Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15710 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/06/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 04/06/2021), n.15710

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7016 – 2019 R.G. proposto da:

MINISTERO della GIUSTIZIA, – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge.

– ricorrente –

contro

B.G. – c.f. (OMISSIS) / p.i.v.a. (OMISSIS) –

C.M.V.G. – c.f. (OMISSIS) –

T.G.M.A. – c.f. (OMISSIS) – questi ultimi anche in veste di

esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore

C.T.L.V. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliati, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Bergamo, alla via Tasso, n.

79, presso lo studio dell’avvocato Matteo Passeri che li rappresenta

e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce

al controricorso.

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia del 19.12.2018;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio

2021 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. L’avvocato B.G. proponeva istanza al Tribunale di Brescia.

Esponeva che aveva assistito C.M.V.G. e T.G.M.A., ammessi al patrocinio a spese dello Stato, quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore C.T.L.V., persona offesa dal reato, nel procedimento penale n. 9876/2016 r.g.n.r. innanzi al Tribunale di Brescia a carico di B.A. per il delitto di cui all’art. 81 cpv., art. 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., n. 1, e art. 61 c.p., nn. 5 e 9.

Esponeva che nel corso del procedimento era stato nell’interesse dei suoi assistiti stipulato con i responsabili civili atto di transazione che nondimeno non contemplava il compenso dovutogli per l’opera professionale prestata.

Chiedeva sulla scorta della nota spese all’uopo depositata la liquidazione delle sue spettanze.

2. Con decreto in data 26.6.2018 il presidente del Tribunale di Brescia rigettava l’istanza.

Assumeva che l’accordo transattivo avrebbe dovuto contemplare anche il compenso dovuto al difensore delle parti civili per l’attività svolta sino al momento della rinuncia alla costituzione in giudizio.

3. Proponevano opposizione l’avvocato B.G. e personalmente le parti civili.

Resisteva il Ministero della Giustizia.

4. Con ordinanza del 19.12.2018 il Tribunale di Brescia accoglieva l’opposizione e liquidava il compenso dovuto all’avvocato B.G.; compensava integralmente le spese del giudizio di opposizione.

5. Avverso tale ordinanza il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente provvedimento.

L’avvocato B.G., C.M.V.G. e T.G.M.A., anche quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore C.T.L.V., hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

6. Il relatore ha formulato ex art. 375 c.p.c., n. 5), proposta di manifesta infondatezza del motivo di ricorso; il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

7. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 134.

Deduce che ha errato il tribunale ad opinare per l’applicabilità analogica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 134.

Deduce che viceversa il presidente del tribunale aveva correttamente reputato, in prima istanza, che l’accordo transattivo avrebbe dovuto contemplare la liquidazione delle spettanze dovute al difensore delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

8. Va debitamente premesso che, nonostante la rituale notificazione del decreto presidenziale e della proposta del relatore, le parti, segnatamente il ricorrente, non hanno provveduto al deposito di memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

9. In ogni caso, pur al di là del rilievo testè riferito, il collegio appieno condivide la proposta, che ben può essere reiterata in questa sede.

10. Il motivo di ricorso dunque va senz’altro respinto.

11. Invero, così come ha esattamente affermato il Tribunale di Brescia, la transazione della lite non osta alla liquidazione del compenso dovuto al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

In particolare, se è vero – come è vero – che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 134, comma 2, lo Stato ha diritto di rivalsa per le spese anticipate – e quindi anche per gli onorari e le spese dovuti al difensore (D.P.R. n. 115 del 2002 art. 131, comma 4, lett. a)) – quando per effetto della transazione la parte ammessa al patrocinio abbia conseguito almeno il sestuplo delle spese, ciò vuol dire che la rivalsa dello Stato comunque presuppone e postula il diritto del difensore della parte ammessa al patrocinio alla liquidazione delle sue spettanze.

Non sembra dunque configurabile un onere del difensore “di attivarsi allo scopo di inserire nell’accordo (transattivo) anche la liquidazione del proprio onorario” (così ricorso, pag. 5).

Va debitamente soggiunto che il Tribunale di Brescia ha dato atto che “l’importo dell’assegno versato a titolo di risarcimento ed esibito supera il sestuplo di quanto liquidato a titolo di spese”.

12. In dipendenza del rigetto del ricorso il Ministero ricorrente va condannato a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

13. Non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il Ministero ricorrente sia tenuto a versare un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione a norma del medesimo D.P.R., art. 13, comma bis.

E’ “principio generale dell’assetto tributario che lo Stato e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di se stesso con la conseguenza che l’obbligazione non sorge” (così in motivazione Cass. sez. un. 8.5.2014, n. 9938).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, Ministero della Giustizia, a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

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