Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15702 del 28/07/2016


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Cassazione civile sez. I, 28/07/2016, (ud. 30/05/2016, dep. 28/07/2016), n.15702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4853/2010 proposto da:

EQUITALIA SESTRI S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

G. MAZZINI 88, presso l’avvocato WILFREDO VITALONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati GIOVANNI CALISI, ERSILIO GAVINO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ASFALTI E SCAVI DI G.P.;

– intimato –

avverso il decreto n. 25/2010 del TRIBUNALE di BIELLA, depositato il

15/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/05/2016 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 31 luglio 2009, l’EQUITALIA SESTRI s.p.a., quale agente della riscossione della provincia di Biella, proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento Asfalti e Scavi di G.P., pendente dinanzi al Tribunale di Biella, per ottennere l’ammissione al rango privilegiato ex art. 2752 c.c. – anzichè chirografario, come riconosciuto dal giudice delegato – del credito tributario e contributivo di Euro 33.555,00 vantato a titolo di I.R.A.P. e dell’aggio per Euro 26.516,00.

Costituitasi regolarmente, la curatela resisteva alla domanda.

Il Tribunale di Biella con decreto emesso il 15 gennaio 2010 rigettava l’opposizione, motivando che le norme in tema di privilegio erano di stretta interpretazione, e, quindi, insuscettibili di analogia, e che l’art. 2752 c.c., nel testo anteriore alla sua novellazione con D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, in L. 29 novembre 2007, n. 222 (“Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità”), non menzionava l’IRAP tra le imposte il cui credito era assistito da privilegio generale sui mobili.

Avverso il provvedimento l’EQUITALIA SESTRI s.p.a. proponeva ricorso per cassazione notificato 1’8 febbraio 2010, affidato a due motivi:

1) Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in particolare dell’art. 2752 c.c., comma 1 e/o 3, nella stesura anteriore alla modifica introdotta con il D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 39, comma 2, perchè il Tribunale aveva ammesso al chirografo il credito IRAP;

2) Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto /art. 360 c.p.c., n. 3) in particolare dell’art. 2752 c.c., e del D.Lgs. 112 del 1999, art. 17, nella parte in cui il Tribunale aveva statuito che l’aggio dell’esattore non godeva di alcun privilegio.

Il fallimento Asfalti e Scavi di G.P. non svolgeva attività difensiva.

Il collegio della sesta sezione civile cui il ricorso era stato assegnato, sulla base di una relazione ex art. 380 bis c.p.c., rimetteva la causa in pubblica udienza alla sezione ordinaria. All’udienza del 30 maggio 2016, il Procuratore Generale precisava le proprie conclusioni come da verbale, in epigrafe riportato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione del primo e/o art. 2752 c.c., comma 3, nella stesura anteriore alla modifica introdotta con il D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 39, comma 2, nella parte in cui il Tribunale di Biella non ha riconosciuto la natura privilegiata del credito IRAP, non valorizzando la dizione “tributi enti locali” contenuta nella rubrica dell’art. 2752 (“crediti per tributi diretti dello stato, per imposta sul valore aggiunto e per i tributi degli enti locali”) e non considerando che l’IRAP, sostituendo in gran parte l’ILOR, risulta avere caratteristiche di imposta contemporaneamente statale e locale.

Il primo motivo è fondato.

Il privilegio generale sui mobili, per quanto riguarda l’IRAP, va riconosciuto anche per il periodo antecedente alla modifica – ad opera del D.L. n. 159 del 2007, art. 39, conv., con modif., nella L. n. 222 del 2007 – dell’art. 2752 c.c., comma 1, con l’estensione del privilegio a tale credito, alla luce di una interpretazione teleologica della norma, giustificata dall’esigenza di certezza nella riscossione del credito per il reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato ed agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, nonchè dalla causa del credito, che ha ad oggetto un’imposta erariale e reale, introdotta in sostituzione dell’ILOR e soggetta alla medesima disciplina per quanto riguarda l’accertamento e la riscossione. Tale interpretazione, del resto, è stata confermata dal D.L. n. 98 del 2011, art. 23, comma 37, conv. con modif., nella L. n. 111 del 2011. Nè su essa ha inciso la declaratoria d’incostituzionalità dell’ultimo periodo del successivo comma 40, ad opera della sentenza della Corte cost. n. 170 del 4 luglio 2013, i cui effetti restano limitati alle ipotesi in cui le menzionate norme consentivano, dopo la maturazione della preclusione endofallimentare, il riconoscimento della causa di prelazione anche ai crediti erariali già ammessi definitivamente al passivo in via chirografaria, e non a quelle in cui la preclusione non si è ancora verificata per essere tuttora in corso l’accertamento del passivo (Cass. sez. 1, 1 marzo 2010, n. 4861; Cass. sez. 1, 6 luglio 2012, n.11417; Cass. sez. 1, 21 novembre 2013, n. 26125; Cass. sez. 1, 23 dicembre 2015, n. 25932).

Con il secondo motivo di ricorso, EQUITALIA SESTRI denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2752 c.c., e del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, nella parte in cui il Tribunale di Biella ha deliberato che “l’aggio dell’esattore, quale compenso per lo stesso ex lege previsto, non gode di alcun privilegio, in quanto non risulta alcuna disposizione di legge generale o speciale che lo preveda”. A detta della ricorrente, invece, l’aggio si configura come la remunerazione di un servizio connesso alla riscossione di un tributo, con il quale si pone in un rapporto di accessorietà, essendo, così, assistito dal medesimo titolo preferenziale del credito tributario.

Il motivo è infondato.

Al fine della riscossione dei tributi, l’esattore, una volta ricevuto il ruolo formato dall’Amministrazione finanziaria, che costituisce il titolo esecutivo, procede sulla base di esso alla notifica della cartella esattoriale, con cui chiede al contribuente il pagamento delle somme portate dal ruolo. In caso di mancato pagamento, l’esattore procede alla esecuzione in via coattiva espressamente disciplinata dalla normativa tributaria ed in particolare dal D.P.R. n. 602 del 1973, che detta norme per la riscossione delle imposte sul reddito e la cui applicazione è stata estesa dal D.Lgs. n. 46 del 1999, anche a tutte le altre imposte, diverse da quelle sui redditi, da riscuotersi mediante ruolo: tale procedimento viene definito, appunto, esecuzione esattoriale. E’ solo in virtù dello svolgimento della predetta attività di riscossione e di eventuale esecuzione che all’esattore compete un aggio sulle somme riscosse. A tale proposito il D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, nel testo applicabile ratione temporis, prevede che l’attività del concessionario viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo e riscosse determinato sulla base di una percentuale stabilita con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In particolare, con tale normativa si sancisce che l’aggio è a carico del debitore per una certa percentuale delle somme iscritte a ruolo, qualora lo stesso provveda al pagamento entro il 60esimo giorno dalla notifica della cartella, ed in tale caso la restante parte è a carico dell’ente. In caso contrario, quando il contribuente ottempera al pagamento oltre il sessantesimo giorno, l’aggio è integralmente a suo carico.

L’aggio è, quindi, il compenso che spetta al concessionario per l’attività svolta per incarico e su mandato dell’ente impositore. La circostanza che induce ad escludere che l’aggio inerisca al credito tributario in modo tale da acquisire la stessa natura privilegiata dello stesso è costituita dal fatto che esso può essere in alcuni casi, come detto, a carico in tutto od in parte dell’ente finanziario creditore.

In altri termini, l’aggio ed il relativo credito, configurandosi come il compenso spettante al concessionario esattore per l’attività svolta su incarico e mandato dell’ente impositore, non può essere in alcun modo considerato inerente al tributo riscosso: a seconda delle circostanze, infatti, esso può essere posto in parte a carico dell’ente impositore ed in parte a carico del contribuente; ovvero, interamente a carico dell’uno o dell’altro, senza che ciò comporti un mutamento della sua natura di corrispettivo per un servizio reso all’ente impositore. Tale natura trova, d’altronde, conferma nella circostanza che il concessionario è autorizzato a trattenere l’aggio al momento del versamento dei tributi riscossi, in tal modo ottenendo il pagamento immediato di quanto gli spetta per il servizio reso, senza che le somme corrispondenti entrino nelle casse dell’ente. Ne deriva che, in sede di accertamento al passivo dei crediti insinuati dal concessionario, il credito per aggio, non essendo riconducibile a spese dell’esecuzione, non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso e non è, pertanto, assistito dal relativo privilegio (Cass. Sez. 1, 3 aprile 2014, n. 7868; Cass. Sez. 1, 10 maggio 2013, n. 11230).

In accoglimento del primo motivo, questa Corte cassa il decreto e, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ammette al passivo del fallimento Asfalti e Scavi di G.P., al rango privilegiato, ex art. 2752 c.c., il credito IRAP dell’anno 2005 e relativi interessi. Rigetta il secondo motivo di ricorso e, in virtù del principio di reciproca soccombenza, compensa tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

PQM

– Accoglie il primo motivo e cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ammette al passivo del fallimento Asfalti e Scavi di G.P., al rango privilegiato, ex art. 2752 c.c., il credito IRAP dell’anno 2005 e relativi interessi;

– Rigetta il secondo motivo di ricorso;

– Compensa tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016

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