Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15703 del 15/07/2011

Cassazione civile sez. I, 15/07/2011, (ud. 23/05/2011, dep. 15/07/2011), n.15703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BANCA POPOLARE DI BARI S.C.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del

procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA

MANTEGAZZA 24, presso il cav. LUIGI GARDIN, rappresentata e difesa

dall’avvocato PELLEGRINO PAOLO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO A.N.D. (C.F.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI

MELLINI 44, presso l’avvocato MILETO SALVATORE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARSANO TOMMASO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 03/03/2009

n. 824/08 R.C.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/05/2011 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato PELLEGRINO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato MARSANO che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Lecce ha respinto l’opposizione proposta dalla Banca Popolare di Bari s.c.p.a. allo stato passivo del fallimento di A.N.D., negando la prelazione ipotecaria sui quattro sesti dell’immobile gravato. Premesso che la trascrizione dell’acquisto di detta quota di proprietà era successiva alla dichiarazione del fallimento, ha ritenuto che pertanto “gli effetti della serie negoziale concessione di ipoteca – iscrizione di ipotecà potevano verificarsi, nei confronti dei terzi”, solo a far data dall’esecuzione di quella trascrizione, atta “a far risultare – nei confronti dei terzi stessi – l’avvenuto acquisto di tali quote”, considerato che la sentenza dichiarativa di fallimento “determina effetti assimilabili a quelli di un pignoramento generale sui beni del fallito, che deve ritenersi, data la cronologia degli accadimenti, essere divenuto efficace prima che divenisse efficace, nei confronti dei terzi, la concessione dell’ipoteca”.

La Banca Popolare di Bari ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. La curatela ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno anche presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione.

La ricorrente premette che dagli atti a disposizione del Tribunale risultava che: il fallito aveva acquistato i quattro sesti dell’immobile per donazione del 26 novembre 2002; con atto pubblico del 18 settembre 2003 aveva quindi concesso l’ipoteca, regolarmente iscritta il 19 settembre 2003, in favore di essa ricorrente; il fallimento fu dichiarato con sentenza del 9 febbraio 2007; soltanto il 10 maggio 2007 fu trascritto, in favore del fallito, l’atto di acquisto del 2 6 novembre 2002. Lamenta, quindi, che il Tribunale non abbia tenuto conto del fatto che l’iscrizione dell’ipoteca era antecedente alla dichiarazione di fallimento.

1.1. – Il motivo è inammissibile perchè non attiene alla effettiva ratio della decisione impugnata.

Il Tribunale, in realtà, non ha omesso di considerare che l’iscrizione dell’ipoteca, anche sui quattro sesti della proprietà di cui trattasi, era anteriore alla dichiarazione del fallimento (che i giudici abbiano collocato la “serie negoziale ^concessione di ipoteca – iscrizione di ipotecà” in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento è evidente, altrimenti non averebbero avuto alcuna necessità di far riferimento alla tardività della trascrizione dell’acquisto del bene in capo al fallito, dato che l’inopponibilità dell’ipoteca sarebbe pianamente derivata dalla posteriorità della sua stessa iscrizione alla dichiarazione di fallimento del debitore); semplicemente ha ritenuto che ciò non rilevasse, essendo mancata la trascrizione dell’atto di acquisto del bene, a suo giudizio necessaria “a far risultare” l’acquisto stesso nei confronti dei terzi, onde gli effetti dell’iscrizione non potevano verificarsi se non “a far data” da quella trascrizione.

Dunque la decisione poggia non su una errata ricostruzione dei fatti, ma su una particolare tesi giuridica.

2. – Con il secondo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2644, 2650 e 2852 c.c. e della L. Fall., art. 45, la ricorrente contesta appunto tale tesi giuridica, sostenendo che invece la posteriorità della trascrizione dell’acquisto da parte del fallito alla dichiarazione di fallimento, non compromette l’efficacia e il grado dell’iscrizione ipotecaria precedente alla medesima dichiarazione.

2.1. – Il motivo è fondato (oltre che ammissibile, essendo prive di pregio le contrarie osservazioni di parte controricorrente, attesa la chiara formulazione del quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., comma 1).

La questione va risolta in base all’art. 2650 c.c., il quale, dopo aver posto, al comma 1, l’esigenza della continuità delle trascrizioni sotto pena di inefficacia delle successive trascrizioni e iscrizioni eseguite contro l’acquirente che non abbia trascritto il proprio acquisto, chiarisce, però, al secondo comma: “Quando l’atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo, salvo il disposto dell’art. 2644”.

In altri termini, la successiva trascrizione “a favore” dell’acquirente sana ex tunc (sulla retroattività di tale effetto cfr. la risalente e mai smentita Cass. 251430/1962) l’inefficacia delle precedenti trascrizioni o iscrizioni “contro” il medesimo acquirente (si parla comunemente di effetto di “prenotazione” della trascrizione o iscrizione discontinua).

La salvezza del disposto dell’art. 2644 c.c., poi, non è che il richiamo della regola generale secondo cui, se altri abbia, prima della tardiva trascrizione da parte dell’acquirente di cui trattasi, trascritto a proprio favore l’acquisto del medesimo bene dal dante causa di quell’acquirente, fa proprio l’acquisto, con la conseguenza che restano travolti i diritti trasferiti a terzi dall’altro, quale che sia la data della loro trascrizione o iscrizione.

Nè su quanto sin qui osservato incide il disposto della L. Fall., art. 45, che prevede l’inefficacia, rispetto ai creditori, delle “formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento”. Invero nessuna delle formalità che vengono in considerazione nell’ipotesi in esame rientra fra quelle previste da tale norma: non la trascrizione dell’acquisto a favore del fallito, dato che la norma – inserita, con gli artt. 42 e 44 della citata legge, nel complessivo sistema di salvaguardia del patrimonio del fallito -si riferisce, con ogni evidenza, alle sole formalità relative ad atti pregiudizievoli al fallito medesimo; nè la precedente iscrizione ipotecaria, proprio perchè “compiuta” prima, e non dopo, la data della dichiarazione di fallimento. Del resto, nel caso di esecuzione individuale, la trascrizione dell’acquisto del bene in favore del debitore eseguita dopo la trascrizione del pignoramento renderebbe certamente efficaci, con il rispettivo grado, ai sensi dell’art. 2650, comma 2, cit., le trascrizioni e iscrizioni contro il medesimo debitore eseguite anteriormente alla trascrizione del pignoramento stesso. E non v’è ragione di applicare una regola diversa nel caso di esecuzione collettiva: il richiamo alla par condicio creditorum, fatto dalla difesa della curatela fallimentare nella memoria ex art. 378 c.p.c., è fuori luogo, perchè la par condicio non esclude affatto il riconoscimento di cause legittime di prelazione valide secondo le regole generali.

Nè vale alla difesa di parte controricorrente sottolineare, sia nel controricorso sia nella memoria, la “terzietà” del curatore fallimentare di fronte al creditore che si insinua al passivo. La posizione di terzo del curatore, come degli altri creditori concorrenti, è fuori discussione; ma si tratta, appunto, di terzi creditori, che non vanno assolutamente confusi -come invece fa la difesa del curatore – con i terzi aventi causa dal medesimo autore, ai quali soltanto si riferisce l’art. 2644 c.c. nel far salvo il loro acquisto ove sia stato trascritto prima degli altri.

Nè, infine, è decisiva l’ulteriore obiezione, mossa nella medesima memoria, secondo cui, riconoscendo l’efficacia dell’ipoteca in un caso come quello di cui si discute, si finirebbe con l’avallare il comportamento del debitore, poi fallito, che abbia intenzionalmente omesso la trascrizione del suo acquisto proprio al fine di occultare il bene ai creditori, salvo colui che ha deciso di privilegiare con la concessione dell’ipoteca. Anche a prescindere dalla difficoltà di configurare un vero e proprio occultamento della proprietà di un bene allorchè traccia di essa risulti comunque da una formalità inserita nei registri immobiliari – ancorchè “contro” (come l’iscrizione ipotecaria, che tuttavia presuppone, e dunque rivela, la proprietà del bene in capo al debitore) anzichè “a favore” (come la trascrizione dell’atto di acquisto) del proprietario – va osservato che siffatti comportamenti del fallito sono repressi in sede penale, e sarebbe errato piegare artificiosamente a fini repressivi dei medesimi il regime della pubblicità degli atti di acquisto.

3. – Il decreto impugnato va pertanto cassato.

Può peraltro farsi a meno del giudizio di rinvio. La causa, infatti, può essere decisa nel merito in questa sede, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, in base ai dati di fatto risultanti dal decreto impugnato.

Nel giudizio di opposizione si discuteva, a quanto risulta, soltanto dell’estensione dell’ipoteca alla quota dei quattro sesti della proprietà del bene gravato, pacifico essendo il riconoscimento della causa di prelazione sui due sesti della medesima proprietà. Accolto il ricorso, può pertanto decidersi in senso opposto a quanto stabilito dal Tribunale e riconoscere, quindi, l’estensione dell’ipoteca come richiesto dall’opponente.

E’ equo, infine, dichiarare compensate le spese dell’intero giudizio, sia di merito che di legittimità, in considerazione della novità della questione esaminata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione a stato passivo proposta dalla ricorrente e, per l’effetto, estende all’intera proprietà del bene gravato la collocazione ipotecaria del credito già riconosciuta sui due sesti di essa. Dichiara compensate fra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

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