Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15704 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 23/07/2020), n.15704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16275-2019 proposto da:

I.A., difeso personalmente ex art. 86 c.p.c.;

– ricorrente –

contro

MINISTERO GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

MINISTERO ECONOMIA FINANZE;

-intimato –

avverso l’ordinanza n. 7624/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 18/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

RITENUTO

Che, pronunciando sul ricorso proposto da I.A. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avverso il decreto della Corte d’Appello di Roma depositato il 20/1008/2017, la Sesta – 2 Sezione Civile di questa Corte, con ordinanza 18 marzo 2019, n. 7624, ha così provveduto: “La Corte accoglie il primo motivo nei sensi di cui in motivazione e dichiara assorbito il secondo. Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione. “;

che peraltro, nella intestazione dell’ordinanza e in motivazione, l’ordinanza 18 marzo 2019, n. 7624 individua quale intimato il “Ministero della Giustizia”, invece che il “Ministero dell’Economia e delle Finanze”;

che per la correzione degli errori materiali occorsi in questa ordinanza I.A. ha proposto ricorso, con atto notificato il 27 maggio 2019 al Ministero dell’Economia e delle Finanze presso l’Avvocatura Generale dello Stato, lamentando l’erronea indicazione come intimato del “Ministero della Giustizia”, invece del “Ministero dell’Economia e delle Finanze”;

che l’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che con ordinanza interlocutoria del 2 ottobre 2019 è stata ordinata la notifica del ricorso altresì al Ministero della Giustizia, il quale viene individuato quale parte nel provvedimento del quale si domanda la correzione;

che il Ministero della Giustizia, al quale il ricorso è stato notificato il 2 ottobre 2019, ha depositato “atto di costituzione”;

che nel testo dell’ordinanza 18 marzo 2019, n. 7624 sono rilevabili altri errori materiali, dei quali deve prospettarsi d’ufficio la necessità della correzione, con riferimento all’individuazione in motivazione del “Ministero della Giustizia”, invece del “Ministero dell’Economia e delle Finanze”, quale parte del giudizio di equa riparazione;

considerato che la correzione è ammissibile, giacchè il contrasto tra l’individuazione della parte intimata mediante notifica del ricorso e pronuncia adottata, non incidendo sull’idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile “ictu oculi” dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un’inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità;

considerato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale.

P.Q.M.

La Corte ordina la correzione degli errori materiali occorsi nell’ordinanza della Corte di cassazione 18 marzo 2019, n. 7624, attraverso la sostituzione, nella intestazione ed in motivazione, del “Ministero dell’Economia e delle Finanze” al “Ministero della Giustizia”.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6- 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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