Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15708 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/06/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 04/06/2021), n.15708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18182-2019 proposto da:

B.R.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO

CORRIDONI 19, presso lo studio dell’avvocato RENATO PIERO BIASCI,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.P., C.A., P.N., SOCIETA’

A.C. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA APPIA NUOVA 96, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO D’AMICO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 2217/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata l’01/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il giudizio trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo proposto dall’avv. Renato Piero Biasci, con il quale chiese al Presidente del Tribunale di Roma il pagamento dei compensi professionali per diverse prestazioni giudiziali e stragiudiziali svolte in favore di P.N., C.P. ed C.A., nonchè alla società A.C. s.r.l. per somma complessiva di Euro 39.908,74.

A seguito di opposizione al decreto ingiuntivo, il Tribunale dispose la chiamata in causa dell’INA s.p.a. e, all’esito dell’istruttoria, accolse parzialmente l’opposizione e rideterminò i compensi del difensore.

La Corte d’appello di Roma, all’esito dei giudizi di merito, accolse parzialmente l’appello dell’Avv. Biasci, il quale aveva dedotto che un pagamento avvenuto in suo favore tramite assegno riguardava il debito di un terzo e, segnatamente della IVAL s.r.l., ragione per la quale non poteva essere detratto dalle somme portate dall’ingiunzione a carico di C.P..

Per quel che rileva nel giudizio di legittimità, la corte di merito ritenne che fosse onere del creditore provare che la C. aveva effettuato il pagamento in favore del terzo, tanto più che ella non rivestiva alcun ruolo nella compagine sociale al momento dell’emissione dell’assegno, nè l’Avv. Biasci aveva prodotto un titolo o un documento che collegasse l’emissione dell’assegno al debito dell’Ival s.r.l. nei suoi confronti. Anche in relazione agli altri pagamenti, la corte distrettuale affermò che andava applicato il principio secondo cui, quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro per l’estinzione del debito, spetta al creditore provare che il pagamento sia da imputare all’estinzione di un debito diverso; secondo la corte di merito, incombeva quindi sul creditore allegare e provare l’esistenza di detto debito mentre nel caso di specie, invece, l’avv. Biasci non aveva offerto alcuna prova.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Avv. Renato Piero Biasci sulla base di un unico motivo.

P.N., C.P. ed C.A., nonchè la società A.C. s.r.l. hanno resistito con controricorso mentre le Generali Italia s.p.a. sono rimaste intimate.

Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso.

In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 1193, 11195 e 2697 c.c., in relazione all’art. 350 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto sarebbe stato onere del debitore provare che i pagamenti tramite assegni bancari fossero finalizzati ad estinguere il debito relativa all’attività per la quale era stato chiesto l’adempimento.

Il motivo è fondato.

Secondo i principi generali, il creditore che agisce per il pagamento ha l’onere di provare il titolo del suo diritto e non anche il mancato pagamento. Ove però il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all’estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all’estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest’ultimo l’esistenza, nonchè la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione (Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, n. 2276).

Detta regola iuris trova eccezione nell’ipotesi in cui il debitore eccepisca l’estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell’emissione di un assegno. Infatti, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un’obbligazione cartolare, resta a carico del debitore l’onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto della dazione di assegno (cfr. Cass. 28.2.2012, n. 3008; conf. Cass. 18.2.2016, n. 3194; Cass. 6.11.2017, n. 26275).

Nel caso di specie, gravava sul debitore l’onere di dimostrare che con il pagamento degli assegni egli aveva estinto il debito oggetto di pretesa, trattandosi di titoli astratti ed autonomi, fonti di presunzione di distinti rapporti sostanziali.

La corte di merito non ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte in quanto ha affermato che fosse onere del creditore provare che l’emissione degli assegni era da imputare all’estinzione di un debito diverso, di cui avrebbe dovuto provare l’esistenza; al contrario, era onere dei debitori provare che la causa degli assegni consisteva del pagamento del debito oggetto della pretesa dedotta in questo giudizio dall’avv. Biasci.

Il ricorso va, pertanto accolto; la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, che dovrà uniformarsi all’indicato principio di diritto e provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta Sezione Civile -2 della Corte di Cassazione, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

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