Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15709 del 23/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 23/07/2020), n.15709
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6561-2019 proposto da:
S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER 53,
presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ALLEGRA, rappresentato e
difeso dall’avvocato MASSIMO NAVACH;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati
CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1820/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 02/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE
MARGHERITA MARIA.
Fatto
RILEVATO
CHE:
La Corte di appello di Bari con la sentenza n. 1820/2018 aveva rigettato l’appello proposto da S.S. avverso la decisione con la quale il tribunale di Trani aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla domanda proposta dallo stesso S. per ottenere la condanna dell’Inps al pagamento della indennità di accompagnamento, già riconosciuta con decreto di omologa del 13.7.2015, ed aveva compensato le spese di lite tra le parti.
La Corte territoriale, investita di tale ultima statuizione in punto di spese e della richiesta di condanna dell’Inps al loro pagamento, aveva ritenuto che il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 445 bis c.p.c. per la erogazione della prestazione da parte dell’Inps a seguito della omologa del requisito sanitario, non decorresse dal deposito del provvedimento in questione, o dalla notifica, ma dal momento successivo di entrata in possesso da parte dell’Istituto degli ulteriori documenti relativi alle residue condizioni socio economiche necessarie per l’erogazione della prestazione. Il Giudice d’appello riteneva dunque necessaria la collaborazione dell’assistibile nella indicazione aggiornata degli ulteriori requisiti utili alla prestazione e pertanto non addebitabile all’Inps il ritardo nel pagamento e quindi non errata la statuizione di compensazione delle spese.
Avverso tale statuizione era proposto ricorso affidato a un motivo cui resisteva con controricorso l’Inps.
Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
S.S. depositava memoria.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1) Con unico motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 445 bis c.p.c., comma 5, e dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver, la corte territoriale, errato nell’individuare la decorrenza del termine di giorni 120 per il pagamento della prestazione conseguente alla omologa del requisito sanitario, dall’invio del modello AP70 autocertificativo da parte dell’assistito.
La valutazione del giudice di appello aveva determinato la conseguente compensazione delle spese, di cui si duole il ricorrente.
2) Occorre premettere che l’art. 445 bis c.p.c. dispone che il decreto di omologa, contenente l’accertato requisito sanitario utile alla prestazione, venga notificato agli enti competenti, i quali, subordinatamente alla verifica degli altri requisiti richiesti dalla normativa vigente, provvede al pagamento delle prestazioni entro 120 giorni.
3) La corte territoriale ha ritenuto che a segnare il momento di iniziale decorrenza del termine in questione non fosse sufficiente la notificazione del decreto di omologa all’Istituto ma il compimento, da parte dell’assistito, degli ulteriori adempimenti (relativi alla indicazione degli ulteriori requisiti) quali l’invio del modello AP 70. Ha quindi indicato come necessaria la esigibile collaborazione dell’assisti bile.
4) Parte ricorrente ha impugnato tale decisione deducendo la violazione del disposto dell’art. 445 bis c.p.c., per il sostanziale contrasto della statuizione con il disposto della norma da cui non si evincerebbero obblighi ulteriori per l’assistito oltre quello della notifica del decreto di omologa.
5) La definizione della controversia postula un necessario approfondimento di natura nomofilattica, specificamente rivolto ad indagare se in sede di accertamento tecnico preventivo, di cui all’art. 445 bis c.p.c. il termine di 120 giorni posto per il pagamento della prestazione debba decorrere dal momento della notifica del decreto di omologa o dal compimento di altri adempimenti il cui onere incombe sull’assistito, con esclusione di responsabilità dell’Inps per il ritardo eventuale nella erogazione della prestazione.
il Collegio ritiene pertanto necessaria la rimessione della causa alla Quarta
Sezione civile per la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
Rinvia alla IV Sezione per la trattazione della causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, alla adunanza, il 28 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020