Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15706 del 15/07/2011

Cassazione civile sez. I, 15/07/2011, (ud. 31/05/2011, dep. 15/07/2011), n.15706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Pinerolo

43, presso l’avv. Stefano Latella, rappresentato e difeso dall’avv.

Siani Vincenzo giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.E.;

– intimata –

avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Bari emessa nel

procedimento n. 228/08 VG. in data 30.6.2008.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31.5.2011 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ordinanza del 30.6.2008 la Corte di Appello di Bari respingeva l’istanza di correzione dell’errore materiale della sentenza n. 748/05 del 29.6.2005 proposta da C.G., condannando l’istante al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale ultima statuizione proponeva ricorso per cassazione il C. deducendone l’erroneità, in quanto la natura amministrativa del procedimento avrebbe escluso la stessa astratta possibilità di disporre la condanna al pagamento delle spese processuali.

Il rilievo è corretto alla luce della giurisprudenza di questa Corte, che ha reiteratamente affermato l’inammissibilità della pronuncia sulle spese processuali nel caso di richiesta di correzione di errore materiale, trattandosi di procedimento non contenzioso (C. 09/10203, C. 02/9438, C. 83/591).

Ne consegue che l’ordinanza impugnata va cassata, con riferimento alla statuizione relativa alle spese processuali.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa l’ordinanza impugnata nei termini indicati in motivazione.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA