Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1571 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. III, 24/01/2020, (ud. 12/06/2019, dep. 24/01/2020), n.1571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7178/2018 R.G. proposto da:

C.B.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Carla

Olivieri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma,

via Nomentana n. 295;

– ricorrente –

contro

ITAS Mutua, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Girardi ed elettivamente

domiciliato in Roma, via Bocca di Leone n. 78, presso lo studio

dell’Avv. Mauro Colantoni;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 272 della Corte d’appello di Trento,

pubblicata il 25 ottobre 2017.

Udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Cosimo D’Arrigo;

letta la sentenza impugnata;

letti il ricorso e il controricorso e le memorie depositate ai sensi

dell’art. 380-bis-1 c.p.c..

Fatto

RITENUTO

C.B.F. otteneva dal Tribunale di Trento un decreto ingiuntivo – per l’importo di Euro 228.150,00 oltre interessi legali e spese – nei confronti della ITAS Mutua, quali somme garantite da una polizza fideiussoria rilasciata a favore del C., a garanzia delle somme da lui versate alla Millennio s.c.ar.l. per l’acquisto di un’unità immobiliare, non restituitegli dalla cooperativa a causa dello stato di crisi in cui si era venuta a trovare.

Avverso tale decreto ingiuntivo la ITAS Mutua proponeva opposizione deducendo che l’impossibilità di procedere al trasferimento della proprietà dell’immobile era dipesa dalla volontà del C., il quale era volontariamente receduto dalla società cooperativa. Sosteneva, comunque, che dettassero presupposti di legge per l’escussione della polizza, atteso che la società garantita non versava in stato di crisi, nè era pervenuta la dichiarazione dell’organo concorsuale di non voler subentrare nel contratto preliminare.

Il Tribunale di Trento, innanzi al quale si costituiva il C., accoglieva parzialmente l’opposizione e, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannava la ITAS Mutua al pagamento della somma di Euro 219.375,00, oltre accessori e spese di lite.

La ITAS Mutua impugnava la decisione e la Corte d’appello di Trento, nel contraddittorio delle partì, riformando la decisione di primo grado, accoglieva integralmente l’opposizione a decreto ingiuntivo, con condanna del C. al pagamento delle spese del primo e del secondo grado di giudizio.

Avverso tale decisione C.B.F. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. La ITAS Mutua ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis-1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Deve rilevarsi, in via preliminare, su specifica eccezione del ricorrente, la tardività del controricorso. Il ricorso risulta notificato al procuratore costituito della ITAS Mutua in data 26 febbraio 2018. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, il termine per il deposito del ricorso scadeva il 19 marzo 2018 (essendo il giorno precedente festivo); per l’effetto, il termine entro il quale la ITAS Mutua avrebbe potuto contraddire scadeva il 9 marzo 2018 (anche in questo caso, il giorno precedente era festivo). Il controricorso, invece, è stato notificato alla controparte il 23 aprile 2018, quindi tardivamente.

Venendo all’esame del ricorso, è opportuno premettere che la polizza fideiussoria sulla quale il C. fonda le proprie pretese è stata rilasciata dalla ITAS Mutua ai sensi del D.Lgs. n. 122 del 2005, artt. 2 e 3 (“Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire”), a garanzia dell’eventuale inadempimento del costruttore (la Millennio s.c.ar.l.).

Ciò posto, con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 122 del 2005, della relativa Legge Delega n. 210 del 2005 e dell’art. 1939 c.c..

La questione di diritto che viene sottoposta all’attenzione di questa Corte è se il recesso volontario del socio della cooperativa edilizia poco prima del verificarsi di una situazione di crisi (coincidente, nella specie, con la presentazione di una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo) determini il venir meno della causa del contratto di garanzia.

Il ricorrente sostiene la tesi negativa, osservando che la garanzia si attiva – ai sensi del D.Lgs. n. 122 del 2005, art. 3, comma 2 – nel caso di crisi del costruttore, tali dovendosi considerare, per espressa previsione di legge, anche l’ipotesi della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo. Non è, invece, contemplata, fra le condizioni di attivazione della polizza, l’impossibilità di trasferire l’immobile al promissario acquirente. Perciò, l’eventuale recesso volontario del socio dalla cooperativa edilizia (che già versava in stato di crisi), che di per sè determina l’impossibilità del trasferimento della proprietà dell’immobile, deve essere ritenuto irrilevante ai fini dell’esclusione dell’obbligo del garante.

Il motivo è infondato.

Infatti, questa Corte – mutando un proprio precedente orientamento (Sez. 3, Sentenza n. 11761 del 15 maggio 2018, non massimata) – ha affermato il principio secondo cui l’escussione della garanzia fideiussoria di cui al D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122, art. 3, presuppone che il contratto preliminare di compravendita sia ancora efficace tra le parti nel momento in cui si è verificata la situazione di crisi del promittente venditore (Sez. 3, Sentenza n. 21792 del 29/08/2019, Rv. 654932-01).

In particolare, è stato affermato che “la norma specifica sulla escussione, ovvero la norma che determina quando e sulla base di quali presupposti è possibile escutere, cioè l’art. 3, comma 3, fornisce un dettato incompatibile con l’interpretazione nel senso della escutibilità a contratto già sciolto. Invero, nel caso di crisi integrante la species dell’art. 3, comma 2, lett. a), occorre che il soggetto che intende fruire della polizza escutendo la compagnia garante sia ancora “acquirente”, anche se deve avere comunicato a controparte “la volontà di recedere”: e ciò significa che il contratto preliminare deve essere ancora in vigore tra le parti, tanto che la manifestazione della volontà di recederne non ha ancora comportato il suo venir meno, essendo rimasto appunto “acquirente” (è evidente che si intende promissario acquirente) chi vuole escutere.

Negli ulteriori casi di cui alle lettere b), c) e d) dello stesso comma 2 è parimenti chiara l’incompatibilità dell’escussione con il pregresso scioglimento del contratto, in quanto proprio l’escussione viene subordinata alla mancanza di volontà di subentrare nel contratto di chi, giuridicamente, ha preso il posto del costruttore. Questo significa che il legislatore – in un’ottica di evidente controbilanciamento degli interessi coinvolti – ha inteso porre un limite all’escussione, nel senso di preservare al costruttore, ora come organo di procedura concorsuale, la possibilità di proseguire il rapporto contrattuale anche se sussiste la situazione di crisi.

Diversamente opinando, id est nel senso che non verrebbe ad incidere sulla escussione l’esser venuto meno del contratto preliminare, tale possibilità di subentro può essere tolta al promittente alienante (o essere già stata tolta anche da anni, se si prescinde appunto da questo limite) dalla parte promissaria acquirente, la quale, optando per la risoluzione del contratto (di solito per inadempimento del costruttore, è ovvio) prima che si verifichi la situazione – giuridica e non meramente economica – di crisi che è il presupposto dell’escussione della fideiussione, potrebbe rendere appunto il subentro impossibile ma, nonostante ciò, fruire della garanzia, nullificando il significato della condizione posta dal legislatore, in contrasto con il principio conservativo che deve governare ogni ermeneutica”.

Il ricorso in esame non offre alcuno spunto per rivedere il citato orientamento, che dunque deve essere confermato.

Il rigetto del primo motivo determina la stabilizzazione della principale ratio decidendi della sentenza impugnata, da sola idonea a reggere il decisum. Consegue l’assorbimento delle ulteriori censure, relative a profili il cui accoglimento non potrebbe, neppure in astratto, travolgere la sentenza impugnata.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, stante l’irrituale costituzione (tardiva) dell’intimata.

Ricorrono, invece, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

rigetta il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

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