Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15703 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 23/07/2020), n.15703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14062-2019 proposto da:

T.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato SABINI

PIERANTONIO;

– ricorrente –

contro

T.A., T.S., T.L.;

– intimati –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di MILANO, depositato il

10/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/02/2020 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Visto il ricorso per regolamento di competenza proposto da T.M. nei confronti di T.A., T.S. e T.L.;

viste le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mistri Corrado, il quale ha richiesto di dichiarare inammissibile il ricorso per regolamento di competenza;

rilevato come il provvedimento reso dal Tribunale di Milano, depositato il 10 aprile 2019 (essendo poi stato notificato il ricorso il 16 aprile 2019), pronunciando sull’istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. proposta da T.M. con riguardo al procedimento contraddistinto come RG n. 13825/2018, ha dichiarato “non luogo a provvedere sulla stessa, essendo stata tardivamente proposta in data 8.4.2019, dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.”, ed ha aggiunto “riserva alla decisione le questioni sottoposte dalle parti, nel rispetto del principio del contraddittorio”;

evidenziato come il procedimento asseritamente pregiudicato, pendente davanti al Tribunale di Milano con RG n. 13825/2018, concernesse domanda proposta il 7/8 marzo 2018 da T.L. nei confronti di T.A., T.S. e T.M., al fine di ottenere la condanna dei convenuti al pagamento a titolo di regresso delle quote condominiali inerenti a due immobili in comunione ereditaria tra le parti; mentre la controversia asseritamente pregiudicante era stata introdotta il 10 gennaio 2019 da T.M. per far accertare le quote di ciascun erede nella successione dei loro genitori T.L. ed Poggi Elvezia (essendo già pendente davanti alla Corte di cassazione altro giudizio ereditario tra le parti, contraddistinto con RG 14401/2015, peraltro definito con sentenza 29 giugno 2019, n. 17152, che ha accolto uno dei motivi del ricorso di T.A., T.S. e T.M. e perciò rinviato la causa davanti alla Corte d’appello di Milano);

rilevato come il ricorso per regolamento prospetti l’ammissibilità del regolamento di competenza anche in caso di rigetto dell’istanza di sospensione, ed assuma che il Tribunale di Milano col provvedimento del 10 aprile 2019, steso in calce all’istanza, abbia “riconosciuto l’esistenza del giudizio pregiudicante rispetto a quello pregiudicato, salvo a ritenere tardiva l’istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c.”, mentre invece, avverte il ricorrente, “la sospensione necessaria del processo non ha un’espressa base temporale normativa”;

rilevato tuttavia come, alla stregua dell’interpretazione costantemente offerta da questa Corte, il regolamento necessario di competenza non è ammesso contro il provvedimento che neghi la sospensione del processo, poichè la formulazione letterale dell’art. 42 c.p.c., di carattere eccezionale, prevede un controllo immediato solo sulla legittimità del provvedimento che tale sospensione concede, la quale incide significativamente sui tempi di definizione del processo stesso; nè tale diversità di disciplina si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. – in quanto la proponibilità del regolamento avverso il provvedimento che dichiara la sospensione si fonda sull’esigenza di assicurare un controllo immediato avverso un provvedimento idoneo ad arrecare un irrimediabile pregiudizio alla parte che ne contesta la fondatezza, mentre l’illegittimità del provvedimento di rigetto della chiesta sospensione può utilmente dedursi con l’impugnazione della sentenza resa all’esito del processo, determinando, ove ritenuta sussistente, la riforma o la cassazione della sentenza pronunziata in violazione delle norme sulla sospensione necessaria -, ovvero con l’art. 111 Cost., atteso che il differente trattamento si fonda sulla diversità di effetti che le due ordinanze determinano e sull’esigenza di privilegiare il principio della durata ragionevole del processo, che rischierebbe di essere esposto ad un non lieve pregiudizio soltanto ove l’ordinamento non apprestasse un sollecito rimedio per assicurare l’immediata verifica della legittimità dell’ordinanza che abbia disposto la sospensione per pregiudizialità (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, 04/12/2019, n. 31694; Cass. Sez. 6 – 1, 07/03/2017, n. 5645; Cass. Sez. 3, 03/10/2005, n. 19292; Cass. Sez. 1, 08/09/2003, n. 13126); evidenziato, peraltro, che la pendenza, come nella specie, davanti al medesimo ufficio giudiziario di più cause, che si dicono connesse per pregiudizialità, comporta per il giudice della causa pregiudicata non la necessità della sospensione ex art. 295 c.p.c., quanto, al più, la rimessione al presidente del tribunale ai sensi dell’art. 274 c.p.c., perchè questi valuti l’opportunità di assegnarla al giudice della causa pregiudicante (cfr. Cass. Sez. 6 – 3, 17/05/2017, n. 12436; Cass. Sez. 6 – 3, 20/07/2012, n. 12741);

ancora considerato come con la comparsa conclusionale, a norma dell’art. 190 c.p.c., non essendo consentito ampliare il thema decidendum fissato con la precisazione delle conclusioni, neppure può prospettarsi un’esigenza di sospensione del processo, ex art. 295 c.p.c., ove la pendenza della controversia pregiudiziale non sia stata dedotta e provata prima della rimessione della causa in decisione (così Cass. Sez. L, 06/07/1976, n. 2520);

ritenuto, in definitiva, che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso, non dovendosi provvedere in ordine alle spese del procedimento di regolamento, in quanto gli intimati non hanno svolte in questa sede attività difensive;

considerato che, in ragione della natura impugnatoria del ricorso per regolamento di competenza, sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

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