Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15706 del 28/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. I, 28/07/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 28/07/2016), n.15706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5428-2013 proposto da:

FADIM S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN SABA 7,

presso l’avvocato SERGIO MAGLIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GAETANO GALEONE, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

RICERFARMA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI 55, presso

l’avvocato FILIPPO MARIA CORBO’, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RENATO D’ANDREA, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2528/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2016 dal Consigliere Dott. NAZZICONE LOREDANA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato S. MAGLIO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato R. D’ANDREA che si riporta

per il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ALBERTO CARDINO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Milano con sentenza del 10 luglio 2012 ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città, il quale aveva – per quanto ancora interessa respinto le domande di inibitoria alla promozione in Italia di prodotti a base di acido ialuronico diversi dal prodotto denominato (OMISSIS), di risarcimento del danno e di ripetizione d’indebito, proposte in via riconvenzionale da Fadim s.r.l. contro Ricerfarma s.r.l., in relazione ad un contratto di distribuzione di prodotti per l’igiene dentale, intercorso fra le parti.

La corte territoriale ha ritenuto che: a) il motivo di appello concernente la pronuncia resa dal tribunale circa l’interpretazione dell’art. 2 del contratto, il quale poneva la clausola di esclusiva e (nell’assunto di Fadim s.r.l.) un patto di non concorrenza, fosse aspecifico, in violazione dell’art. 342 c.p.c., non offrendo l’appellante argomenti a confutazione della qualificazione offerta dal tribunale; in ogni caso, i due prodotti comparati ((OMISSIS) e (OMISSIS)) hanno caratteri differenti, sebbene, nei confronti degli acquirenti aventi la qualità di medici dentisti, occorresse il rispetto della clausola di buona fede, che imponeva alla produttrice di non rivolgersi direttamente a terzi; b) è corretta la valutazione del giudice di primo grado sulla base dell’art. 7 del contratto, laddove ha ritenuto dovuta alla produttrice la maggiorazione dei prezzi, da essa comunque in concreto praticata solo in misura pari all’aumento Istat e dopo un’ampia corrispondenza e di un incontro tra le parti, ed a fronte della prova dell’effettivo aumento di costi per la Ricerfarma s.r.l., tenuto anche conto dell’atteggiamento non collaborativo della distributrice a trovare un nuovo accordo; infatti, risultando l’aumento dei costi da un documento prodotto dalla Ricerfarma s.r.l. (doc. 43), deve ritenersi onere della controparte provare il contrario.

Avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalla soccombente, sulla base di due motivi, illustrati da memoria. Resiste l’intimata con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 7 del contratto e degli artt. 1362, 1372, 1460 e 2697 c.c., oltre al vizio di motivazione sotto ogni profilo, per avere la corte territoriale ritenuto modificabile unilateralmente il prezzo da parte della distributrice, laddove, invece, il predetto art. 7 richiedeva un accordo fra le parti, mentre il doc. 43 non integra affatto la prova di un effettivo aumento dei costi, avendo, inoltre, la ricorrente dimostrato la diminuzione del prezzo di una componente del farmaco, idonea a fondare, piuttosto, la presunzione che il costo complessivo del prodotto non fosse aumentato.

Con il secondo motivo, censura la motivazione contraddittoria circa l’assenza di rapporto di concorrenza dei due prodotti, nonchè la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2 del contratto e art. 2596 c.c.: infatti, detta clausola contrattuale deve essere interpretata come patto di non concorrenza non sottoposto al limite quinquennale, onde la commercializzazione del prodotto (OMISSIS) da parte della Ricerfarma s.r.l. è illegittima.

2. – Il primo motivo è inammissibile, dal momento che esso – sebbene formulato come violazione di legge e vizio motivazionale – mira in realtà ad una riconsiderazione delle valutazioni in fatto compiute dalla corte del merito, non consentita in questa sede.

Come è noto, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. 4 aprile 2013, n. 8315, fra le altre).

Quanto ai denunziati vizi di interpretazione dell’art. 7 del contratto, occorre ricordare il costante principio secondo cui l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli art. 1362 c.c. e ss., o di motivazione inadeguata, ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione. Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 30 aprile 2010, n. 10554).

In definitiva, il motivo si risolve in una non consentita sollecitazione a riesaminare il materiale istruttorio, onde si palesa inammissibile.

3. – Il secondo motivo è inammissibile, perchè non censura la prima ratio decidendi esposta dalla sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto il relativo motivo d’appello aspecifico, essendo esso formulato in violazione dell’art. 342 c.p.c..

La seconda motivazione esposta dalla corte territoriale (“In ogni caso…”) risulta resa puramente ad abundantiam: e deve essere al riguardo ribadito il principio, secondo cui le eventuali argomentazioni di merito, rese ad abundantiam nella motivazione della sentenza, la quale abbia dapprima rilevato una ragione di inammissibilità, sono prive di effetti giuridici e non determinano alcun onere o interesse all’impugnazione in capo alla parte soccombente, che, ove proposta, va dichiarata inammissibile (fra le altre, Cass. 19 dicembre 2014, n. 27049).

4. – Le spese di lite seguono la soccombenza.

Deve provvedersi altresì all’accertamento di cui D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, avvenuta il 30 gennaio 2013.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori, come per legge.

Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA