Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1571 del 23/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 3 Num. 1571 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: FIECCONI FRANCESCA

ORDINANZA

sul ricorso 18842-2015 proposto da:
EAST LINE SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE
in persona del Liquidatore VISENTIN STEFANIA,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17,
presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PANZARANI, che
la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
DANIELE GANZ, CRISTINA ARGENTIERI giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

S.I.T.T.A.M. SRL in persona del suo Amministratore
Delegato e legale rappresentante GIUSEPPE DEL CIAMPO,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI

Data pubblicazione: 23/01/2018

2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DI NEO, che
la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
CARLO NASSI, GIORGIO FERRUCCIO MONTANARI giusta
procura speciale in calce al controricorso;

avverso la

sentenza

n.

controricorrente

1245/2015

della CORTE

D’APPELLO dì VENEZIA, depositata il 12/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 23/11/2017

dal Consigliere

FRANCESCA FIECCONI;

2

Dott.

CONSIDERATO IN FATTO
1 1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n.1245 de115.12.1014 ,
pubblicata il 12.05.2015, respingeva gli appelli principale e incidentale
delle parti, e confermava la sentenza del Tribunale di Treviso, sezione
distaccata di Conegliano, che con sentenza n.100/2007 resa in data
13/03/2007, aveva dichiarato prescritto il diritto di EAST LINE

substrarportatore) a ottenere un risarcimento da SITTAM S.R.L. s.r.l.
(trasportatrice che aveva incaricato il substrasportatore EAST LINE

eLL

consegnare merce all’estero per suo conto), per la somma di
C 46.154,33, oltre ulteriori danni per lesione dell’immagine aziendale e
– clientela, pari alle rìpene nostenute genet-Dte 3 C8L128 Tél
perdita dell o
sequestro di due automezzi di sua proprietà, in quanto le autorità
estere competenti avevano rinvenuto materiale di contrabbando
(sigarette) occultato nel carico destinato all’estero, non indicato nei
documenti di trasporto. Le autorità avevano poi rilasciato i mezzi
archiviando la posizione di EAST LINE. Sosteneva EAST LINE di non
avere avuto alcun rapporto con il destinatario della merce e che il
ritrovamento del materiale illecito nel carico dovesse ascriversi a
SITTAM S.R.L..
Assumeva in particolare EAST LINE s.r.l. che i due camion erano
stati sequestrati dalle autorità austriache e polacche, determinando il
blocco degli automezzi sino alla definizione della procedura, a causa di
SITTAM S.R.L. s.r.I.. I fatti si erano verificati rispettivamente il 21 e 22
ottobre 1999 per spedizioni che erano originariamente previste per il 6 e 7
ottobre 1999 con partenza da una ditta lituana a Vilnius e destinazione
Anversa e Vienna. Sosteneva la società attrice EAST LINE che tali ordini
sarebbero stati mutati a sua insaputa da SITTAM S.R.L.. Tale circostanza
veniva contestata da SITTAM S.R.L. la quale, sin dalla costituzione in
giudizio, aveva eccepito la prescrizione annuale del diritto in ragione del
decorso del termine previsto dagli artt. 2951 c.c. e 32 della Convenzione
Internazionale di Ginevra del 19.05. 1956, resa esecutiva in Italia con I.
3

s.r.I.(fatto valere con citazione del 27/05/2003 quale

del 6.12.1960 (CMR); inoltre la convenuta respingeva nel merito ogni
addebito sul presupposto di non aver provveduto al carico della merce ,
effettuato dall’autista di EAST LINE s.r.l. di sua iniziativa, posto che i
ok,,,l_
documenti prodotti EAST LINE s.r.l. erano stati disconosciuti in quanto non
erano conformi a quelli a sue mani.
1.1. La Corte d’appello di Venezia, nel confermare la sentenza di primo

prescritto nel termine annuale previsto dalla Convenzione di Ginevra
del 1956, come prontamente eccepito dalla parte convenuta sin dalla
comparsa di costituzione, senza alcuna rinuncia avvenuta in corso di
causa, ii) non fosse intervenuta la sospensione del termine di
prescrizione ai sensi dell’art.32, comma 2, della Convenzione di
Ginevra del 1956, per mezzo della lettera ricevuta dalla appellata
contenente istruzioni, non equivalenti a un reclamo, iii) non potesse del
pari invocarsi il più ampio termine triennale di prescrizione di cui alla
Convenzione di Ginevra del 1956, previsto in caso di dolo o colpa
grave, in ragione della mancata prova dei comportamenti dolosi e
colposi della convenuta che non aveva avuto un ruolo attivo nella fase
di carico e scarico della merce.
1.2. Con ricorso notificato il 21/06/2015, depositato il 1/08/2015, munito di
procura speciale rilasciata a margine del ricorso, EAST LINE s.r.l.
propone ricorso per cassazione presentando tre motivi di ricorso
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia. Nel giudizio di
cassazione compariva SITTAM S.R.L. s.r.l. con controricorso notificato
il 21/09/2015 e procura speciale rilasciata in calce al ricorso. In data 8
novembre 2017 EAST LINE produceva un’ulteriore memoria con
ulteriori deduzioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Convenzione di Ginevra del 1958 sul contratto di trasporto
internazionale di cose (CMR ), resa esecutiva in Italia con legge del
6.12.1960, per la parte che qui interessa, dispone che «le azioni
4

grado, aveva ritenuto che i) il diritto a ottenere il risarcimento si fosse

nascenti da trasporti sottoposti alla Convenzione si prescrivono nel
termine di un anno. Tuttavia, in caso di dolo o di colpa che, secondo la
legge del giudice adito, è equiparata a dolo, la prescrizione è di tre anni.
La prescrizione decorre: a. nel caso di perdita parziale, di avaria o di
ritardo, dal giorno in cui la merce è stata riconsegnata; b. nel caso di
perdita totale, dal trentesimo giorno dopo la scadenza del termine

giorno dal ricevimento della merce da parte del vettore; c. in tutti gli altri
casi, dalla scadenza di un termine di tre mesi dalla data della conclusione
del contratto di trasporto. Il reclamo scritto sospende la prescrizione fino
al giorno in cui il vettore lo respinge per iscritto e restituisce i documenti
ad esso allegati. In caso di accettazione parziale del reclamo, la
prescrizione riprende il suo corso solo per la parte del reclamo rimasta in
contestazione. La prova del ricevimento del reclamo o della risposta e
quella della restituzione dei documenti incombono alla parte che afferma
tali fatti. I successivi reclami riguardanti lo stesso oggetto non sospendono
il corso della prescrizione. Con riserva delle disposizioni del precedente
paragrafo 2, la sospensione della prescrizione è regolata dalla legge del
giudice adito. Lo stesso vale per l’interruzione della prescrizione. Inoltre
l’azione prescritta non può più essere proposta, né sotto forma di
domanda riconvenzionale, né sotto forma di eccezione».
2.1. Con il primo motivo di ricorso per cassazione la società ricorrente
deduce il vizio di cui all’art. 360, n.4, cod. proc. civ. per violazione
dell’art. 112 cod. proc. civ.. Sul punto deduce come la controparte
SITTAM S.R.L. avesse rinunciato all’eccezione di prescrizione, mentre la
Corte d’appello avrebbe erroneamente considerato che la suddetta
eccezione «fosse stata reiterata fin dal primo atto difensivo, senza
che possa ritenersi intervenuta alcuna rinuncia in corso di causa» da
parte dell’appellata. Deduce la ricorrente che la suddetta eccezione
fosse stata aggiunta a penna nel primo atto difensivo, che le
conclusioni fossero state genericamente richiamate nella successiva
memoria ex art. 180 cod. proc. civ. e che le conclusioni fossero state
5

convenuto o, se non è stato convenuto un termine, dal sessantesimo

modificate nella memoria

ex art.183 V co, cod. proc. civ.

del

2.2.2004, senza che la stessa censura fosse stata reiterata
espressamente Piti~r4ata nelle conclusioni rese nel primo giudizio,
allegate a verbale dell’udienza del 13.02.2007, prima che il Tribunale si
pronunciasse con sentenza contestuale resa ai sensi dell’art. 281 sexies
cod. proc. civ.. Pertanto la Corte d’appello non avrebbe considerato

conclusioni finali, come sarebbe stato dovuto in ossequio al principio
dispositivo che informa il processo civile, in base al quale la volontà
inespressa non deve assumere rilevanza (richiamando in ciò Cass.
1754/2007). In merito, la parte controricorrente deduce come la
suddetta eccezione fosse stata reiterata nelle memorie successive,
producendo e indicando i punti specifici degli atti processuali da cui
poter riscontrare tale attività processuale.
2.2. La Corte, in merito a tale punto in contestazione, osserva come la
deduzione di parte ricorrente sia rimasta del tutto criptica, in quanto si
dimostra carente sotto il profilo del richiamo espresso dei documenti
processuali da cui possa desumersi la reiterata implicita rinuncia all’
eccezione processuale, tempestivamente rilevata dal convenuto nella
prima memoria di costituzione. L’art 366, comma1, n.6, cod. proc. civ.
dispone che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di
inammissibilità, la specifica indicazione degli atti processuali, dei
documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.
La parte ricorrente ha indicato di avere prodotto il proprio fascicolo di
parte e la sentenza della Corte d’appello impugnata, omettendo di
riprodurre, almeno nei punti essenziali, e di allegare al ricorso, ai sensi
degli artt. 366, comma 1, n. 6 e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. gli
atti processuali del giudizio di primo grado, prodotti invece dalla
controparte, da cui poter desumere detta rinuncia, al fine di consentire
alla Corte di valutare – nel rispetto del principio di autosufficienza
l’eventuale sussistenza del vizio di extrapetizione dedotto.

6

come rinunciata l’eccezione non più espressamente riproposta nelle

2.3. E’ vero, infatti, che la Corte di cassazione, chiamata ad accertare un
error in procedendo è giudice anche del fatto, e abbia, pertanto, il
potere di accedere agli atti di causa. E tuttavia, tale potere-dovere
della Corte presuppone pur sempre l’ammissibilità della relativa
censura, il che comporta che gli atti dai quali dovrebbe desumersi
l’error in procedendo, oltre che indicati, siano anche documentati o

autosufficienza, ai sensi delle disposizioni succitate (cfr., ex plurimis,
Cass. 1170/2004; Cass.8575/2005; Cass. (ord.) n. 22303 del 2008,
sostanzialmente ripresa da Cass., Sez. Un. n. 28547 del 2008 e, poi,
da Cass. Sez. un. n. 7161 del 2010; ancora, Cass., Sez. Un. n. 22726
del 2011, quanto al motivo di ricorso fondato su atti processuali; Cass.
n. 7455 del 2013, per l’affermazione che la norma è il precipitato
normativo della c.d. autosufficienza; Cass., Sez. Un. n. 8077 del 2012;
Sez. 1, Cass. sentenza n. 2771 del 02/02/2017). Nel caso in esame la
violazione del principio di autosufficienza risalta per il sol fatto che la
stessa controricorrente ha indicato i punti degli atti processuali, dalla
medesima prodotti, dai quali è possibile riscontrare, in contrasto con
quanto assunto dalla ricorrente, la reiterazione dell’eccezione di
prescrizione (in particolare nella memoria ex art. 180 cod. proc. civ.,
ove si indica il carattere assorbente di tale eccezione). Purltuttavia, in
base al principio di autosufficienza suesposto, non sarebbe possibile
ovviare a un’omissione processuale commessa dalla ricorrente,
sanzionata a pena d’inammissibilità del ricorso per cassazione, sulla
scorta degli atti successivamente prodotti dalla controparte.
2.4. In proposito deve ulteriormente rilevarsi che, nella memoria ex 380 bis
cod. proc. civile, la ricorrente ha introdotto un argomento del tutto
nuovo a sostegno del primo motivo del ricorso per cassazione,
enucleato nella presunta tardività, ai sensi dell’art. 167 cod. proc. civ.,
dell’ eccezione di prescrizione proposta nel primo atto di giudizio e
formulata nella comparsa di risposta del 17.7.2003, rispetto all’udienza
fissata il 29.7.2003, per far valere che tale tardività deve essere
7

riprodotti (nelle parti essenziali), nel rispetto del principio di

rilevata in ogni stato e grado del processo, citando in tal senso la
pronuncia della Cass. 11318/2005. Tale deduzione è anch’essa
inammissibile in base al noto principio secondo cui le memorie
illustrative consentite dall’art. 378 cod.proc.civ. non possono contenere
motivi diversi da quelli dedotti con il ricorso (v. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 1739 del 24/07/1965).

ricorso.
Quale secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia che la Corte
d’appello non abbia considerato l’eccezione di sospensione della
prescrizione sulla scorta dell’art. 32 n.2 della Convenzione di Ginevra del
1956 sul contratto di trasporto internazionale di cose (CMR), in violazione
dell’art. 360, n.3, cod. proc. civ, dunque non osservando le disposizioni di
legge in materia. La ricorrente, in merito, deduce che la Corte d’appello
non avrebbe considerato il contenuto dei documenti n. 8 e 9 che
costituirebbero valide forme di reclamo e, dunque, prova dell’interruzione
del termine di prescrizione del diritto. Difatti la Corte di merito si sarebbe
limitata a considerare questi documenti quali semplici richieste di
istruzioni, mentre dal contenuto delle medesime si desume la volontà di
reclamare le irregolarità od omissioni previste nell’art. 32 della succitata
Convenzione di Ginevra.
3.1. Osserva la Corte che nella esplicazione della censura che involge
l’interpretazione della norma sopra citata la parte ricorrente si sofferma
a indicare i motivi per cui la Corte di merito ha svolto un’erronea
ricognizione della fattispecie concreta, senza avvedersi che
quest’ultima rimane esterna e, dunque, estranea alla esatta
interpretazione della norma di legge che si assume violata. Difatti la
ricorrente si duole dell’interpretazione data dalla Corte d’appello ai
documenti prodotti che non sono stati ritenuti idonei ad integrare il
contenuto tipico del reclamo, ai fini interruttivi della prescrizione, e la
censura nei termini sopra detti appare palesemente come una censura

8

2.5. Da tutto quanto sopra deriva l’inammissibilità del primo motivo di

di interpretazione dei fatti e delle prove e, come tale inammissibile ai
sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ..
Quale terza censura la ricorrente denuncia la violazione o falsa
applicazione dell’art. 32 n.1 della Convenzione di Ginevra 19.5.1956 sul
contratto di trasporto internazionale di cose nella parte relativa alla
mancata considerazione della prescrizione triennale, sempre in riferimento

dolo o colpa grave (quest’ultima assimilata al dolo) che affliggerebbe il
comportamento della controparte. La ricorrenza di tale maggior termine
sarebbe deducibile dalla insufficienza o inesattezza delle indicazioni date
da SITTAM S.R.L. sulla natura della merce da trasportare e delle
istruzioni date per l’esecuzione delle formalità doganali.
4.1. In tale caso la parte ricorrente denuncia la violazione di una norma
che, nella specie, non è stata applicata alla fattispecie oggetto di
giudizio, posto che la Corte d’appello ha ritenuto che il comportamento
della controricorrente non fosse sussumibile nella fattispecie di dolo o
colpa grave, onde ritenere applicabile il maggior termine di
prescrizione. La Corte di merito, per escludere la ricorrenza di detta
fattispecie normativa per regolare la fattispecie in questione, ha
ritenuto come «dato certo» il fatto che la disponente SITTAM s.r.l.
fosse stata del tutto estranea alla fase di trasporto, non avendo
proceduto alla fase di carico e scarico della merce assunta dalla
subtrasportatrice. Anche relativamente a questa censura, la ricorrente
è incorsa nello stesso vizio di inammissibilità sopra indicato, poiché ha
omesso di individuare il nucleo della ratio decidendi da cui poter
desumere la violazione di legge contestata, chiedendo in sostanza alla
Corte di legittimità di pronunciarsi su una questione di merito attinente
alla valutazione (dolosa o colposa), nei termini di cui alla Convenzione
di Ginevra sopra richiamata, della condotta assunta dalla
controricorrente nella vicenda contrattuale in esame. Si tratta tuttavia
di una valutazione di una circostanza che la Corte di merito, nell’ambito
della discrezionalità che le è propria, ha ritenuto non sussistente per
9

alla norma in premessa citata nel suo contenuto letterale, in relazione al

potere ritenere integrata la condotta gravemente negligente prevista
dalla norma, considerata del tutto correttamente nel suo contenuto
precettivo.
4.2. Deve, pertanto, rilevarsi l’ inammissibilità della censura di violazione e
falsa applicazione di legge in quanto non conferente con i motivi ( in
fatto) esposti a suo sostegno.

la ricorrente viene condannata la pagamento degli oneri processuali
liquidati come di seguito, tenuto conto delle tariffe forensi e del valore
della controversia, oltre spese forfetarie e oneri di legge. Ai sensi
dell’art. 13 comma 1

quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito

dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza
dei presupposti -in ragione del rigetto dell’impugnazione- per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
I.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese,
liquidate in C 6.200,00, oltre C 200,00 per spese, spese forfetarie al
15% e accessori di legge;

II.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso , a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Roma, 23.11.2017
Il P
Robe

Vivaldi

4.3. In base al principio della soccombenza di cui all’art. 91 cod. proc. civ.,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA