Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15710 del 18/07/2011
Cassazione civile sez. III, 18/07/2011, (ud. 06/06/2011, dep. 18/07/2011), n.15710
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FILADORO Camillo – Presidente –
Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 2123-2006 proposto da:
V.M. (OMISSIS), M.A.
(OMISSIS), VI.MA. (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo
studio dell’avvocato CAMICI GIANMARIA, rappresentati e difesi dagli
avvocati SAVINO ROSARIO, PECORINI PIETRO giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrenti –
contro
C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dagli avvocati PONZETTA LUCIANO, GERI GIANCARLO giusta delega
a margine del controricorso;
CA.LU. (OMISSIS), B.M.L.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARBERINI
86 (ST. LEG. CARDIA), presso lo studio dell’avvocato MARUCCHI GIAN
LUCA, rappresentati e difesi dall’avvocato SIRCA BERNARDINO giusta
delega a margine del controricorso;
K.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA FLAMINIA 259, presso lo studio dell’avvocato ORSINI ANDREA,
rappresentato e difeso dagli avvocati SARANDRIA ANTONIO, SINGLITICO
FRANCESCO giusta procura speciale del Dott. Notaio ZEITI ALDO in
FIRENZE del 25/05/2011, rep. n. 76561;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 720/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
SEZIONE 2^ CIVILE, emessa il 14/12/2004, depositata il 18/05/2005
R.G.N. 644/A/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/06/2011 dal Consigliere Dott. AMENDOLA Adelaide;
udito l’Avvocato CAMICI CLAUDIO (per delega dell’Avv. PECORINI
PIETRO);
udito l’Avvocato SIRCA BERNARDINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PATRONE Ignazio che ha concluso con l’inammissibilità1 del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.
Con citazione notificata il 14 novembre 1989 V.G. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze Br.Al., Ca.Lu., B.M.L. in Ca. e C.D. C.A. chiedendo che venisse accertato che egli aveva validamente esercitato il diritto di retratto agrario spettantegli per legge, in relazione al contratto in data 15 novembre 1988, a rogito notar Feri, col quale i coniugi Ca. avevano acquistato un fabbricato a uso abitativo, nonchè ai contratti in data 27 dicembre 1988 e 10 luglio 1989, a rogito notar Gunnella, con i quali il Br. aveva acquistato alcuni appezzamenti di terreno.
Resistettero i convenuti, contestando l’avversa pretesa. Con sentenza del 13 settembre 2001 il giudice adito rigettò la domanda.
Proposto gravame da M.A., Ma. e V. M., eredi di V.G., deceduto nelle more, la Corte d’appello di Firenze, in data 18 maggio 2006, lo ha respinto.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorrono M.A., Ma. e V.M., formulando tre motivi. Resistono con distinti controricorsi, illustrati anche da memoria, Ca.
L. e B.M.L. in Ca., C.A. e K.L., vedova ed erede di Br.Al..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminare e assorbente rispetto all’esposizione e all’esame delle proposte censure è il rilievo dell’inammissibilità del ricorso per mancanza di valida procura.
Mette conto evidenziare che nell’intestazione del mezzo si da atto che gli impugnanti sono rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Pecorini e Rosario Savino (…) come da mandato a margine del ricorso per riassunzione del giudizio interrotto.
Ma, giusta il disposto dell’art. 365 cod. proc. civ. il ricorso diretto alla Corte, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da un avvocato iscritto nell’apposito albo e munito di procura speciale. Ciò significa che la procura – la quale deve specificamente riguardare il giudizio di legittimità – è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all’esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora, come nella fattispecie, la procura, sia conferita a margine di un atto del giudizio di merito (confr. Cass. civ. 9 marzo 2011, n. 5554).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate per ciascuno dei resistenti in Euro 1.700,00 (di cui Euro 1.500,00 per onorari), oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2011