Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15709 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. III, 02/07/2010, (ud. 03/05/2010, dep. 02/07/2010), n.15709

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M. (c.f. (OMISSIS)) e R.G. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in Roma, Via Nicastro

n. 3, presso lo studio dell’avv. Voccia Carlo, rappresentati e difesi

dall’avv. Crisci Lucio giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

AXA ASSICURAZIONI s.p.a. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via Vespasiano n.

17/A, presso lo studio dell’avv. Incanno’ Giuseppe, che lo

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI societa’ cooperativa a r.l. (c.f.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliato in Roma, Piazza Martiri di Belfiore n. 2. presso lo

studio dell’avv. COLETTI Pierfilippo, che lo rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

F.P., domiciliato in Benevento, Via delle Poste 11,

presso l’avv. Erennio Parente;

– intimato –

e contro

MEDIOLANUM ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del legale

rappresentante, domiciliato in Benevento, Via Calandra n. 31, presso

gli avv.ti Marina e Mario Collarile;

– intimata –

e contro

I.R., domiciliato in Benevento, Via G. Piranesi 1, presso

l’avv. Leopoldo Papa;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 709/06 decisa in

data 19 aprile 2006 e depositata in data 18 aprile 2006;

Udita la relazione del Consigliere dott. URBAN Giancarlo;

udito l’avv. Pierfilippo Coletti;

udito il P.M. in persona del Cons. LECCISI Giampaolo che ha concluso

per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 29 settembre 2001 F. P. conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Benevento C.M., R.G. e la Mediolanum Assicurazioni s.p.a. per ottenere la loro condanna in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il (OMISSIS).

Assumeva l’attore che quel giorno era alla guida dell’auto di sua proprieta’, una Fiat Ritmo, quando il C., conducente di un motociclo Piaggio Zip 50, di proprieta’ del R. e assicurato per la r.c.a. dalla Mediolanum s.p.a., aveva azzardato un sorpasso mentre sopraggiungeva nello stesso senso di marcia I.R., alla guida di una autovettura Fiat Punto di sua proprieta’, che sorpassava entrambi i mezzi in una zona ove la segnaletica vietava tale manovra: affermava che la Fiat Punto aveva attinto lo scooter, che a sua volta aveva tamponato l’auto di proprieta’ dell’attore;

lamentava che a seguito dell’impatto aveva subito danni quantificabili in L. 600.000.

Si costituivano il C. ed il R., sostenendo che la responsabilita’ del sinistro era da ascriversi concorsualmente ai conducenti delle due autovetture; affermavano in particolare che la Fiat Ritmo, ferma sulla destra, si era immessa all’improvviso nel flusso della circolazione, mentre il C. stava superando, ed aveva urtato il ciclomotore mentre sopraggiungeva da tergo la Fiat Punto che aveva tamponato il medesimo ciclomotore schiacciandolo ancora di piu’ contro la Fiat Ritmo; lamentavano che a seguito dell’incidente il ciclomotore aveva subito danni ed il C. aveva riportato lesioni personali: chiedevano pertanto di essere autorizzati a chiamare in causa la I., la Cattolica Assicurazioni s.p.a. (assicuratrice per la r.c.a. della Fiat Ritmo) e la Axa Assicurazioni s.p.a. (assicuratrice per la r.c.a. della Fiat Punto) al fine di ottenere la condanna in solido dell’attore e dei predetti chiamati in causa al risarcimento dei danni in questione.

Veniva autorizzata la chiamata in causa dei predetti.

Con sentenza pubblicata il 7 gennaio 2004 il Giudice di Pace, ritenuta la responsabilita’ esclusiva del C., condannava lo stesso, R.G. e Mediolanum Assicurazioni s.p.a. in solido al pagamento della somma di Euro 310,00 in favore del F. e di Euro 892,43 in favore della I.; rigettava la domanda riconvenzionale del C. e del R..

Il Tribunale di Benevento, con sentenza pubblicata il 18 aprile 2006 rigettava l’appello proposto dal C. e dal R. che condannava alle spese.

Propongono ricorso per Cassazione C.M. e R.G. con due motivi.

Resistono con controricorso la Axa Assicurazioni s.p.a. e la Societa’ Cattolica di Assicurazione soc. coop. a r.l..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. e segg. art. 1917 c.c. art. 1292 c.c. e art. 182 c.p.c. avendo la sentenza impugnata erroneamente ritenuto irregolare la costituzione della Mediolanum, senza fare ricorso alla procedura per la regolarizzazione del contraddittorio prevista dall’art. 182 c.p.c..

Si deve rilevare che la pronunzia del giudice dell’appello che ha disposto la condanna al risarcimento dei danni dei soli C.M. (conducente del motociclo) e R.G. (proprietario dello stesso) e non della compagnia assicuratrice Mediolanum Assicurazioni s.p.a. non e’ stata oggetto di impugnazione. Ne discende che la questione del difetto di valida rappresentanza processuale della Mediolanum e’ preclusa in questa sede, poiche’ essa costituisce il presupposto della pronuncia di merito, ormai passata in cosa giudicata (in tal senso: Cass. 30 ottobre 2009 n. 23035).

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.; la violazione e disapplicazione dell’art. 2054 c.c., degli artt. 148. 149 e 154 C.d.S. avendo la sentenza impugnata ricostruito in modo inesatto la dinamica del sinistro.

Le censure proposte si risolvono in una diversa valutazione degli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio di merito, senza che siano poste in luce carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicita’ nel l’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilita’ razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi. Si deve rilevare che il ricorso per Cassazione non puo’ essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si puo’ proporre un preteso migliore e piu’ appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti. Tali aspetti del giudizio, infatti, interni all’ambito della discrezionalita’ di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento dei giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento. Diversamente il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e quindi di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e alle finalita’ del giudizio di legittimita’ (Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087).

In concreto, la parte ricorrente, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limita – in buona sostanza – a sollecitare una diversa lettura delle risultanze di causa, preclusa in questa sede di legittimita’.

Il ricorso e’ quindi infondato e merita il rigetto; segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore di Axa Assicurazioni s.p.a. in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari; e in favore di Cattolica Assicurazioni soc. coop. a r.l. in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 600,00 per onorari; oltre spese generali e accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 3 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

 

 

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