Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15707 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 23/07/2020), n.15707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20006-2018 proposto da:

E.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURELIANA 63,

presso lo studio dell’avvocato SARA DI CUNZOLO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCESCA IPPOLITI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI

CALIULO, SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 363/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 22/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO

ROBERTO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Ancona, con la sentenza n. 363 del 2017, in accoglimento integrale dell’appello proposto dall’Inps rigettava le domande di E.E. la quale chiedeva che venisse dichiarata l’irripetibilità dell’indebito previdenziale (pari ad Euro 24.105,65) richiesto in ripetizione dall’Inps a seguito di ricalcolo della pensione di reversibilità.

Riteneva la Corte d’appello che la E. fosse onerata di provare di aver fatto le debite comunicazioni all’Inps; mentre emergeva dal giudizio che ella non avesse provveduto a comunicare dati completi in ordine alla propria situazione reddituale se non in allegato alla domanda di ricostituzione presentata nel 2012; risultava pertanto che la pensionata avesse omesso la tempestiva comunicazione a norma di legge della percezione di redditi rilevanti per tutto il periodo in relazione al quale si sviluppava la pretesa di ripetizione di indebito formulata dall’Inps.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione E.E. con quattro motivi illustrati da memoria, ai quali ha resistito l’INPS con controricorso.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO

CHE:

1.- Col primo motivo viene dedotta la contraddittorietà della motivazione per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili nella motivazione e tra queste e il dispositivo, violazione di legge per error in procedendo, stante la contraddittoria omessa pronuncia sulla domanda principale ed incidentale, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Si deduce, inoltre, che il dispositivo non faceva alcun riferimento all’appello incidentale proposto dall’appellata.

2.- Con il secondo motivo viene dedotta violazione degli artt. 112 e 118 disp. att. c.p.c. nella parte in cui la Corte d’appello ha motivato la propria decisione su precedenti difformi al petitum e/o alla causa petendi della domanda e dei motivi d’appello del caso concreto. Omessa ed insufficiente motivazione meramente apparente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in punto alla ripartizione dell’onere della prova della domanda di accertamento negativo per riferimento a precedenti giurisprudenziali non conformi.

3.- Con il terzo motivo viene dedotta omessa motivazione o, in via subordinata, erronea, insufficiente ed illogica ai sensi art. 360 c.p.c., n. 5, su un punto decisivo della controversia che è stato oggetto di prospettazione, discussione, allegazione delle parti ed errata applicazione della legge con riferimento alla L. n. 88 del 1989, art. 52, e alla L. n. 412 del 1991, art. 13, ove la Corte erroneamente aveva escluso l’irripetibilità delle somme erogate dall’Inps in assenza di prova del dolo. Violazione ex art. 360 c.p.c, n. 3, del precetto di cui all’art. 2697 c.c. ove la Corte ha attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate dalla norma. Violazione della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 e/o violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e in particolare dell’art. 115 c.p.c., per non avere la Corte posto a fondamento della propria decisione il compendio probatorio allegato dalle parti acquisito in fase istruttoria.

4.- Col quarto motivo viene dedotta omessa motivazione o, in via subordinata, insufficiente ed illogica su un punto decisivo della controversia che è stato oggetto di prospettazione, discussione, ed allegazione delle parti ed errata applicazione della legge con riferimento alla L. n. 412 del 1991, art. 13, per avere la Corte territoriale trascurato l’esame della conoscibilità dei redditi della pensionata da parte dell’ente previdenziale. Vizio della motivazione e violazione dell’art. 115 c.p.c. per non avere la Corte territoriale posto a fondamento della propria decisione il compendio probatorio allegato dalle parti ed acquisito in fase istruttoria; in quanto nel caso concreto la ricorrente aveva già evidenziato, con deduzione incontestata, che “per quanto affermato dallo stesso Inps i redditi della E. erano redditi da gestione separata e quindi tutti conosciuti e conoscibili dall’ente, inseriti nelle sue banche dati e ciò a prescindere dal potere di controllo e dalle opportunità concesse dalla L. 30 febbraio 2009, art. 15″ (pag. 3 memoria di costituzione e risposta con appello incidentale con appello incidentale del 13.7.2017; qui doc. 4)”.

5.- Il Collegio ritiene che la causa presenti profili di rilievo nomofilattico. In particolare, con riferimento al quarto motivo, laddove si censura l’erronea applicazione della L. n. 491 del 1991, art. 13, in relazione al fatto, invero pacifico, secondo cui i dati reddituali, di cui la ricorrente aveva omesso la dichiarazione all’INPS, fossero – in tutto o in parte – già noti all’INPS, essendo stati comunicati (appunto in tutto o in parte) alla Gestione separata presso l’INPS. Posto che la stessa sentenza da atto dell’eccezione sollevata dall’ricorrente a decorrere dal primo gennaio 2010; mentre anche l’INPS nel proprio controricorso conferma che si tratti di redditi comunicati alla gestione separata oltre che di “redditi da fabbricati del tutto estranei all’Istituto”; ed alle pag. 2, 3, e 4 riproduce il riepilogo dei predetti redditi (dal 2002 al 2012) da cui risulta che in effetti essi sono costituiti anno per anno da redditi inerenti a casa abitazione, terreni e fabbricati, gestione separata.

6.- Occorre verificare quindi se, secondo l’ordinamento, quando l’omessa o incompleta segnalazione si riferisca a fatti conosciuti o conoscibili dall’Istituto, il comportamento del pensionato relativamente agli stessi fatti diventi irrilevante, ai sensi della L. n. 491 del 1991, art. 13, oltre che ai sensi del D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, e del D.L. 78 del 2010, art. 13, comma 6, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

P.Q.M.

Rimette la causa alla quarta sezione della Corte.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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