Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1571 del 20/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.20/01/2017), n. 1571
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3846-2015 proposto da:
ROMA CAPITALE, (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21,
presso lo studio dell’avvocato ENRICO MAGGIORE, (locali
dell’Avvocatura Capitolina) che lo rappresenta e difende giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
PROVINCIA RELIGIOSA DEI SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO DELL’OPERA DI
DON ORIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 412/29/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA, depositata il 12/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO VELLA;
udito l’Avvocato Enrico Maggiore difensore della ricorrente che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTO DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., esaminata la memoria difensiva di parte ricorrente e la documentazione ad essa allegata, verificato il perfezionamento della notifica del ricorso e disposta l’adozione della motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue.
1. Con riguardo all’ICI pretesa per l’anno 2002 sull’immobile sito in (OMISSIS), la sentenza impugnata ha confermato la decisione di prime cure favorevole alla Provincia Religiosa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo dell’Opera di Don Orione, ritenendo operante l’esenzione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, commma 1, lett. i), in base all’interpretazione autentica fornita dal cd. “decreto Bersani bis” (D.L. n. 223 del 2006), in quanto non travolta dalla sua abrogazione ad opera del D.L. n. 1 del 2012, art. 91-bis (cd. decreto Liberalizzazioni).
2. Il motivo proposto (“violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1”) è fondato, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte per cui “l’esenzione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), è limitata all’ipotesi in cui gli immobili siano destinati in via esclusiva allo svolgimento di una delle attività di religione o di culto indicate nella L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a),… non rilevando in contrario nè la destinazione degli utili eventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali o religiosi, che costituisce un momento successivo alla loro produzione e non fa venir meno il carattere commerciale nè il principio della libertà di svolgimento di attività commerciale da parte di un ente ecclesiastico – fondato, oltre che sulla L. n. 222 del 1985, art. 16, lett. a), anche sulla L. 25 marzo 1985, n. 121 in tema di revisione del concordato nè la successiva evoluzione normativa, in quanto: a) il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2-bis, (aggiunto dalla Legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248, poi modificato dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 133 ed infine sostituito dal D.L. 4 luglio 2006, 223, art. 39, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248) nell’estendere l’esenzione disposta dall’art. 7, comma 1, lett. i), cit. alle attività ivi indicate “a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse” (versione originaria) e poi a quelle “che non abbiano esclusivamente natura commerciale” (versione vigente), ha carattere innovativo e non interpretativo; b) il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 111-bis (aggiunto dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 6), nel prevedere (comma 1) la perdita della qualifica di ente non commerciale per gli enti che esercitino prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta ad esclusione (comma 4) di quelli ecclesiastici, riflette i suoi effetti unicamente sulla qualità del soggetto utilizzatore dell’immobile, ma non sul requisito oggettivo dell’attività nello stesso esercitata” (Cass. n. 10336/15; n. 14530/10; cfr. Cass. n. 12012/15).
3. La sentenza quindi va cassata e la causa rinviata al giudice d’appello per nuovo esame, tenendo conto anche che “la prova della sussistenza del requisito oggettivo spetta al soggetto che pretende l’applicazione dell’esenzione” (Cass. nn. 4502/12, 27165/11 e 5485/08).
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017