Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15705 del 15/07/2011

Cassazione civile sez. I, 15/07/2011, (ud. 31/05/2011, dep. 15/07/2011), n.15705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – rel. Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.R.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 26, presso l’avvocato BALZI

BENILDE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SANTARELLI CLAUDIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

J.R.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2513/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/09/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/05/2011 dal Presidente Dott. CORRADO CARNEVALE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La signora C.R. ha impugnato con ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, la sentenza in data 21 settembre 2007 con cui la Corte di Appello di Milano – avendo ritenuto applicabile il termine breve previsto dall’art. 325 cod. proc. civ., nonostante la sua contumacia involontaria nel giudizio di primo grado – ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello da lei proposto, con atto notificato il 27 aprile 2005, contro la sentenza del Tribunale di Varese – sezione di Gavirate depositata in cancelleria il 7 aprile 2004 e notificatale personalmente il 17 febbraio 2005, con cui era stata condannata al pagamento, in favore del signor R.M.J., della somma di Euro 91.313,78, con gli interessi legali e gli accessori di legge, nonchè al rimborso, in favore del medesimo, delle spese del giudizio.

Il signor J., pur avendo avuto ritualmente notificato il ricorso, non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nell’ordine logico deve essere esaminato anzitutto – per il carattere pregiudiziale e assorbente della questione con esso proposto rispetto a quella prospettata con i primi due motivi concernenti la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e la conseguente involontarietà della sua contumacia nello stesso giudizio – il terzo motivo con cui – denunciandosi la violazione e la falsa applicazione dell’art. 327 cod. proc. civ., comma 1, – si sostiene che il termine per impugnare la sentenza pronunciata nei confronti del contumace, quando la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio sia nulla, resta quello di un anno dalla pubblicazione anche nel caso in cui il contumace involontario abbia avuto ritualmente notificato personalmente, come è avvenuto nel caso in esame, la sentenza successivamente impugnata.

La tesi sostenuta con il ricorso è del tutto priva di fondamento.

La giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite (per tutte v. Sez. Un. 22 giugno 2007 n. 14570), è, infatti, costante nel senso che la valida notificazione della sentenza al contumace involontario, anche se intervenuta successivamente al decorso dell’anno dalla pubblicazione della sentenza, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione. Ciò in quanto, ai fini del decorso del termine breve, in caso di contumacia delle parte soccombente, tale notificazione non può che essere eseguita alla parte personalmente; mentre, ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ., comma 2, la prova, fornita dalla parte contumace, di non avere avuto conoscenza del processo per la nullità della citazione o della notificazione di essa e per la nullità della notificazione degli atti di cui all’art. 292 c.p.c., rileva soltanto ai fini dell’esclusione dell’applicabilità al contumace involontario del termine di un anno (previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., comma 1, nella formulazione originaria applicabile ratione temporis nel caso in esame).

Conseguentemente, restando assorbiti i primi due motivi, il ricorso deve essere rigettato.

Non avendo la parte legittimata a resistervi svolto alcuna attività difensiva in questa sede, non deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

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