Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15708 del 23/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 23/07/2020), n.15708
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 5642-2019 proposto da:
C.C., nella qualità di tutore dell’interdetta
R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANTONIO GRILLO;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA
CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3847/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 06/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO
LUCIA.
Fatto
RILEVATO
CHE:
la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da R.S., nipote incapace di intendere e di volere convivente con il nonno C.A. all’epoca del decesso di quest’ultimo, diretta ad ottenere la pensione di reversibilità;
la Corte, rigettata l’eccezione di tardività dell’appello, rilevava che il disposto della L. n. 636 del 1939, art. 13, modificato dalla L. n. 903 del 1965, che stabiliva la spettanza della pensione di reversibilità al coniuge e ai figli superstiti minorenni e inabili a carico del genitore al momento del decesso, era stato esteso, a seguito della declaratoria di incostituzionalità della norma avvenuta con sentenza 180/99, anche ai nipoti conviventi con il nonno pensionato, senza distinguere tra nipoti abili o inabili ma limitando l’estensione ai nipoti minorenni;
avverso la sentenza propone ricorso per cassazione C.C., in qualità di tutore di R.S., sulla base di tre motivi;
l’Inps resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
con il terzo motivo parte ricorrente deduce violazione della L. n. 636 del 1939, art. 13, modificato dalla L. n. 903 del 1965, in connessione con il D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 38, osservando che la normativa di riferimento riconosce, in linea di principio, il diritto alla pensione di reversibilità ai figli minorenni e, in casi particolari, ai figli maggiorenni, talchè l’intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 180 del 1999) non poteva che essere inteso come volto a estendere il diritto a favore dei nipoti conviventi alle stesse condizioni e con le stesse limitazioni previste per i figli;
chiede alla Corte di Cassazione, per il caso in cui tale interpretazione non fosse condivisa, di sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., ravvisando disparità di trattamento di soggetti nelle medesime condizioni;
il collegio rileva che la questione posta con il ricorso, rispetto alla quale non risultano precedenti specifici di legittimità, assume valenza nomofilattica, talchè deve disporsi la rimessione degli atti alla Quarta sezione della Corte per la discussione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte dispone che la causa sia rimessa alla Quarta sezione affinchè sia trattata in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020