Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1571 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1571 Anno 2014
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: FERRO MASSIMO

SENTENZA
■5

Sul ricorso proposto da:

FAUSTA BRIGHENTI, avvocato in Modena, in proprio, elett. dom. presso lo
studio dell’avv. Giuseppe Placidi, in Roma, via Cosseria n.2
– ricorrente Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif. dall’Avvocatura
Generale dello Stato, elett. dom. nei relativi uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.12

-controricorrentePagina 1 di 4 – RGN 23102/2009

estensore co

Data pubblicazione: 27/01/2014

per la cassazione della sentenza Comm. Tribut. Regionale di Bologna 23.9.2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 6 dicembre
2013 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
udito l’avvocato Fausta Brighenti;

IL PROCESSO
Fausta Brighenti, esercente la professione di avvocato in Modena, impugna la
sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna 23.9.2008, che, in
conferma della sentenza C.T.P. di Modena n. 196/03/2002, ebbe a respingere il suo
appello, così ribadendo la legittimità del silenzio-rifiuto opposto
dall’Amministrazione finanziaria avverso l’istanza di rimborso dell’IRAP per gli anni
da 1998 a 2000, sul presupposto — già ritenuto dalla C.T.P. — della mancanza di
autonoma organizzazione, in ordine alla attività del professionista (avvocato).
Ritenne in particolare la C.T.R., adita a seguito di giudizio di rinvio dopo la
cassazione di altra sentenza per la quale secondo i giudici di legittimità non vi era
stata adeguata attività istruttoria sui presupposti dell’esenzione dal tributo, oggetto di
onere della prova a carico del contribuente (secondo il principio di diritto reso da
S.C. n.3678 del 16.2.2007), che dall’esame della documentazione agli atti non era
emersa una giustificazione convincente del fondamento del citato rimborso. In
particolare, le affermazioni del contribuente erano prive del requisito della piena
attendibilità e non complete con riguardo a tutti i periodi d’imposta considerali.
Il ricorso è affidato a due motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, si censura la sentenza per violazione di legge quanto agli
artt.2697 cod.civ. e 167 cod.proc.civ., in relazione all’art.360, co. 1, n. 3
cod.proc.civ., avendo erroneamente la C.T.R. omesso di conferire attitudine
probatoria ai fatti non contestati dall’Agenzia, e comunque svalutato le prove
documentali offerte dal contribuente.
Con il secondo motivo, si censura la sentenza per vizio di motivazione (omessa,
insufficiente e contraddittoria), in relazione all’art.360, co. 1, n. 5 cod.proc.civ., avendo la
C.T.R. fatto riferimento ad accertamenti compiuti ma in realtà non descritti e
ritenuto insufficienti i documenti allegati dal contribuente a supporto dell’inesistenza
di un’autonoma organizzazione.
1. Il primo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Il nucleo essenziale del
principio di diritto applicato dal giudice di merito consiste nell’aver individuato, con
riguardo all’art.2 del d.lgs. n.446 del 1997, un limite del contributo istruttorio di cui
era gravata la parte privata, non superato nonostante le chiare indicazioni della
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estensore

A
l .ferro

udito
il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Paola
Mastroberardino, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.

2. Dall’altro lato ed inoltre, il motivo non tiene conto della struttura allocativa
dell’onere della prova in materia e per la quale la stessa sentenza citata, nel suggerire
al giudice di merito ed a titolo esemplificativo la valorizzazione delle dichiarazioni
fiscali, ha precisato che “si tratta di regola empirica che facilita l’onere probatorio in un processo
caratterizzato da limitazioni istruttorie, quale quello tributario, sostanzialmente incentrato sulle
produzioni documentali e sugli eventuali poteri acquisitori riservati in via integrativa al giudice
tributario (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1). Fermo restando che graverà sul contribuente
che proponga domanda di ripetizione di indebito (contro il silenzio-rifiuto od il diniego eipresso di
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estensore c

pronuncia di cassazione, secondo la quale costituiva onere del contribuente che chieda
il rimborso dell’imposta dare la prova del difetto delle condizioni dell’autonoma
organizzazione. Per la parte in cui il ricorrente invoca la violazione delle disposizioni
regolatrici dell’onere della prova, il motivo si palesa dunque non ammissibile, poiché — al
di là di un concorrente vizio di genericità del quesito di diritto, ridotto a mero
interpello e su cui v. Cass. 3530/2012 – con esso si censura l’applicazione, ad opera
della C.T.R., di un principio esattamente indicato nella pronuncia della S.C.
n.3678/2007 e vincolante per il giudice del rinvio. Né può sostenersi che il giudice del
rinvio avrebbe violato ipotizzati presupposti di fatto del principio affermato in sede
di legittimità, con le premesse logico-giuridiche della decisione adottata, dunque non
attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione: la
pronuncia di Cassazione n. 3678/2007 si è limitata, per la parte rescindente, a porre il
principio di diritto (sintetizzato nella necessaria conduzione istruttoria scevra da
presunzioni generali di esclusione o inclusione programmatica nel presupposto
d’imposta, e perciò in adesione all’indirizzo valorizzante la necessaria istruttoria per
ogni caso), conferendo un rilievo meramente descrittivo alla personalità organizzativa
dell’avvocato contribuente, tutta da accertare. Non avrebbe invero avuto alcun senso
cassare con un rinvio, per l’applicazione del principio ivi posto, violato proprio per
difetto d’istruttoria del giudice di merito in relazione agli elementi dell’organizzazione
del professionista e già, contemporaneamente, cristallizzare con effetti vincolanti un
giudizio positivo di non autonomia dell’organizzazione, ai sensi dell’art.2 I. n.
446/1997, presupponendo esso — per dar vita ad un giudicato implicito — un
accertamento o, comunque, la condivisione di un accertamento già effettuato, un tipo
di controllo invece escluso in premessa. Si può così ribadire che il giudice del rinvio,
nell’ambito della sua discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e
dell’apprezzamento dei fatti, non si è dunque correttamente considerato vincolato, se
non nei limiti del dovere di tenere conto anche delle emergenze istruttorie trascurate
in sede rescindente, da eventuali indicazioni in ordine al significato da attribuire ad
alcuni elementi di prova, che — in generale – assumono valore meramente orientativo e
non valgono a circoscrivere, in una sfera invalicabile, i suoi poteri, rimanendo egli
libero nella valutazione delle risultanze processuali in forza dei medesimi poteri del
giudice di merito che ha pronunciato la sentenza cassata, con l’unica limitazione
consistente nell’evitare di fondare la decisione sugli elementi del provvedimento
annullato ritenuti illogici e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le
contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (Cass. n. 5316/2009,
11404/2010).

3. Il secondo motivo è inammissibile, non essendo stato formulato mediante la
proposizione riassuntiva della conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi,
dovendosi perciò confermare la violazione dell’art.366bis cod.proc.civ. anche quando
l’indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata
censura, attesa la ratio che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze
nomofilattiche della disciplina propria del giudizio avanti alla Corte di cassazione, la
quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito,
quale sia l’errore commesso dal giudice di merito (Cass. 24255/2011).
Il ricorso, conclusivamente, va respinto, con condanna alle spese del procedimento,
liquidate secondo il criterio della soccombenza e nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento di legittimità, liquidate in Euro 1.600, oltre alle spese prenotate a
debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 dicembre 2013.

rimborso) dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa, cioè la mancanza della causa (autonoma
organizzazione) che giustifica il prelievo fiscale.”. A tale riguardo, al di là di un più
appropriato mezzo di censura da condurre ai sensi dell’art.360 co.1. n.5 cod.proc.civ.,
il ricorrente omette di apprezzare che la C.T.R. ha fatto buon governo del principio di
diritto indicato dalla Corte regolatrice, esprimendo un generale giudizio di insufficienza
della documentazione riferibile al professionista, riportandone gli estremi e concludendo
per la relativa attinenza solo all’anno 2000, mentre il rimborso era stato domandato
quanto all’IRAP del triennio 1998/2000.

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