Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15701 del 28/07/2016


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Cassazione civile sez. I, 28/07/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 28/07/2016), n.15701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30015-2010 proposto da:

COMUNE DI CROTONE, (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, Via PO 25-B, presso

l’avvocato ANTONELLA PARISI, rappresentato e difeso dall’avvocato

SALVATORE IANNOTTA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.L., C.L.;

– intimati –

nonchè da:

M.L. (c.f. (OMISSIS)), C.L. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avvocato MARCO

CROCE, rappresentati e difesi dallo stesso avvocato LUIGI CIAMBRONE

e dall’avvocato ANTONELLA MASCARO, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

COMUNE DI CROTONE;

– intimato –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di CROTONE, depositato il

04/10/2010, RG. 310/07 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. TERRUSI Francesco;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato FORTUNATO MARRAZZO, con delega,

che si riporta agli atti;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, l’Avvocato

MARCO CROCE, con delega, che ha chiesto un rinvio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia ha per oggetto la liquidazione dei compensi per due componenti di un collegio arbitrale.

Il collegio aveva pronunciato un lodo in data 12-10-2001, relativamente alla lite insorta tra l’arch. P.A. e il Comune di Crotone per il pagamento degli onorari del primo, al quale era stato conferito l’incarico di progettazione di una scuola media.

Mediante il lodo il comune era stato condannato al pagamento della complessiva somma di Lire 347.709.495 a titolo di compenso professionale.

Gli arbitri avv. C. e arch. M., dopo che il comune aveva rifiutato la liquidazione degli onorari nella misura richiesta, proponevano un ricorso ex art. 814 c.p.c., al presidente del tribunale di Crotone, il quale con provvedimento del 7-2-2002 determinava in Lire 20.000.000 l’onorario spettante al M. quale presidente del collegio arbitrale e in Lire 15.000.000 l’onorario dovuto al C. quale componente del collegio.

L’ordinanza veniva cassata da questa corte, con rinvio, giusta sentenza n. 11128-06, non essendo di per sè applicabile la disposizione del punto 9 della tariffa forense relativa all’attività stragiudiziale svolta da collegi arbitrali a composizione mista. Sicchè il giudice del rinvio avrebbe dovuto provvedere ai sensi dell’art. 814 c.p.c., comma 2, secondo prudente apprezzamento, eventualmente attingendo a tariffe di alcune categorie professionali solo quale utile parametro di riferimento nell’ambito di criteri equitativi di valutazione a lui soltanto rimessi.

Riassumeva il comune.

Il presidente del tribunale di Crotone, nuovamente investito, riteneva di applicare come criterio equitativo le tariffe previste per gli avvocati, tenuto conto anche del fatto che il D.L. n. 223 del 2006, art. 24, sopravvenuto alla decisione di legittimità, aveva stabilito per qualsiasi arbitrato la misura del compenso dovuto agli arbitri secondo il punto 9 della tabella D allegata al D.M. n. 127 del 2004, con applicazione estesa a tutti i componenti di collegi arbitrali, anche se non composti da avvocati.

Considerata la complessità, la durata e la natura della prestazione, tenuto conto del valore della causa e valutata altresì la necessità di computare gli onorari tra il medio e il massimo in base alle tariffe vigenti al momento in cui l’attività difensiva si era esaurita, il presidente del tribunale liquidava a ciascuno degli arbitri la somma di Euro 14.202,00, con l’aggiunta al solo C. della somma ulteriore di Euro 641,70 per spese e indennità.

Il comune di Crotone ha proposto un nuovo ricorso per cassazione, deducendo tre motivi.

Gli intimati hanno replicato con controricorso contenente ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo il comune denunzia la violazione dei D.M. n. 585 del 1994 e n. 127 del 2004, sotto un duplice profilo: (a) perchè il giudice a quo, dopo aver ritenuto di applicare la tariffa forense, si sarebbe da essa discostato totalmente, avendo liquidato gli onorari come se si fosse trattato del compenso di avvocati difensori, anzichè del compenso di un collegio arbitrale; (b) perchè in secondo luogo egli avrebbe errato rispetto alla tariffa presa a parametro, atteso che quella vigente al momento di cui l’attività si era esaurita non poteva essere la tariffa del 2004, essendo la specifica attività arbitrale terminata il 12-1-2001, data del lodo.

Col secondo motivo il comune ulteriormente denunzia la violazione dell’art. 6 del regolamento annesso al D.M. n. 585 del 1994, avendo il presidente del tribunale utilizzato, per stabilire il valore della causa, lo scaglione compreso tra Euro 258.300,01 ed Euro 516.500,00, mentre il collegio arbitrale aveva liquidato in favore del professionista la somma complessiva di Lire 148.736.848, in rapporto alla quale, quindi, si sarebbe dovuto determinare l’onorario degli arbitri.

Infine col terzo mezzo il comune si duole della statuizione relativa alle spese del giudizio di cassazione e di quello di rinvio, eccependo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ricordando che gli arbitri si erano liquidati una somma superiore a quella loro dovuta, sicchè gli stessi, e non il comune, dovevano reputarsi soccombenti nel giudizio relativo alla liquidazione del compenso.

– Col ricorso incidentale gli arbitri ripropongono invece la questione relativa all’inammissibilità o improcedibilità del ricorso in riassunzione, per violazione dell’art. 392 c.p.c., comma 2, e artt. 137 e seg. stesso codice, essendo stato il ricorso notificato nel domicilio eletto dal difensore nel giudizio di cassazione, anzichè alle parti personalmente, con conseguente inesistenza della notificazione.

3. – Giova premettere che, dopo la sentenza n. 11128 – 06, che ha dato origine al giudizio di rinvio, le sezioni unite di questa corte hanno affermato il principio secondo cui è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso provvedimento del competente presidente del tribunale relativo alla determinazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri ex art. 814 c.p.c., comma 2, essendo quel provvedimento espressione di funzioni essenzialmente privatistiche e privo, quindi, della vocazione al giudicato (Sez. un. n. 15586-09; conf. Sez. un. n. 13620-12).

Il mutato quadro giurisprudenziale non consente però di superare la forza preclusiva del distinto principio di diritto nella fattispecie enunciato dalla citata sentenza n. 11128 – 06.

Ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, l’enunciazione del principio di diritto vincola sia il giudice di rinvio sia la stessa corte di cassazione, nel senso che, qualora sia nuovamente investita del ricorso avverso la decisione pronunziata dal giudice di rinvio, la corte deve giudicare muovendo dal medesimo principio di diritto precedentemente enunciato e applicato da detto giudice, senza possibilità di modificarlo, neppure sulla base di un nuovo orientamento giurisprudenziale della corte medesima (cfr. tra le altre Sez. lav. n. 10037-01, n. 19307-04, n. 11716-14).

Tale regola presuppone l’omogeneità delle situazioni devolute reiteratamente al giudizio di legittimità; omogeneità che sussiste, per l’appunto, nel caso di specie.

4. – Il ricorso principale, per quanto da considerarsi ammissibile nel senso appena ricordato, va disatteso per le ragioni che seguono.

Con la sentenza n. 11128-06 era stata demandata al presidente del tribunale di Crotone una nuova determinazione del compenso degli onorari spettanti agli arbitri in base al seguente principio di diritto: “Tenuto conto che il D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, disciplina i compensi per l’attività forense anche stragiudiziale pertinente, quindi, esclusivamente ai soggetti iscritti all’albo professionale, nei cui confronti soltanto è vincolante – la disposizione di cui al punto 9 della tariffa relativa all’attività stragiudiziale prevista per la liquidazione degli onorari spettanti al collegio arbitrale composto da avvocati non è applicabile nel caso di collegi arbitrali a composizione mista (nella specie fra i membri de collegio era stato nominato anche un architetto); in tal caso trova applicazione l’art. 814 c.p.c., comma 2, in base al quale il Presidente del tribunale, che non è vincolato da alcun parametro normativo nell’esercizio dei suoi poteri discrezionali in subiecta materia, è libero di scegliere, secondo il suo prudente apprezzamento, i criteri equitativi di valutazione ritenuti più adeguati all’oggetto e al valore della controversia, nonchè alla natura e all’importanza dei compiti attribuiti agli arbitri, anche attraverso il ricorso, ma solo come utile parametro di riferimento, alle tariffe di alcune categorie professionali”.

Il presidente del tribunale ha esplicitamente affermato, in linea col principio appena detto, di “applicare come criterio equitativo per la liquidazione degli onorari di entrambi i professionisti le tariffe professionali previsti per gli avvocati (…) calcolati tenendo conto della complessità, durata e natura della prestazione come documentata, entro i valori tra medio e massimo”.

Soltanto ai fini della valutazione equitativa, dunque, egli ha considerato le tariffe, ritenendo in tal guisa di prendere in esame a titolo comparativo il quantum che il professionista avrebbe potuto pretendere ove si fosse trattato di attività di rappresentanza di parti in un giudizio ordinario.

I primi due motivi del ricorso del comune appaiono calibrati sulla violazione delle norme tariffarie in quanto tali, non sulla specifica ratio attinente alla avvenuta liquidazione del compenso arbitrale secondo equità.

Non avendo centrato la ratio decidendi, essi vanno ritenuti inammissibili.

Il terzo motivo invece va rigettato, giacchè la sorte delle spese processuali è stata regolata dal presidente del tribunale in base al principio di soccombenza.

5. – Resta assorbito il ricorso incidentale.

Codesto, per quanto non formulato in termini di ricorso condizionato, risulta animato da interesse solo in conseguenza della sorte del ricorso principale.

6. – Il mutato quadro giurisprudenziale di cui all’inizio sì è dato conto giustifica peraltro la compensazione delle spese relative al giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale; compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016

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