Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15706 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 23/07/2020), n.15706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2397/2019 R.G. proposto da:

G.G. E G.W., rappresentati e difesi

dall’avv. Pagliani Giorgio, con domicilio in Modena, via Modonella

n. 21;

– ricorrente-

contro

G.A.M., G.M.L. E GI.AN.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1589/2018,

depositata in data 12.6.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

4.3.2020 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con separati atti di citazione, G.W. ha adito il Tribunale di Modena, esponendo che la propria madre Gelmuzzi Albertina, deceduta il 27.5.2005, aveva donato taluni immobili alle figlie, G.A.M. e G.M.L., e aveva stipulato con queste ultime un contratto vitalizio di assistenza che dissimulava

un’ulteriore donazione, ledendo i diritti di riserva spettanti all’attore sul patrimonio ereditario.

Ha chiesto – in via principale – la riduzione delle donazioni e la reintegra della quota di riserva, pari ad 1/9 dell’intero, nonchè – in subordine – di condannare le convenute al pagamento di Euro 270.072,22, oltre accessori.

G.A.M. e G.M.L., costituitesi in giudizio, hanno resistito alle domande.

Sono intervenuti volontariamente gli altri germani G.G., che ha chiesto la riduzione delle donazioni, e Gi.An., che ha chiesto di dichiarare che le disposizioni testamentarie di Ge.Al. non avevano leso la sua quota di riserva.

Il Tribunale di Modena, riuniti i giudizi, ha rigettato le domande, regolando le spese processuali.

L’appello proposto da G.G. e G.W. è stato dichiarato inammissibile.

La Corte distrettuale di Bologna ha ritenuto che Gi.An. avesse spiegato in primo grado un intervento adesivo dipendente, divenendo litisconsorte necessario del giudizio d’appello; che, stante l’inscindibilità del giudizio di gravame, la notifica della sentenza da questi effettuata in data 29.6.2017 nei confronti di G.G. e G.W., avesse fatto decorrere il termine per proporre appello di cui all’art. 325 c.p.c. nei confronti di tutte le parti, sicchè l’impugnazione, notificata il 20.9.2017, doveva giudicarsi tardiva.

La cassazione della sentenza è chiesta da G.W. e G.G. sulla base di un unico motivo di ricorso.

Le altre parti non hanno svolto difese.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 103,105,326 e 332 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che Gi.An., intervenendo in primo grado, non si era limitato ad aderire alle difese delle convenute, ma aveva proposto un’autonoma domanda, avendo chiesto di dichiarare che il testamento della madre non aveva leso la sua quota di riserva. Pertanto, stante la scindibilità del giudizio di secondo grado, la notifica della sentenza, da egli eseguita in data 29.6.2017 nei confronti di G.G. e G.W., non aveva determinato la decorrenza del termine ex art. 325 c.p.c. per proporre l’appello, che, essendo stato notificato in data 20.9.2017, doveva ritenersi tempestivo.

2. Il motivo è fondato.

L’assunto secondo cui Gi.An., intervenendo dinanzi al tribunale, avesse spiegato un intervento adesivo dipendente intervenuto, non può essere condiviso.

Dall’esame degli atti si evince che il suddetto interveniente non si era limitato a chiedere il rigetto delle domande proposte verso G.A.M. e G.M.L., ma aveva anche insistito affinchè il giudice di primo grado dichiarasse che la testatrice non aveva leso la sua quota di legittima (avendo ricevuto beni di valore superiore a quello delle donazioni effettuate in favore delle sorelle). Quindi, Gi.An. aveva assunto la qualità di interventore volontario ai sensi dell’art. 105 c.p.c., comma 1, poichè, con la richiesta di accertare che la sua quota non era stata violata, aveva introdotto un’autonoma azione di accertamento negativo, ampliando l’ambito oggettivo del giudizio.

Per altro verso, la domanda proposta dai ricorrenti, essendo diretta ad ottenere la riduzione delle donazioni effettuate in favore delle sorelle, non aveva attinto in alcun modo l’autonoma posizione dell’erede intervenuto.

L’azione di riduzione non spetta – difatti – collettivamente ai legittimari, ma ha carattere individuale e compete in via autonoma al singolo erede che ritenga lesa la sua quota individuale di legittima. L’accertamento della lesione e della sua entità non deve farsi con riferimento alla quota complessiva riservata a favore di tutti i legittimari, ma solo riguardo alla quota di coloro che abbiano proposto la domanda (Cass. 4698/1999; Cass. 26254/2008).

Il giudizio non assume – quindi – carattere inscindibile neppure nell’ipotesi in cui la domanda sia rivolta verso più eredi, che non assumono la qualità di litisconsorti necessari (Cass. 27770/2011). Per effetto dell’autonomia delle singole azioni, dell’assenza di un vincolo di dipendenza ai sensi dell’art. 331 c.p.c. e dalla posizione processuale assunta dall’erede intervenuto in primo grado, il giudizio di appello aveva mantenuto carattere scindibile e – di conseguenza la notifica della sentenza effettuata da Gi.An. non era idonea a far decorrere – per i ricorrenti – il termine per proporre l’impugnazione nei confronti delle altre parti.

Il principio secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell’unitarietà del termine dell’impugnazione (sicchè la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti comporta, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, la decorrenza del termine breve per la proposizione dell’impugnazione contro tutte le altre) trova applicazione soltanto alle cause inscindibili (o tra loro comunque dipendenti), ovvero in quella in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si tratti di cause scindibili o, comunque, tra loro indipendenti, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt. 326 e 332 c.p.c., è esclusa la necessità del litisconsorzio.

In tali ipotesi, il termine per l’impugnazione non è unico, ma decorre dalla data delle singole notificazioni della sentenza a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con la medesima decisione, mentre per le altre parti si applica il termine di cui all’art. 327 c.p.c. (Cass. 2557/2010; Cass. 238/2008).

In conclusione, essendo pacifico che G.A.M. e G.M.L. non hanno notificato la sentenza di primo grado (pubblicata in data 28.6.2017) a G.G. e G.W., l’impugnazione proposta da questi ultimi in data 20.9.2017, era tempestiva.

E’ – quindi – accolto l’unico motivo di ricorso.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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