Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15710 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 23/07/2020), n.15710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26736-2018 proposto da:

A.D.B.M.A., elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’avvocato STEFANO PANNONE;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2986/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Napoli, a conferma della sentenza del Tribunale stessa sede, ha rigettato la domanda di A.D.B.M.A., rivolta ad ottenere il riconoscimento dell’assegno di invalidità, revocatole dall’Inps in seguito all’esito negativo della visita di revisione per il venir meno del requisito sanitario richiesto dalla legge;

l’appellante si doleva del fatto che la revoca della prestazione non le avrebbe permesso di raggiungere il requisito anagrafico (sessantacinque anni) utile a beneficiare dell’assegno sociale;

accertata la mancata proposizione dell’appello incidentale da parte dell’Inps, in virtù del generale divieto di reformatio in pejus, la Corte territoriale ha fatto salvi gli effetti della pronuncia di prime cure con cui il Tribunale di Napoli aveva riconosciuto all’appellante il diritto a percepire l’assegno d’invalidità fino al raggiungimento del sessantaquattresimo anno di età (22.04.2013);

quanto al restante periodo, ha rilevato l’improponibilità del ricorso, avendo riscontrato l’assenza di una nuova domanda amministrativa rivolta all’ottenimento del beneficio;

la cassazione della sentenza è domandata da A.D.B.M.A. sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria;

l’Inps ha resistito con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, parte ricorrente contesta “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c.”;

la Corte territoriale avrebbe rilevato d’ufficio la carenza della domanda amministrativa senza concedere alle parti un termine per il deposito delle memorie, così come prescritto dall’art. 101 c.p.c., modificato dalla L. n. 69 del 2009, ratione temporis applicabile al caso in esame (art. 101 c.p.c., comma 2);

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, deduce “Violazione e/o falsa applicazione del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, art. 4, convertito con modificazioni nella L. 8 agosto 1996, n. 425, come modificato dalla L. 27 dicembre 1997, art. 52, nonchè dell’art. 24 Cost.”;

la sentenza gravata avrebbe omesso di considerare che, in caso di revoca del beneficio da parte dell’Istituto concedente, la legge consentirebbe la proposizione diretta del ricorso per il riconoscimento della prestazione, senza prescrivere in capo al beneficiario l’obbligo di proporre una nuova domanda amministrativa;

nella memoria illustrativa – appellandosi al principio jura novit curia – la ricorrente sostiene la fondatezza del secondo motivo anche sotto il diverso profilo della violazione del D.L. n. 78 del 2009, art. 20, comma 2, convertito con modificazioni nella L. n. 102 del 2009 e del D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5;

l’accertamento negativo del requisito sanitario in esito a visita di revisione non rientrerebbe nel tipo legale della revoca, nè darebbe luogo all’estinzione del diritto alla prestazione sociale per il cui ripristino l’interessato è tenuto ad attivarsi per l’avvio di un nuovo procedimento amministrativo;

nel caso in esame, il giudizio medico legale espresso in sede di verifica, che ha determinato la sospensione dell’assegno, sarebbe direttamente ricorribile al pari di qual si voglia provvedimento della pubblica amministrazione incidente su una posizione soggettiva;

col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta “Violazione dell’art. 132 c.p.c.”;

il giudice dell’appello, nel ritenere improponibile il ricorso, avrebbe omesso di considerare che l’odierna ricorrente, in data 21 maggio 2010, aveva presentato una domanda amministrativa per sollecitare la visita di revisione fissata per il novembre dello stesso anno;

il Collegio, valutato che il secondo motivo di ricorso richiede una giudizio di valore nomofilattico, ritiene che sulla causa debba pronunciarsi la Quarta Sezione;

il motivo contesta la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto che la revoca della prestazione d’invalidità in godimento, intervenuta a seguito di una verifica amministrativa, possa aver determinato l’estinzione del diritto, con la conseguenza che il ripristino della prestazione non potrebbe avvenire se non con l’attivazione di un nuovo procedimento mediante proposizione di una nuova domanda amministrativa da parte dell’istante;

la Corte d’appello di Napoli ha adottato una soluzione aderente a quanto affermato da questa Suprema Corte in taluni arresti resi su analoghe controversie (tra cui cfr. Cass. n. 28445 del 2019, ma ancor prima Cass. n. 7318 e n. 23017 del 2018, cfr., altresì, con riferimento alla revoca del beneficio per il venir meno del requisito reddituale, il precedente Cass. n. 6590 del 2014);

in particolare, la sentenza n. 28445 del 2019, è stata oggetto di pronuncia susseguente all’ordinanza interlocutoria della Sesta Sezione n. 5775 del 2019, con cui veniva sollecitato un intervento nomofilattico, segnatamente con riferimento alla definitività o meno, ai fini della ricorribilità in giudizio, dell’atto di revoca della prestazione previdenziale o assistenziale, ovvero all’inoppugnabilità di quest’ultimo in assenza di una nuova domanda amministrativa fondata sui requisiti effettivamente posseduti dall’istante a quella data;

una successiva ordinanza interlocutoria della Sesta Sezione (n. 23607 del 2019, di poco antecedente a Cass. n. 28445 del 2019, pubblicata nel settembre), ha rinviato ancora gli atti di causa alla Quarta Sezione, affinchè operasse un chiarimento in merito alle eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare al beneficiario dalla perdita di alcuni ratei della prestazione, nell’eventuale ipotesi che il nuovo accertamento amministrativo abbia confermato la ricorrenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell’assegno;

nella richiamata sentenza n. 28445/2019 la Quarta Sezione, confermando il suo precedente orientamento, ha affermato che l’accertamento della sussistenza dei requisiti di legge che legittimano l’attribuzione del beneficio previdenziale devono essere accertati con riferimento al tempo dell’attivazione del nuovo procedimento amministrativo;

la stessa sentenza, qualifica il diritto rivendicato come diritto nuovo atteso che, quello goduto in precedenza risulta estinto per effetto del provvedimento di revoca da parte dell’amministrazione concedente;

una siffatta ricostruzione ha indotto ad affermare l’irrilevanza dell’azione del beneficiario rivolta a vedersi (eventualmente) attribuire nuovamente il beneficio, sulla base della motivazione secondo cui il caso non sarebbe contemplato dalla legge fra le ipotesi di sospensione della prestazione;

è opinione del Collegio che, pur in seguito alla recente sentenza Cass. n. 28445 del 2019, residuano margini interpretativi per stabilire se la soluzione prescelta dalla Corte territoriale nella sentenza ivi impugnata consenta effettivamente di assicurare l’equo contemperamento fra l’esigenza di un corretto impiego delle risorse pubbliche e la tutela di un diritto alla continuità della prestazione sociale, quale espressione dell’obbligo di solidarietà imposto allo Stato (art. 38 Cost.);

vale la pena di valutare, pertanto, se, affermare la possibilità che il beneficiario ricorra direttamente avverso il provvedimento di revoca intervenuto in sede di revisione non costituisca un approccio alla quaestio juris maggiormente compatibile con l’assetto complessivo del vigente sistema di sicurezza sociale;

l’adesione alla soluzione seguita dalla Corte territoriale conduce ad affermare che quello alla prestazione sia un diritto che matura giorno per giorno, giacchè, soltanto in tale ultima ipotesi si sarebbe legittimati a concludere che lo stesso abbia ad estinguersi al sopraggiungere dell’accertamento amministrativo di segno negativo;

tuttavia, la conferma di una impostazione siffatta finirebbe per decretare l’intrinseca precarietà del diritto medesimo e legittimare l’introduzione nel sistema di un’aporia rispetto al principio di continuità della prestazione, fondata per vero su un assunto indimostrato, frutto di supposte consequenzialità meramente formali (quale quella della non ricorrenza di una ipotesi di sospensione legale della prestazione);

maggiormente plausibile sul piano logico-giuridico è presupporre che, a seguito dell’intervenuto originario riconoscimento, resti fermo in capo all’interessato il diritto a ricorrere in giudizio per verificare la legittimità dell’accertamento sul permanere dei requisiti sanitario e reddituale in base ai quali era avvenuto l’originario riconoscimento del diritto alla prestazione;

la soluzione ivi prospettata segue, del resto, fedelmente la sorte riservata ad ogni atto amministrativo;

risulta difficile rintracciare la ragione per cui, nel caso in esame, debba ritenersi necessario presupporre la ricorrenza, al momento dell’accertamento, della condizione di procedibilità data dall’attualità della domanda;

ad avviso del Collegio, il provvedimento di revoca va considerato direttamente ricorribile, al pari di qualsiasi altro provvedimento che promani da una pubblica amministrazione;

il principio non può dirsi venuto meno neanche là dove, come nel caso in esame, l’ordinamento ha previsto l’implementazione del numero di verifiche periodiche rivolte ad accertare la legittimità dell’attribuzione delle provvidenze pubbliche, a tutela dei cittadini bisognosi nonchè dello Stato, impegnato a destinarvi una cospicua parte del proprio bilancio;

l’esigenza che le risorse statali siano spese nella massima correttezza costituisce indubbiamente una delle ragioni fondanti dei provvedimenti normativi che hanno ad oggetto il potenziamento dei controlli sui requisiti di accesso alle prestazioni sociali;

la valutazione della progressiva scarsità di mezzi finanziari, correttamente intesa alla luce della tutela costituzionale dei diritti sociali, non può, tuttavia, spingersi oltre la pragmatica considerazione del fenomeno;

negare la diretta impugnabilità del provvedimento di revoca, procura all’interessato, in caso di esito favorevole del nuovo procedimento ritualmente riattivato, la perdita dei ratei di prestazione maturati nel tempo intercorso fra la revoca dell’assegno e la riammissione al godimento del diritto;

il beneficiario della prestazione si troverà, pertanto, nell’impossibilità di rivendicare giudizialmente quanto a lui non corrisposto, per l’introduzione di un effetto derogatorio del principio di cui all’art. 24 Cost. del quale – anche considerata la natura dei diritti coinvolti – non si ravvisa alcun ragionevole fondamento;

l’impronta solidaristica della sicurezza sociale non legittima, da parte dell’interprete, scostamenti da un assetto sistematico costituzionalmente teso ad arginare l’eventuale (progressivo) svuotamento della funzione di sostegno delle categorie più fragili affidata allo Stato;

in conclusione, il Collegio ritiene che la causa debba essere trattata in Pubblica udienza, previa trasmissione dei relativi atti alla Quarta Sezione.

P.Q.M.

La Corte, ritenuto che non ricorrono i presupposti per la trattazione con il rito camerale, ex art. 380 bis c.p.c., dispone la trasmissione degli atti alla Sezione Quarta.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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