarategli dal gruista, cioè da un teste incapace, è priva di fondamento, perchè la dichiarazione da parte di un teste capace dell’essergli state riferite determinate circostanza da un teste precedentemente dichiarato incapace non può comportare una sorta di sopravvenuta incapacità riflessa del teste capace, bensì soltanto che la verità intrinseca del fatto dichiarato al teste dal soggetto incapace vada apprezzata con particolare severità, specie se il fatto dichiarato è favorevole ad eventuali interessi di quel soggetto.

Onde il motivo di violazione di norma sul procedimento sarebbe infondato.

5. Con il quarto motivo di ricorso principale si deduce “violazione – falsa applicazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in relazione all’art. 1655 c.c. e segg. ed omessa motivazione in ordine a punto decisivo della controversia”.

Il motivo viene illustrato riproducendo una parte ulteriore della testimonianza D.B. e il vizio di motivazione viene prospettato per un verso adducendosi che la Corte territoriale avrebbe, ancorchè il teste non fosse stato presente ai fatti, riferito le modalità con le quali l’Autorità portuale forniva il mezzo e l’operatore suo dipendente con il “nolo a caldo”, alla vicenda di cui è processo, per altro verso adducendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare il rilievo della dichiarazione del teste circa il fatto che per il servizio di scarico la fattura veniva emessa dall’Autorità al ricevitore della merce e, successivamente, alla stessa autorità gli operatori portuali, fra cui la Compagnia Portuale, inviavano a loro volta la fattura per le loro specifiche prestazioni, il che avrebbe dovuto indurre a ritenere sussistente un contratto di appalto del mezzo con l’operatore fra l’Autorità e il ricevitore.

Quest’ultima deduzione dovrebbe evidenziare, al di là della mancanza di un’espressa attività assertiva in tal senso, anche il vizio di violazione della norma di diritto dell’art. 1655 c.c., per erronea sussunzione del fatto dichiarato dal teste sotto la fattispecie del “nolo a caldo” anzichè sotto quella dell’appalto.

5.1. Il motivo è ancora una volta inammissibile sia per difetto di autosufficienza, atteso che non si indica la capitolazione probatoria su cui venne chiamato a rispondere il teste D.B. e l’udienza in cui venne escusso, sia per difetto di decisività quanto al vizio di motivazione, atteso che nuovamente non si considera che la valutazione che ha portato la Corte a ritenere il “nolo a caldo” è, come s’è detto a proposito del motivo precedente, fondata anche su altre due testimonianze, che vengono totalmente ignorate.

Anche il vizio di violazione di norma di diritto per erronea sussunzione, essendo stata la fattispecie del “nolo a caldo” desunta dalla valutazione complessiva delle circostanze dichiarate dalle tre testimonianze, risulta argomentato in modo non decisivo, cioè giustificante il possibile riconoscimento dell’error iuris denunciato.

6. Il quinto motivo di ricorso principale denuncia vizio di motivazione sul quantum del danno con l’espressa enunciazione di voler riproporre la censura che all’uopo era stata svolta con l’appello incidentale e, dunque, è, in realtà, un “non motivo”, perchè l’appello incidentale non è stato esaminato dalla Corte territoriale, una volta riformata la sentenza di primo grado sull’an e parte ricorrente non aveva alcuna necessità di riproporlo in questa sede come motivo di cassazione anche condizionato, in quanto, se fosse stato accolto alcuno degli altri motivi e la sentenza fosse stata cassata quanto alla riforma della sentenza di primo grado nel giudizio di rinvio, l’appello incidentale sarebbe stato esaminabile, sempre a condizione che il giudice di rinvio avesse a confermare la sentenza di primo grado sull’an. Il motivo è, pertanto, inammissibile.

7. Con il primo motivo di ricorso incidentale si deduce “violazione e/o falsa applicazione di legge e, specificamente, dell’art. 91 c.p.c., in relazione al disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 3”, lamentandosi che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente applicato l’art. 91 c.p.c. in quanto ha compensato “le spese di giudizio”.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce “omessa e/o carente motivazione della sentenza in relazione al disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nella parte in cui non ha giustificato l’integrale compensazione delle spese del giudizio”. Si addebita alla sentenza impugnata di non avere «motivato la sua determinazione, nemmeno con la formula della sussistenza di “giusti motivi” di compensazione.

Il primo motivo denuncia la violazione di una norma, l’art. 91 c.p.c., ma poi si duole della compensazione delle spese, che invece è regolata dall’art. 92 c.p.c., onde la norma del procedimento di cui si denuncia la violazione risulta inconferente rispetto alla doglianza proposta. Inoltre, la compensazione è stata disposta dalla corte territoriale per entrambi i gradi del giudizio di merito, mentre il motivo non offre alcuna specificazione sul se ci si dolga di essa per entrambi i gradi oppure no. Il motivo risulta, dunque, del tutto generico (all’uopo, si rileva che è consolidato il seguente principio di diritto: “Il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorchè la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 2). Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell’impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all’art. 378 c.p.c., finalizzate solo all’argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente), comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorchè la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l’atto di appello), debba necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo. In riferimento alla deduzione di un “error in procedendo” e, particolarmente, con riguardo alla deduzione della violazione di una norma afferente allo svolgimento del processo nelle fasi di merito, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 il rispetto dell’esigenza di specificità non cessa di essere necessario per il fatto che, com’è noto, la Corte di Cassazione, essendo sollecitata a verificare se vi è stato errore nell’attività di conduzione del processo da parte del giudice del merito, abbia la possibilità di esaminare direttamente l’oggetto in cui detta attività trovasi estrinsecata, cioè gli atti processuali, giacchè per poter essere utilmente esercitata tale attività della Corte presuppone che la denuncia del vizio processuale sia stata enunciata con l’indicazione del (o dei) singoli passaggi dello sviluppo processuale nel corso del quale sarebbe stato commesso l’errore di applicazione della norma sul processo, di cui si denunci la violazione, in modo che la Corte venga posta nella condizione di procedere ad un controllo mirato sugli atti processuali in funzione di quella verifica. L’onere di specificazione in tal caso deve essere assolto tenendo conto delle regole processuali che presiedono alla rilevazione dell’errore ed alla sua deducibilità come motivo di impugnazione”: così Cass. n. 4741 del 2005, seguita da numerose conformi).

Il secondo motivo si duole della compensazione, ancora una volta senza specificare in che termini, alla stregua dell’art. 360 c.p.c., n. 5 ed ancora una volta evocando l’art. 91 c.p.c., ed in tal modo prospetta un vizio in astratto afferente alla quaestio facti, mentre nella sostanza si sarebbe trattato di denunciare un vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. Tra l’altro si imputa alla sentenza di non avere motivato la compensazione con la formula della sussistenza di “giusti motivi”, ma si dimentica che la Corte territoriale ha usato la formula “attesa la ricorrenza di motivi di equità”, con ciò significando che lo sviluppo del contraddittorio, evidentemente anche in relazione alla nuova prospettazione difensiva, individuava detti motivi.

Il motivo è, dunque, anche inammissibile perchè non si fa carico dell’effettiva, pur stringata, motivazione adottata dal giudice di merito.

8. La soccombenza su entrambi i ricorsi proposti induce il Collegio a compensare le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

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