Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15708 del 23/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 03/02/2017, dep.23/06/2017),  n. 15708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19270/2015 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. BUOZZI 82,

presso lo studio dell’avvocato LUCA VINCENZO ORSINI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DI IMPRESA SPA, in persona del

Commissario Straordinario, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

GRAMSCI 54, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO TROTTA che la

rappresenta e difende, unitamente all’avvocato GIUSEPPE RIZZO;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 488/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositato

l’01/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Roma, con decreto del 1 luglio 2015, ha rigettato l’opposizione di B.A. al provvedimento con cui il giudice delegato aveva escluso dal passivo della Impresa spa, in amministrazione straordinaria, un credito a titolo di prestazioni professionali svolte in favore della società, in virtù di un contratto stipulato il 30 dicembre 2006. Il Tribunale ha ritenuto il contratto non opponibile alla procedura concorsuale, in quanto privo di data certa idonea a dimostrare l’anteriorità della formazione del documento ed essendo priva di adeguato supporto probatorio la richiesta del compenso professionale.

Il ricorso per cassazione di B. è articolato in tre motivi; Impresa spa ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 c.c., assumendosi che il decreto impugnato non avrebbe dato rilievo alle fatture registrate, emesse dal creditore, che dimostrerebbero l’anteriorità della formazione del documento; il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto controverso e decisivo rappresentato dalle fatture.

Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.

Si deve premettere che la prova dell’anteriorità di un credito rispetto alla dichiarazione di fallimento è assoggettata all’applicazione dell’art. 2704 c.c.; che, in assenza delle situazioni tipiche di certezza ivi contemplate, la data della scrittura privata è opponibile ai terzi se sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l’anteriorità della formazione del documento; che la relativa prova può essere fornita anche per testimoni o in via presuntiva (v. Cass. n. 19656/2015 e, nel senso che la prova dell’anteriorità al fallimento possa essere desunta anche dalla fattura non debitamente registrata nelle scritture contabili, quando l’anteriorità risulti inequivocamente in altro modo, n. 9175/2012).

Tanto premesso, il Tribunale non ha menzionato nè, quindi, spiegato perchè le fatture indicate dall’opponente non fossero rilevanti allo scopo di dimostrare l’anteriorità della formazione del documento: è una motivazione apparente censurabile per cassazione anche a norma del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014).

Con il terzo motivo il B. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per avere rilevato la mancanza di prova dell’esistenza del credito, pur avendo contestualmente negato l’ammissione della prova testimoniale necessaria.

Il motivo è fondato, essendo apodittica l’affermazione del tribunale secondo cui la prova dell’esecuzione dell’attività di consulenza fiscale non possa essere fornita per via testimoniale (sul pertinente capitolo trascritto nel motivo in esame), ma solo attraverso la produzione documentale dei pareri e delle relazioni svolte dal ricorrente in ambito professionale.

Il ricorso è accolto e il decreto impugnato è cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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