Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15705 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. III, 02/07/2010, (ud. 03/05/2010, dep. 02/07/2010), n.15705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24841/2005 proposto da:

A.G.U. (OMISSIS) e G.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 7, presso lo

studio dell’avvocato SERGES Giovanni, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TARTAGLIA PAOLO con delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

RM 81 SPA (OMISSIS) in persona dei suo legale rappresentante pro

tempore Dott. S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOSUE’ DORSI 4, presso lo studio dell’avvocato BRUNO Tommaso, che

la rappresenta e di fende con delega in calce ai controricorso;

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE’

BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato BRUNO TOMMASO, che lo

rappresenta o difende con delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 53/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, Sezione

Prima Civile, emessa il 12/11/2004; depositata il 10/01/2005; R.G.N.

4687/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/35/2010 dal Consigliere Doti. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato GIOVANNI SERGES;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, che ha concluso perii rigetto dei ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con citazione del 20 maggio 1998 A.G.U. e G.F., nella veste di danneggiati, convenivano dinanzi al Tribunale di Roma S.R. e la società RM 81 spa, e ne chiedevano la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi subiti a seguito della presentazione di una denunzia calunniosa per presunti illeciti compiuti da parte degli attori nella loro attività di impiegati del Credito artigiano, illeciti da cui erano stati prosciolti in sede penale. Deducevano gli attori di essere stati ingiustamente licenziati dalla Banca e che i danni morali erano riferiti al patema di animo ed al turbamento della serenità familiare e nella stima nello ambiente di lavoro. Si costituivano i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda, deducendo che la denuncia era stata presentata dallo S. in proprio e senza dolo o colpa grave.

2. Il Tribunale di Roma con sentenza del 14 novembre 2001 dichiarava la società RM 81 spa carente di legittimazione passiva e rigettava la domanda proposta contro lo S. compensando le spese tra le parti.

3. La decisione era appellata dai funzionari licenziati che ne chiedevano la riforma con lo accoglimento delle pretese risarcitorie e solidali; resistevano le controparti e proponevano appello incidentale in punto di compensazione delle spese.

4. La Corte di appello di Roma con sentenza del 10 gennaio 2005, rigettava lo appello principale e dichiarava inammissibili gli appelli incidentali e poneva a carico degli appellanti le spese del grado.

5. Contro la decisione ricorrono A. e G. deducendo due motivi di censura illustrati da memoria. Resistono le controparti con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso non merita accoglimento in ordine ai motivi dedotti, che per chiarezza espositiva vengono in sintesi descrittiva.

Nel primo motivo si deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c. e degli artt. 1388 e 2384 c.c. e la contraddittorietà della motivazione su punto decisivo”. La tesi sostenuta concerne la legittimazione passiva della società RM 81 sul rilievo che lo S., denunciante, agiva sia in proprio che nella qualità di legale rappresentante della società.

Nel secondo motivo si deduce la radicale omissione della decisione su punto decisivo ed il vizio della motivazione per contraddittorietà. Si aggiunge la violazione degli artt. 2043 e 2055 cod. civ. e della norma penale sulla calunnia, art. 368 cod. pen..

La tesi si fonda sul rilievo che lo S. nel corso del giudizio avrebbe confessato di essere consapevole e della calunnia e del grave danno arrecato ai funzionari. Tale ammissione risultava dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero nel processo di primo grado.

7. In senso contrario si osserva che entrambi i motivi non consentono di ritenere giuridicamente errata la decisione di appello nei due punti decisivi relativi alla negata legittimazione passiva della società e alla ricostruzione del fatto illecito, qualificato dalla calunnia come fatto reato contestuale.

Sul primo punto la Corte romana motiva valutando per acta la denuncia presentata dallo S. e valutandola come atto riferito alla esclusiva volontà del denunciante senza coinvolgimento della società e degli organi societari. Tale valutazione attiene ad una quaestio voluntatis ed esprime un apprezzamento fattuale congruamente motivato.

Sul secondo punto la Corte, pur non considerando le ricordate ammissioni rese dallo S. in sede di interrogatorio libero e riprodotte solo in parte, onde il motivo risulta privo di autosufficienza, ha esaminato il contesto probatorio, ritenendo che la denuncia in relazione alle circostanze note non appariva pretestuosa o temeraria tanto da esigere una laboriosa istruttoria.

Si tratta dunque di una valutazione che attiene alla ricostruzione del fatto storico dannoso, con esclusione della imputabilità soggettiva in relazione allo illecito civile, posto che la contestualità del fatto reato risulta esclusa.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato; sussistono giusti motivi in relazione alle peculiarità del caso per compensare tra le parti costituite le spese di questo giudizio di cassazione.

PQM

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

 

 

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