Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15701 del 15/07/2011

Cassazione civile sez. I, 15/07/2011, (ud. 23/05/2011, dep. 15/07/2011), n.15701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BANCA AGRILEASING S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del

Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO

POMA 4, presso l’avvocato BALIVA MARCO, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO FOODINVEST PIZZA S.R.L.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PORDENONE, depositato il

11/11/2009 n. 2394/09 RG.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/05/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato BALIVA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

.- La s.p.a. Banca Agrileasing ha concesso in locazione finanziaria alcuni beni mobili alla s.r.l. Panidea, ora s.r.l. Foodinvest Pizza – dichiarata fallita dal Tribunale di Pordenone il (OMISSIS) – e ha proposto domanda di ammissione allo stato passivo della fallita del proprio credito chirografario di Euro 28.333,33, di cui Euro 25.509,69 per canoni contrattuali scaduti e non pagati fino alla data del fallimento (rate scadute dall’1.1.2007 all’1.11.2007) ed Euro 2.723,64 per interessi moratori convenzionali.

Il giudice delegato ha dichiarato inammissibile la domanda con la seguente motivazione: “la concedente ai sensi dell’art. 72 quater dovrà procedere alla vendita riallocazione dei beni restituiti e quindi eventualmente insinuarsi al passivo in forza di quanto previsto dalla citata L. Fall., art. 72 quater, comma 3”.

Il Tribunale di Pordenone – con il decreto impugnato (depositato in data 11.11.2009) – ha rigettato l’opposizione proposta dalla Banca osservando – in estrema sintesi – che:

“il credito residuo in linea capitale” della società di leasing, di cui parla l’art. 72 quater, comma 2 è costituito dalla quota capitale dei canoni scaduti e non pagati dall’utilizzatore fino alla data della dichiarazione del suo fallimento e dall’attualizzazione al tasso leasing indicato nel contratto dei canoni residui successivi, nonchè dall’opzione finale di acquisto, nella quale è contenuta una parte del capitale impiegato per l’acquisto del bene.

In quanto proprietaria del bene, la società di leasing ha, quindi, diritto di recuperare per intero il proprio “credito residuo in linea capitale” soddisfacendosi integralmente su quanto effettivamente ricavato dalla vendita o dalla riallocazione del bene stesso ai valori di mercato ed al netto delle spese all’uopo sopportate.

Diversamente, invece, il “credito vantato alla data del fallimento”, di cui all’art. 72 quater, comma 3 è il credito totale vantato dalla società di leasing alla data del fallimento; per cui è costituito non solo dall’eventuale residuo credito in linea capitale che non è stato soddisfatto da quanto ricavato dalla vendita o riallocazione del bene, ma anche dalla remunerazione del capitale impiegato, rappresentato dalla componente interessi inserita nei canoni periodici insoluti fino alla data della dichiarazione del suo fallimento ed in quelli successivi, inclusi gli interessi di mora e quant’altro dovuto in forza del contratto che non costituisca risarcimento del danno.

La somma così determinata può essere insinuata nello stato passivo e subisce le regole del concorso”.

Contro il predetto decreto la Banca creditrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

La curatela intimata non ha svolto difese.

2.1.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 72 e 72 quater.

Deduce che l’erronea interpretazione delle norme sopra indicate operata dal Tribunale discende dalla confusione tra il credito per canoni scaduti prima del fallimento, comprensivi di interessi e canoni a scadere, che vanno depurati dagli interessi.

2.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 72 e 72 quater, e formula il quesito (non richiesto ratione temporis ma qui trascritto per ragioni di sintesi): “se è vero che l’art. 72 quater richiamando l’art. 72 consente al contraente adempiente, e quindi alla società di locazione finanziaria, di far valere nel passivo il credito, maturato antecedentemente alla dichiarazione di fallimento, ed in costanza di contratto, precedente allo scioglimento disposto dal curatore ai sensi dell’art. 72 quater, comma 1”.

2.3.- Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 72 e 72 quater, e formula il quesito: “se è vero che il comma 2 richiama una operazione che riguarda la fase successiva alla vendita del bene ed alla presupposta restituzione, conseguente alla chiusura dello stato passivo rivendiche comprese …” e “che, per valore residuo in linea capitale, deve intendersi il credito della banca alla data di fallimento, e relativo questo alla somma dei canoni a scadere dalla data del fallimento al termine fisiologico del contratto, depurato – in quanto attualizzato – dagli interessi corrispettivi convenuti nella locazione finanziaria e commisurati alla durata della operazione finanziaria”.

2.4.- Con il quarto motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 72 e 72 quater e formula il quesito: “se la sanzione di inammissibilità, indicata dal Collegio di Pordenone, ovvero la mancata prevendita (vendita) del cespite ed il mancato preventivo calcolo tra detta vendita e il credito complessivo della banca, sia considerata dagli artt. 93 e 96 e, nel contempo, precisare se, in mancanza di espressa sanzione ed in presenza di espresso riferimento nell’art. 96 alle fattispecie di inammissibilità tipizzate nell’art. 93, possa altrimenti assumersi una inammissibilità, non tipizzata, e riferita a quanto qui addebitato alla banca concedente”.

2.5.- Con il quinto motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 72, 72 quater e art. 101, e relativo vizio di motivazione formulando il quesito: “se l’art. 72 quater preveda o meno, in coordinamento con la L. Fall., art. 101, che il credito tutto, conseguente ad un contratto di locazione finanziaria pendente, e nel quale il curatore non è subentrato, debba essere insinuato in via tardiva e nei termini previsti dalla L. Fall., art. 101”.

2.6.- Con il sesto motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 72 e 72 quater, e formula il quesito: “se è vero che l’art. 72 quater e la L. Fall., art. 72, non prevedano che la banca concedente debba attendere la vendita del bene per poter insinuare al passivo tutto il proprio credito, ivi compreso quello maturato sino alla data di fallimento e relativo a prestazioni scadute, se altresì le norme in commento, di contro, prevedano che il credito maturato sino alla data di fallimento, e relativo a prestazioni scadute, debba o possa essere ammesso al passivo in sede di verifica dei crediti, e che l’eventuale ulteriore credito derivante da una non sufficiente vendita dei beni rispetto al valore residuo in linea capitale possa essere ammesso al passivo – a quel punto in via tardiva, atteso che i beni non possono che essere rivenduti dopo l’accoglimento della rivendica, e quindi a stato passivo chiuso – possa essere oggetto per la differenza di domanda di ammissione tardiva L. Fall., ex art. 101”.

3.- Osserva la Corte che il secondo motivo di ricorso è fondato ed il suo accoglimento comporta l’assorbimento di tutte le altre censure.

La questione posta con il predetto motivo è se l’art. 72 quater richiamando l’art. 72 consenta al contraente adempiente, e quindi alla società di locazione finanziaria, di far valere nel passivo il credito, maturato antecedentemente alla dichiarazione di fallimento, ed in costanza di contratto, precedente allo scioglimento disposto dal curatore ai sensi dell’art. 72 quater, comma 1.

La questione è stata implicitamente già affrontata da questa Corte con la sentenza n. 4862 del 1 marzo 2010. Nella vicenda esaminata da tale pronuncia, invero, il creditore ricorrente era stato già ammesso al passivo del fallimento dell’utilizzatore per il credito relativo ai canoni scaduti e rimasti insoluti prima della dichiarazione di fallimento e la Corte, nell’interpretare la L. Fall., art. 72 quater, nella parte relativa al credito residuo del concedente e alla possibilità di soddisfarlo fuori dal concorso con gli altri creditori, ha implicitamente confermato la decisione del giudice del merito con la quale era stato già ammesso al passivo il credito per canoni scaduti “prima” della dichiarazione di fallimento.

Va ricordato, in proposito, che la dottrina ha già avuto modo di accostare la disciplina della L. Fall., art. 72 quater, nella parte in cui consente al creditore di soddisfarsi sul bene oggetto del contratto di locazione finanziaria al di fuori del concorso, alla regolamentazione dettata per i crediti pignoratizi e per quelli garantiti da privilegio speciale dalla L. Fall., art. 53, e per tali crediti è espressamente prevista da tale norma la previa ammissione del credito al passivo fallimentare anche se è destinato ad essere soddisfatto al di fuori del riparto dell’attivo, mediante vendita, diretta (L. Fall., art. 53, comma 2) o indiretta (L. Fall., art. 53, comma 3) del bene gravato da pegno o privilegio speciale, con esenzione dal concorso sostanziale e non dal concorso formale.

Talchè il giudice del merito non poteva dichiarare inammissibile la domanda di ammissione al passivo. Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio per nuovo esame e per il regolamento delle spese al Tribunale di Pordenone, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame e per le spese al Tribunale di Pordenone in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

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