Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15711 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 23/07/2020), n.15711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 30432-2018 proposto da:

G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AREZZO 38,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO TUCCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO GIANNINI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 123/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 04/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

la Corte d’appello di Genova confermando la sentenza di primo grado e respingendo l’appello proposto da G.D. rigettava la domanda da questi proposta per ottenere l’accertamento del suo diritto a vedersi riconosciuta dall’Inps, per il periodo dal 1 marzo 2002 al marzo 2004, la posizione contributiva prevista dalla sentenza n. 920 del 2006 del medesimo tribunale della Spezia che aveva intimato l’annullamento del suo licenziamento con condanna del datore al pagamento della contribuzione previdenziale all’INPS, per il periodo dal licenziamento fino alla reintegra; condanna a cui doveva quindi seguire quella dell’Istituto ad accreditargli quanto a lui spettante a titolo di contribuzione. La Corte d’appello confermando con diversa motivazione la sentenza di primo grado sosteneva che il lavoratore non potesse agire in via autonoma nei confronti dell’Inps per chiedere la condanna di quest’ultimo ad accreditargli quanto a lui spettante a titolo di contribuzione essendo al medesimo lavoratore attribuito, nel caso di omissione contributiva, esclusivamente il rimedio previsto dall’art. 2116 c.c. e la facoltà di richiedere all’Inps la costituzione della rendita vitalizia ai sensi della L. n. 1338 del 1962, art. 13, pari alla quota di pensione che sarebbe spettata in relazione ai contributi omessi. La Corte d’appello sosteneva inoltre che quand’anche, nell’ipotesi prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, fosse stata da ammettere come fattispecie eccezionale la possibilità di agire al fine di ottenere la condanna del datore al pagamento dei contributi nei confronti dell’Inps che non fosse parte del giudizio, la stessa pronuncia resa in favore del terzo non chiamato in causa non poteva portare alla condanna del terzo Inps alla costituzione della posizione contributiva per il periodo rimasto privo di contribuzione nonostante la condanna del datore di lavoro alla sua copertura.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione G.D. con due motivi ai quali ha resistito l’INPS con controricorso. E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’ordinanza in camera di consiglio.

L’INPS ha depositato memoria.

Diritto

RILEVATO

che:

1.- Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2114 c.c.; del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 27, come mod. dalla L. n. 153 del 1969, art. 40, dalla L. n. 1338 del 1962, art. 13.

2.- Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

3.- Il ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza per avere escluso il diritto del lavoratore alla richiesta regolarizzazione della posizione contributiva nei confronti dell’INPS (Cass. n. 14853/2019), nonostante che: a) la condanna del datore “al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell’effettiva reintegrazione” L. n. 300 del 1970, ex art. 18, costituisca un caso eccezionale di condanna a favore di terzo espressamente previsto dall’ordinamento (Cass. n. 19398/2014); b) la parte avesse comunicato all’INPS la successiva omissione contributiva ed avesse sollecitato a più riprese l’intervento dell’istituto al recupero dei contributi (inviandogli la sentenza, denunciando l’omissione contributiva, reinviandogli la sentenza, diffidandolo ad agire; Cass. n. 7459/2002); c) non si tratti di contributi prescritti (Cass. n. 6569/2010) perchè derivando il diritto di credito dell’INPS da sentenza di condanna passata in giudicato la prescrizione ha durata decennale ex art. 2953 c.c.; d) il lavoratore non aveva potuto, nè avrebbe potuto in futuro, sopperire all’omissione ricorrendo ai rimedi apprestati dal legislatore per i casi di inadempimento del datore (Cass. nn. 7459/2002, Cass. 6569/2010, cit.) perchè le società obbligate erano estinte essendo state cancellate dal registro dell’imprese.

4.- Il collegio ritiene che la fattispecie implichi la soluzione di questioni aventi rilievo nomofilattico e che vada pertanto rimessa alla Sez. quarta di questa Corte.

P.Q.M.

rimette la causa alla quarta sezione della Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, all’adunanza, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA