Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15707 del 23/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/06/2017, (ud. 12/05/2017, dep.23/06/2017),  n. 15707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16375/2016 proposto da:

SUPERCONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO

GOLDONI N 47, presso Io studio dell’avvocato FABIO PUCCI,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIACOMO CARINI, GIOVANNI

CARINI, GIULIO DE SIMONE;

– ricorrente –

contro

G.V., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

SEMPIONE, 19/B INT. 4, presso lo studio dell’avvocato IRMA

BOMBARDINI, rappresentata e difesa dall’avvocato FABRIZIO CASTALDO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7469/2015 del TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE

DISTACCATA DI MARANO, depositata il 19/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Supercondominio (OMISSIS), con atto notificato il 30 giugno 2016, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi (violazione e falsa applicazione dell’art. 63 disp. att. c.c. e art. 345 c.p.c. e omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione agli artt. 112 e 132 c.p.c.) avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano, n. 7469/2015, pubblicata il 19 maggio 2015. La sentenza impugnata ha revocato il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Marano di Napoli su domanda del Supercondominio (OMISSIS) nei confronti della condomina G.V., avendo preso atto dell’annullamento giudiziale della Delib. assembleare su cui erano fondati i contributi oggetto dell’ingiunzione di pagamento.

Resiste con controricorso G.V..

Ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile (per intempestività della sua proposizione in relazione al termine ex art. 327 c.p.c., operando la sospensione ai sensi della L. n. 742 del 1969, art. 1, nella misura introdotta dal D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, conv. dalla L. n. 162 del 2014), con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1, su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.

In via pregiudiziale, va però presa in esame la dichiarazione di rinuncia al ricorso presentata dal Supercondominio (OMISSIS) in data 09.05.2017. La rinuncia, giacchè effettuata prima della data stabilita per l’adunanza, deve ritenersi utilmente formulata, operando un coordinamento tra l’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), l’art. 390 c.p.c., comma 1 e l’art. 375 c.p.c..

Ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 2, stante la mancata adesione della controricorrente alla rinuncia, il ricorrente rinunciante deve essere condannato a rimborsare a quest’ultima le spese del giudizio di cassazione nell’ammonotare liquidato in dispositivo.

Non trova, invece, applicazione l’obbligo per il ricorrente rinunciante di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. Sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass. Sez. 6-3, 30/09/2015, n. 19560).

PQM

 

La Corte dichiara estinto il giudizio e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 12 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2017

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