Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15705 del 28/07/2016


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Cassazione civile sez. I, 28/07/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 28/07/2016), n.15705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMOEGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7131 – 2014 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GARIGLIANO

11, presso l’avvocato NICOLA MAIONE, che lo rappresenta e difende,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AUDI AG, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, VOLSKWAGEN

GROUP ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 38/39,

presso l’avvocato GIOVANNI ANTONIO GRIPPIOTTI, rappresentate e

difese dagli avvocati SANDRO HASSAN, e ELISABETTA GAVUZZI (solo per

AUDI), rispettivamente giusta procura speciale per Notaio Dott.

BERND WEGMANN di INGOLSTADT (GERMANIA) – UR Nr. 852/2014 DrW del

24.4.2014 e procura speciale in calce all’atto di citazione di primo

grado;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3163/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2016 dal Consigliere Dott. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato R. MATTIONI, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per le controricorrenti, l’Avvocato S. HASSAN che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Milano ha respinto l’impugnazione proposta dal signor S.A., titolare di due brevetti (uno nazionale, (OMISSIS) ed uno europeo, n. (OMISSIS)), il quale – in prime cure – aveva chiesto il rigetto delle domande (di nullità delle dette privative e di non violazione di esse) proposte da Audi AG e Volkswagen Group Italia, a loro volta titolari di altro brevetto (il cd. Audi Side Assist), nonchè l’accoglimento di quella riconvenzionale di contraffazione dei propri brevetti, con condanna delle società automobilistiche al risarcimento dei danni.

2. La Corte territoriale, investita della rivisitazione del primo giudizio per l’esistenza di un presunto errore nell’individuazione dell’elemento caratterizzante i suoi brevetti (consistita nell’indicazione della rotazione degli specchietti retrovisori in luogo della rilevazione della velocità comparata dei due veicoli in fase di sorpasso del primo da parte del secondo), ha respinto la censura ed ha affermato che la “novità del trovato non si esaurisce nel calcolo differenziale delle velocità che, svolto in rapida successione, può indicare la presunzione di sorpasso, ma, come esattamente individuato dal CTU, comprende l’innesto di un meccanismo che, al verificarsi di quella presunzione, mette in movimento gli specchietti retrovisori in modo da rendere visibile l’angolo morto… illustrando visivamente le condizioni per effettuare un sorpasso senza pericoli”.

3. Secondo il giudice di appello, tale giudizio troverebbe conforto nella descrizione del trovato e nelle sue rivendicazioni dalle quali si ricaverebbe che “il calcolo differenziale delle velocità è un elemento del trovato, che però deve essere collegato ad un sistema di azionamento degli specchietti retrovisori per costituire l’accertata novità del brevetto S.”.

3.1. Perciò nessuna interferenza potrebbe ipotizzarsi rispetto al dispositivo Side Assist delle società automobilistiche che, pacificamente, non lo prevede.

3.2. Nè vi sarebbe interferenza per equivalenti in quanto la rotazione degli specchietti non segnalerebbe una situazione di pericolo (come quella dei segnali acustici di allarme o di quelli luminosi, per mezzo di spie elettriche) determinando la concentrazione dell’attenzione del guidatore sulla corsia di sorpasso e rendendogli possibile la visibilità del veicolo sopraggiungente a velocità maggiore, senza interruzione di continuità.

4. Avverso tale decisione il S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi di censura, contro cui resistono le società automobilistiche, con controricorso e memoria illustrativa, con la quale ultima fanno presente che, nelle more del presente giudizio, l’Ufficio Brevetti Europeo ha revocato il brevetto n. (OMISSIS), con decisione del 20 aprile 2015, avente effetto retroattivo, ai sensi dell’art. 68 Convenzione sul brevetto europeo e, conseguentemente, renderebbe improcedibili le domande del S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 52, (art. 360 c.p.c., n. 3) il ricorrente lamenta che il convincimento della Corte territoriale sia stato ottenuto per mezzo di una errata applicazione della norma richiamata, privilegiando la descrizione del trovato a discapito della rivendicazione, così sovvertendo l’ordine codificato dell’analisi e giungendo a risultati non conformi alla vera portata del brevetto.

2. Con il secondo mezzo (violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 30 del 2005, artt. 46, 52, 66 e 48, ovvero omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 3)) il ricorrente lamenta che la Corte abbia frainteso il contenuto essenziale del brevetto di procedimento, la cui caratteristica preminente non sarebbe stata affatto la rotazione degli specchietti collegata al rilevamento delle velocità differenziali ma l’esistenza di un qualsiasi sistema di allarme in dipendenza di tale rilevazione per mezzo delle onde (cd. doppler).

2.1. In tal modo, si sarebbe consumato sia la violazione delle indicate disposizioni di legge, sia un deficit motivazionale, in relazione alla novità inventiva travisata e consistente nell’uso del radio tachimetro ad effetto doppler per la segnalazione (con quale mezzo non importa, essendo questo irrilevante, diversamente da quanto frainteso dal giudice di appello) della presunzione di sorpasso.

3. Con il terzo motivo mezzo (violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 30 del 2005, artt. 46, 48, 52 e 66, ovvero contraddittorietà della motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)) il ricorrente lamenta che la Corte abbia frainteso la portata del menzionato brevetto di procedimento, anche rispetto alle anteriorità considerate, in relazione alle quali la menzionata rotazione dello specchietto sarebbe del tutto marginale rispetto al nucleo forte del trovato, il menzionato rilievo differenziale delle velocità e la degnazione attraverso vari possibili dispositivi.

4. Con il quarto mezzo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116 e 132 c.p.c., ovvero omessa contraddittoria o insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) il ricorrente lamenta il travisamento della portata inventiva del proprio trovato in relazione alla accessorietà alternativa del dispositivo di segnalazione della presunzione di sorpasso (rotazione dello specchietto, come nel trovato S., ovvero attraverso segnalatori acustici o luminosi come in quello Audi).

5. Anzitutto deve essere esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per la revoca del brevetto comunitario n. (OMISSIS), del sig. S., a seguito della decisione dell’Ufficio Brevetti Europeo, in data 20 aprile 2015, avente sicuro effetto retroattivo, ai sensi dell’art. 68 Convenzione sul brevetto europeo.

5.1. Osserva la Corte che la revoca della privativa europea non è di per sè idonea a determinare l’improcedibilità delle domande proposte dall’odierno ricorrente, il quale ha fatto valere anche altro titolo, quello nazionale, tuttora efficace, non potendosi introdurre in questa sede il nuovo thema relativo all’attività inventiva del brevetto italiano.

5.2. In disparte il mancato deposito del detto documento, perciò non esaminabile da parte della Corte, resta comunque l’efficacia dell’ulteriore titolo di privativa.

6. Il primo motivo del ricorso lamenta che il giudice distrettuale abbia violato il principio posto dall’art. 52 CPI, secondo cui, nell’interpretazione del brevetto, va privilegiata – contrariamente a quanto stabilito dal giudice di appello la rivendicazione rispetto alla descrizione.

6.1. Ma la doglianza non è fondata, atteso che la Corte territoriale non ha affatto inteso disconoscere quel principio, per essersi attenuta al principio dell’interpretazione della privativa attraverso una combinata ricostruzione del suo “cuore”, ossia per mezzo delle rivendicazioni, come chiarite dalla descrizione del brevetto, ai sensi dell’art. 52, comma 2, CPI, secondo cui “la descrizione ed i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni”.

6.2. Ciò che, del resto, questa Corte (Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 1072 del 1999) ha già affermato, sia pure a proposito del diritto anteriore, enunciando il principio di diritto, valevole anche nella vigenza del Codice della Proprietà industriale i cui al D.Lgs. n. 30 del 2005 (CPI) secondo cui “l’individuazione dell’oggetto di una domanda di esclusiva va effettuata attraverso l’esame della descrizione e della rivendicazione, posto che, a norma del R.D. n. 244 del 1970, art. 59, n. 3, il brevetto è nullo quando l’invenzione non è individuabile dall’insieme della descrizione e che, pertanto, la rivendicazione deve essere interpretata anche alla luce del dato tecnico risultante dalla suddetta descrizione”.

6.3. Il mezzo di ricorso va, pertanto, respinto in quanto il giudice di appello si è attenuto al principio di diritto, che così si enuncia:

In tema di brevetti, l’individuazione dei limiti della protezione del trovato, ricostruibili per mezzo delle sue rivendicazioni, ai sensi dell’art. 52, comma 2, CPI di cui al D.Lgs. n. 30 del 2005, è enucleabile anche attraverso la descrizione del brevetto esso, ove le sole rivendicazioni che lo caratterizzano non siano sufficienti a dar conto in modo chiaro della loro portata.

6.3.1. Dunque, la Corte territoriale non ha affatto violato il metodo indicato dalla legge, atteso che questa consente l’ausilio interpretativo delle prime (le rivendicazioni) per mezzo della seconda (descrizione e/o disegni).

7. Il secondo, il terzo ed il quarto mezzo di cassazione vanno esaminati congiuntamente, in quanto attengono alla stessa questione riguardante il fraintendimento del contenuto forte ed intrinseco del brevetto di procedimento, ai fini dell’esame della domanda di contraffazione per equivalente.

7.1. I tre mezzi, tuttavia, vanno dichiarati inammissibili in quanto, con riguardo alla congerie di doglianze con le quali si rappresentano sia le violazioni di legge che i vizi motivazionali, tali critiche, che sono tutte miranti alla inammissibile ripetizione del giudizio di merito, attraverso il riesame di atti e documenti oggetto di apprezzamento nella fase di merito, con riferimento alle sentenze (come quella oggetto del presente giudizio) pubblicate oltre il termine di trenta giorni successivo all’entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, (che ha convertito il D.L. n. 83 del 2012), per le quali è stato dettato un diverso tenore della previsione processuale (al di là delle formulazioni recate dal ricorso) sostanzialmente invocata (ossia, l’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), si infrangono sull’interpretazione chiarita dalle SU civili nella Sentenza n. 8053 del 2014 la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

8. In conclusione, il ricorso deve essere respinto e le spese di questa fase del giudizio (liquidate come da dispositivo) devono seguire la soccombenza, in uno con il raddoppio del contributo unificato, sussistendo i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – bis, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio, che liquida – in favore delle resistenti in solido – in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016

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