Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15706 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. III, 04/06/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 04/06/2021), n.15706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14302/2019 proposto da:

M.M., domiciliato in Roma, presso la cancelleria civile

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato

Scalzi Anna;

– ricorrente –

contro

Grenke AG (Aktien Gesellschaft), in persona del legale rappresentante

in carica, domiciliato in Roma, presso la cancelleria civile della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Pozzi

Marina;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4730/2018 della CORTE d’APPELLO di MILANO,

depositata il 31/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/02/2021 dal consigliere relatore VALLE Cristiano, osserva quanto

segue.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I fatti di causa riguardano il giudizio per querela di falso proposto in via incidentale dall’avvocato M.M. avverso la procura alle liti depositata dalla Grenkeleasing AG nel giudizio civile pendente dinanzi al Tribunale di Milano, instaurato dallo stesso avvocato Murdaca per ottenere la declaratoria di nullità del contratto di locazione operativa da lui concluso nel 2011 con la società per azioni convenuta.

Nel giudizio di falso l’avvocato M., nel contestare l’autenticità della sottoscrizione in calce alla procura della Grenkeleasing AG, aveva sostenuto che la procura datata 26.04.2016 e depositata telematicamente dagli avvocati della stessa società convenuta Grenkeleasing AG fosse il risultato di un’operazione di contraffazione. Il legale affermava che la firma apposta alla procura alle liti fosse la fotocopia di una firma rilasciata dal presidente della Grenkeleasing AG su un altro documento.

Il Tribunale aveva, pertanto, ordinato il deposito dell’originale della procura che era stata versata in atti in data 15/09/2016 e quindi esibita in udienza in data 05/10/2016.

In seguito al deposito, l’avvocato M. aveva reiterato istanza di querela di falso e di ammissione di una consulenza tecnica di ufficio grafologica, e all’udienza del 14/02/2017, aveva affermato che la procura depositata dalla controparte il 15/09/2016, e di poi esibita all’udienza del 05/10/2016, fosse stata fraudolentemente sostituita con un documento analogo alla procura originariamente contestata.

Il Tribunale di Milano, senza svolgere l’attività istruttoria richiesta, rigettò la domanda.

Avverso la sentenza di primo grado l’odierno ricorrente propose appello deducendo la nullità dell’intera pronuncia.

La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 4730 del 31/10/2018, ha dichiarato l’appello inammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c., per non aver l’appellante esposto alcuna argomentazione utile a contestare adeguatamente le motivazioni addotte dal Tribunale e a incrinare il ragionamento logico – giuridico posto a fondamento della pronuncia impugnata.

Avverso la sentenza della Corte territoriale il M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi di ricorso.

Il P.G. non ha presentato conclusioni.

La sola controricorrente ha depositato memoria in via telematica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso per cassazione è costituito da due motivi di ricorso, con i quali deduce, a mezzo del primo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 221 c.p.c. e con l’altro la violazione del n. 4 dello stesso art. 360, comma 1, codice di rito, senza indicare, tuttavia le norme violate.

Nello specifico il ricorrente, dopo una ricostruzione fattuale della vicenda, reitera le sue tesi, già avanzate nelle fasi di merito, sulla alterazione dell’autenticità della sottoscrizione della procura del legale rappresentante della Grenke Aktien Gesellschaft, sostenendo, inoltre, che la condotta della controparte può essere inquadrata in una strategia processuale architettata dai procuratori di parte convenuta al fine di evitare il coinvolgimento della Grenkeleasing AG nelle vicende processuali.

Il ricorrente, inoltre, censura la pronuncia per avere il giudice di merito rigettato anche in secondo grado la richiesta di consulenza tecnica di ufficio grafologica che, nella sua prospettazione, sarebbe stata dirimente della controversia.

L’avvocato M. sostiene, sul punto, di aver prodotto indizi sufficientemente validi ad accertare per via di presunzioni gravi, precise e concordanti la falsità e la contraffazione della procura.

Il Collegio ritiene di dover esaminare l’ammissibilità formale del ricorso per cassazione proposto dall’avvocato M..

Il ricorso è, in primo luogo, inammissibile per mancanza di idonea procura: come, fra l’altro, si eccepisce sia nel controricorso sia nella memoria di parte resistente, la procura risulta rilasciata a sè stesso dalla parte dell’avvocato M., è da lui sottoscritta ed è autenticata dall’Avvocato Anna Scalzi.

A tanto consegue che difetta una valida procura alla proposizione di ricorso per cassazione, non potendosi l’attività di autentica di una dichiarazione di conferimento della procura allo stesso conferente intendersi come idonea a superare la risultanza formale come se fosse mero errore materiale.

L’Avvocato M. non è, invero, avvocato cassazionista, non risultando iscritto nell’apposito Albo, come emerge da controllo effettuato sul sito del Consiglio Nazionale Forense e, pertanto, non è legittimato ad agire in giudizio in proprio dinanzi questa Corte.

In ogni caso, il ricorso è inammissibile, perchè non attacca la ragione decisiva sulla violazione dell’art. 342 c.p.c..

Al fine di incrinare la statuizione di inammissibilità il ricorrente avrebbe dovuto indicare il contenuto dell’atto di appello e criticare l’esegesi che ne ha fatto la corte territoriale.

Il ricorso, viceversa, nel primo motivo non deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e nemmeno l’illustrazione svolta ha la sostanza di una deduzione di violazione di quella norma.

Nel secondo motivo il ricorso deduce la violazione dell’art. 342 c.p.c., ma non la Si argomenta: sostenendosi soltanto che la motivazione della sentenza in primo grado era nulla.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile e nessuna attività può ritenersi validamente svolta in questa sede dal ricorrente, sicchè le richieste formulate negli atti in apparenza a lui riferiti non possono essere neppure prese in considerazione.

Il difensore del ricorrente deve, conseguentemente, essere condannato in proprio alle spese di questo giudizio di legittimità (si veda, da ultimo e quale espressione di un orientamento consolidato: Cass. n. 14474 del 28/05/2019 Rv. 653941 – 01 e in precedenza Cass. n. 13055 del 25/05/2018 Rv. 649105 – 01).

Deve, sul punto, ribadirsi che l’avvocato M.M. non è iscritto all’Albo degli Avvocati Cassazionisti, con la conseguenza che il difetto di procura non può ritenersi sanato dalla circostanza che egli abbia dichiarato di difendersi anche in proprio.

Sulla (in)sanabilità della carenza di valida procura speciale alle liti per il giudizio di legittimità si veda la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11592 del 15/06/2020, non massimata per quanto risulta), alla quale il Collegio intende dare continuità, secondo la quale: “l’ordinamento esige che la sottoscrizione del ricorso e la procura debbano esistere nel momento in cui il ricorso è chiamato a svolgere la sua funzione quale atto introduttivo del processo di cassazione, e, dunque, al momento del suo operare in tal senso, cioè all’atto della sua notificazione.

La sottoscrizione del difensore è un requisito di contenuto-forma come fa manifesto la norma dell’art. 125 c.p.c.. La procura speciale altrettanto, se non conferita con atto separato, ma in calce o a margine di essa, mentre, se conferita con atto separato (art. 369 c.p.c., n. 3), deve essere indicata nel ricorso (art. 366 c.p.c., n. 5). La prescrizione della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore abilitato e dell’esistenza della procura quali requisiti di ritualità del ricorso a pena di inammissibilità nei sensi indicati rendono impossibile che la loro mancanza possa essere superata da attività o atti successivi al momento della notificazione del ricorso, dovendo l’una e l’altra necessariamente esistere in quel momento.”.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile per mancanza di valida procura alle liti.

Le spese di questo giudizio di legittimità sono regolate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e poste a carico dell’avvocato Anna Scalzi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (Ndr: testo originale non comprensibile) dovuto per il ricorso.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna l’avvocato Scalzi al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 8.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

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