Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15711 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. III, 02/07/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 02/07/2010), n.15711

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PRINCIPE AMEDEO 126, presso lo studio dell’avvocato D’ELIA PAOLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato TURIANO MANTICA PAOLO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G. (OMISSIS) in proprio e n.q. di genitore

esercente la potesta’ sui minori C.E. e C.

G., CA.GA. tutti nella qualita’ di eredi di

CA.GI. elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OMBRONE

12, presso io studio dell’avvocato MORONI IGNAZIO, rappresentati e

difesi dall’avvocato FOTI GTANCARLO giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 222/2005; della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

emessa il 9/12/2004, depositata il 12/04/2000, R.G.N. 157/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2010 dal Consigliere Dott. UCCELLA Fulvio;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI Massimo,

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 12 aprile 2005 la Corte di appello di Messina parzialmente riformava la sentenza del 3 novembre 2001 del Tribunale di quella citta’ e riduceva la somma al cui pagamento era stato condannato in primo grado R.P. a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti da Ca.Gi. in occasione del sinistro, verificatosi in (OMISSIS).

Avverso siffatta decisione propone ricorso per Cassazione il R., affidandosi a due motivi.

Resistono con controricorso P.G. in proprio e nella qualita’ di esercente la potesta’ sui figli minori C. E. e C.G., nonche’ Ca.Ga., divenuta maggiorenne, quali eredi di Ca.Gi..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Osserva il Collegio che la questione centrale del ricorso consiste nel valutare la correttezza della decisione impugnata sotto il profilo delle norme del CdS all’epoca vigente, per cui, ad avviso del ricorrente, in una strada sufficientemente illuminata non vi sarebbe stato bisogno ne’ di limitare mediante ripari dei bordi longitudinali dei cantieri, ne’ di segnalare mediante dispositivi luminosi la esistenza di un escavatore lasciato per tutta la notte su pubblica strada.

Altra questione riguarda poi la quantificazione del danno che non era stata effettuata dal CTU, ma che la Corte territoriale avrebbe determinato autonomamente.

2. – In merito alla questione centrale va affermato che il R. aveva lasciato sulla sede stradale di notte senza alcuna segnalazione il proprio escavatore e contro di esso ando’ ad urtare il Ca..

I militari intervenuti elevarono contro di lui la contravvenzione di cui all’art. 8 vecchio C.d.S., ovvero gli contestarono che l’escavatore non presentava accesi i fanali rossi, tali da rendere visibile il mezzo a sufficiente distanza.

Il R. pago’ la contravvenzione.

Da questi elementi documentali e dalla prova per testi il giudice dell’appello ha dedotto, in modo logicamente e giuridicamente appagante, che, pur essendo la strada sufficientemente illuminata, il mezzo lasciato incustodito avrebbe dovuto essere segnalato in modo idoneo, onde evitare pericoli alla circolazione.

Peraltro, una cosa e’ la illuminazione della strada pubblica, altra e’ l’obbligo, che incombe al soggetto che utilizza un mezzo meccanico in un cantiere stradale, di provvedere a segnalazioni fisse e luminose che consentano di individuarne la presenza dalla distanza di cinquanta metri, allorche’ esso serviva, come nella specie, per compiere lavori di scavo sulla pubblica via per la rete idrica.

Ne consegue che in nessuno dei vizi denunciati nel primo motivo e’ incorsa la decisione impugnata.

3. – Il secondo problema, portato all’esame della Corte con l’altra doglianza, non puo’ che avere una soluzione negativa.

Infatti, il giudice dell’appello ha tenuto conto delle lesioni riportate dal Ca.Gi. come riscontrate dalla CTU, che aveva anche evidenziato una invalidita’ totale e parziale del 7% ed una temporanea di 35 gg. di invalidita’ totale e parziale al 50% per giorni trenta ed ha determinato l’importo risarcitorio per i danni alla persona, tenuto conto delle tabelle in uso rapportate al 1984 e delle richieste formulate dall’attore.

Per i danni all’auto ha tenuto conto delle fatture esibite dagli appellati, non contestate dal R. e della somma per mano d’opera chiesta dall’attore.

Ha, quindi, riconosciuto un danno comprensivo del danno all’autovettura e alla persona, determinandolo in Euro 4.214.89, valutato all’epoca del fatto.

Cosi’ operando, il giudice dell’appello non e’ incorso in alcuna violazione del principio del contraddittorio, ne’ ha privato l’attuale ricorrente di un grado del giudizio, in quanto la CTU e’ solo un mezzo istruttorio che si sottrae alla disponibilita’ delle parti e non necessariamente deve indicare, come erroneamente sostiene il R. la quantificazione del danno riscontrato.

Senza trascurare che, limitata come era all’accertamento dei danni, la CTU non e’ stata impugnata e, quindi, legittimamente il giudice del gravame a fronte della censurata lacuna del primo giudice, si e’ avvalso dei suoi poteri per colmarla, procedendo alla liquidazione dei danni in modo corretto, una volta accertatane la esistenza.

Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese che seguono la soccombenza vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.000,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA