Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15705 del 09/07/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 15705 Anno 2014
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 20506-2011 proposto da:
CUTRUPI BRUNO C.F. CTRBRN55D01H224Y, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo
studio dell’avvocato CARBONE NATALE, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente 2014
921

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (C.F. 01165400589),
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE

Data pubblicazione: 09/07/2014

144, presso lo studio degli avvocati ROMEO LUCIANA e
FAVATA EMILIA, che lo rappresentano e difendono giusta
delega in atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 332/2011 della CORTE D’APPELLO

1576/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/03/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato CARBONE NATALE;
udito l’Avvocato FAVATA EMILIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

di REGGIO CALABRIA, depositata il 06/06/2011 r.g.n.

Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Reggio Calabria, Bruno Cutrupi
deduceva che in data 8 marzo 1995 lavorava, con mansioni di
muratore, alle dipendenze di Fazia Vincenzo Giovanni,
occupandosi dei lavori di carpenteria per l’intonacatura dello
stabile sito in via Pio XI; che intorno alle 11,45 era sceso
dall’impalcatura sulla quale si trovava per la pausa pranzo e nel

finendo prima su di un tetto in eternit e poi sul lastrico stradale.
Chiedeva pertanto la condanna dell’INAIL all’indennizzo dei
conseguenti postumi di invalidità temporanea assoluta e invalidità
permanente.
Il giudice di primo grado, nella resistenza dell’Inail, istruiva la
causa mediante prova per testi e c.t.u.; all’esito rigettava la
domanda, ritenendo che l’evento derivasse da una scelta
arbitraria del lavoratore, il quale aveva creato volutamente, in
base a ragioni personali, una situazione diversa da quella
inerente till’attività lavorativa, determinando perciò una causa
interruttiva del nesso eziologico con quest’ultima; ciò in quanto il
lavoratore per accedere al piano inferiore, dove era sceso per
consumare il pasto, pur in presenza di un accesso sicuro
costituito dalla botola che collegava il piano del ponteggio con
quello inferiore, preferì scendere dal ponteggio, tenendosi ai tubi
che lo componevano, solo perché la botola era distante circa 8
metri.
Awerso la sentenza ha proposto appello il Cutrupi; resisteva
l’INAIL.
Con sentenza depositata il 6 giugno 2011, la Corte d’appello di
Reggio Calabria rigettava il gravame.
Per la cassazione propone ricorso il Cutrupi, affidato a tre motivi,
poi illustrati con memoria.
Resiste l’INAIL con controricorso.
Motivi della decisione

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discendere metteva un piede in fallo precipitando nel vuoto,

1.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia una insufficiente
motivazione circa un fatto controverso e decisivo della
controversia (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.).
Lamenta che i giudici di appello, nel considerare che la botola gli
avrebbe consentito di accedere al piano inferiore del ponteggio
ma non al terrazzino dove egli era solito consumare il pasto,
ammisero implicitamente che il comportamento del Cutrupi fu

deposizioni testimoniali raccolte.
2.-Con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente denuncia una
insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo
della controversia (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.) sotto un
diverso profilo.
Si duole in sostanza che l’imprenditore è responsabile degli
infortuni occorsi ai propri dipendenti anche quando essi siano
stati causati da colpa o imperizia, ipotesi che al più poteva
rawisarsi nella specie, dovendosi invece escludere un
comportamento abnorme, considerato che utilizzando la botola
egli non avrebbe mai potuto accedere (se non attraverso una
finestra posta molto in alto rispetto al pavimento) al terrazzino su
cui soleva (ed aveva in tesi unicamente la possibilità d’O
consumare il suo pasto.
Lamenta poi che la Corte di merito non aveva considerato che
attorno al pontile erano presenti delle reti di protezione e che in
generale la giurisprudenza ha sempre ritenuto che gli
spostamenti del lavoratore necessitati dal consumo dei pasti non
esorbitavano dal normale svolgimento dell’attività lavorativa.
3.- I motivi, che per la loro connessione possono essere
congiuntamente esaminati, sono inammissli.
ck,e,
Deve infatti in primo luogo rilevarsis( il preteso vizio di
motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza,
contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi
sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito,

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necessitato dallo stato dei luoghi, come emergeva del resto dalle

sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o assolutamente
insufficiente) esame di punti decisivi della controversia,
prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio (e dunque circa fatti
costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi del diritto), che
avrebbe certamente comportato una ricostruzione del fatto
diversa da quella accolta dal giudice del merito e non già la sola
possibilità o probabilità di essa (cfr. da ultimo Cass. n. 3668\13),

complessivamente adottate, tale da non consentire
l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base
della decisione (cfr, ex plurimis, Cass., sez.un. nn. 25984\10 e
13045/1997; Cass. n.5802/1998). Ne discende che le censure
concernenti i vizi di motivazione devono indicare quali siano gli
elementi di contraddittorietà o illogicità che rendano del tutto
irrazionali le argomentazioni del giudice del merito e non possono
risolversi nella richiesta di una lettura delle risultanze processuali
diversa da quella operata nella sentenza impugnata (cfr.
plufinills,

ex

Cass., nn. 10833\10, 8718/2005; 15693/2004;

2357/2004; 12467/2003; 16063/2003; 3163/2002).
Quanto alla dedotta erronea valutazione dei documenti e
testimonianze di causa, deve rilevarsi che il ricorrente che, in
sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione sulla
valutazione di risultanze probatorie, ha l’onere di indicare
specificamente le circostanze oggetto della prova trascurate od
erroneamente interpretate dal giudice di merito, indicandone
inoltre (ai fini di cui all’art.369, comma 2, n. 4 c.p.c.) la loro
esatta ubicazione all’interno dei fascicoli di causa (Cass. sez.un. 3
novembre 2011 n. 22726), al fine di consentire al giudice di
legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e,
quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza
del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di
compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto (Cass.

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owero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni

ord. 30 luglio 2010 n. 17915; Cass. ord. 16.3.12 n. 4220; Cass.
9.4.13 n. 8569).
Nella specie il ricorrente non riproduce in ricorso gli atti e
documenti (verbali ispettivi e verbali di udienza contenenti le
dichiarazioni dello stesso ricorrente, esaminate dalla Corte
d’appello, e delle testimonianze raccolte) che sarebbero stati
erroneamente valutati dalla Corte di merito.

riconducibilità all’attività lavorativa anche del tempo necessario o
utile al fine della consumazione dei pasti è inconferente,
riguardando la diversa ipotesi dell’infortunio “in itinere”, deve
rimarcarsi che nella specie la Corte territoriale ha congruamente
ritenuto che le dichiarazioni rese nell’immediatezza dal lavoratore
all’ispettore dell’Inail (circostanza, quella di aver preferito
scendere attaccandosi ai tubi del ponteggio anziché utilizzando la
non lontana botola, confermata nel corso dell’audizione libera del
ricorrente in prime cure), non lasciavano alcun dubbio
sull’ingiustificata e pericolosa condotta tenuta dal lavoratore,
configurando un rischio elettivo non indennizzabile (ex plurimis,
Cass. n. 19494\09; Cass. n. 3786\09).
3.- Il ricorso è pertanto inammissibile.
Le spese di lite sono irripetibili, non applicandosi,

ratione

temporis, il d.l. n. 269\03.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13 marzo
2014

Premesso infine che la giurisprudenza citata dal ricorrente circa la

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