Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15701 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. III, 02/07/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 02/07/2010), n.15701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24091/2006 proposto da:

LINEA M.C. SNC, ormai cessata, in persona del titolare Sig.

V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA

86, presso lo studio dell’avvocato MARTIRE Roberto, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GARBARINO PIETRO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

B.A.;

– intimato –

sul ricorso 27109/2006 proposto da:

B.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

RUGGERO FAURO 62, presso lo studio dell’avvocato BELLI ANDREA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DUSATTI ROBERTO

giusta delega a margine del controricorso ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

V.F., (OMISSIS), in proprio e quale socio ed

amministratore della Linea M.C. S.n.c., elettivamente domiciliato in

ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 86, presso lo studio dell’avvocato

MARTIRE ROBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GARBARINO PIETRO come da procura speciale in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 176/2006 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 25/01/2006, depositata il

09/03/2006; R.G.N. 1693/03.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

21/04/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato Andrea BELLI per delega avv. Roberto DUSATTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. V.F., in proprio e nella qualità di socio della società Linea MC s.n.c., con citazione del 28 dicembre 2001, conveniva dinanzi al Tribunale di Brescia il locatore B.A. e ne chiedeva la condanna al risarcimento danni relativi allo allagamento del capannone per difetti strutturali, chiedeva inoltre la riduzione del canone in relazione al deterioramento dei locali e la restituzione della cauzione. Si costituiva il locatore contestando il fondamento delle pretese e proponeva riconvenzionale e chiamava in garanzia la SAI spa, che si costituiva eccependo che il rischio non era assicurato. Intervenivano ad adiuvandum alla prima udienza di trattazione la società Linea MC già cessata ed i soci C. e V.M..

2. Il Tribunale di Brescia con sentenza del 26 maggio 2003 riteneva provata la cessione del credito risarcitorio, prescritto il credito per i danni del 1993 ed eccezionale la grandinata del 1988 che aveva danneggiato il tetto del capannone, rigettava le pretese risarcitorie in quanto non provate o prescritte, dichiarava inammissibile e tardiva la riconvenzionale del locatore, compensava tra le parti le spese di lite.

3. Contro la decisione proponevano appello i tre soci chiedendone la riforma; resistevano il locatore e la assicurazione.

4. La Corte di appello di Brescia con sentenza del 9 marzo 2006 rigettava il gravame, confermava la sentenza, compensava le spese.

5. Contro la decisione hanno proposto ricorso principale V.F., deducendo unico motivo; resiste il B. e propone ricorso incidentale affidato ad unico motivo in cui si richiede il riesame dello an debeatur il ricorrente ha prodotto memoria.

I ricorsi, principale e incidentale, sono stati previamente riuniti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. I ricorsi non meritano accoglimento. Secondo l’ordine logico delle questioni viene per primo l’esame del ricorso incidentale del B., che attiene all’an debeatur.

6. A. ESAME DEL RICORSO DEL LOCATORE. Il B. deduce con unico motivo “error in iudicando e vizio della motivazione con riferimento all’art. 1577 c.c., art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.”.

Il motivo si conclude con due quesiti:

a. se accertata la assenza di responsabilità del locatore sullo stato di manutenzione del bene locato ai sensi dell’art. 1577 c.c., nella determinazione conclusiva sulle richieste risarcitorie, si possa poi, senza violare dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. del codice di rito, tacere il richiamo alla assenza di responsabilità motivando solo sulla prova del danno.

b. se sia logica, non contraddittoria e congruente all’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., una motivazione che affermi la responsabilità del locatore ai sensi degli artt. 1575 e 1576 c.c., ricavandola dal solo passaggio della acqua piovana dalla copertura dello edificio locato, trascurando invece le risultanze istruttorie attestanti come questa sia stata perforata dalla grandine e così la eccezionalità dello evento atmosferico da ricondursi al fortuito o forza maggiore.

Inoltre in sede di controricorso il B. deduce eccezione sulla carenza della legittimazione attiva di V.F.. Tale questione appare preliminare, attenendo alla verifica del litisconsorzio processuale ed alla stessa ammissibilità del ricorso principale.

In senso contrario si osserva: che la eccezione resta preclusa da giudicato interno, avendo il V.F. agito nei precedenti gradi di giudizio sia in proprio e quale socio e cessionario del credito risarcitorio, senza che la controparte abbia contestato tale legittimazione.

Quanto ai quesiti proposti con ricorso incidentale si osserva che in ordine al primo quesito risulta mal posto ed appare infondato, posto che la Corte di appello ha escluso la pretesa risarcitoria del conduttore in relazione al quantum debeatur, e quindi con una valutazione in fatto congruamente argomentata ha motivato anche in ordine alla responsabilità del locatore che omise di riparare la copertura del tetto del capannone violando gli obblighi di cui agli artt. 1575 e 1576 c.c., come risulta evidente dalla motivazione a pag. 13 della sentenza.

Non risulta pertanto evidente alcuna contraddizione tra la prova della responsabilità e la mancata prova del danno, essendo questa ultima relativa al danno consequenziale di ordine patrimoniale.

Quanto al secondo quesito sì osserva che esso appare privo di decisività e di autosufficienza, investendo un prudente apprezzamento delle prove, insindacabile in questa sede essendo la motivazione congrua ed analitica.

6.B. ESAME DEL RICORSO PRINCIPALE DI V.F. IN PROPRIO E NELLA QUALITA’ DI SOCIO DELLA LINEA M.C..

Il motivo unico, per omessa, insufficiente, falsa ed erronea motivazione;, si conclude con il seguente quesito: “se il giudice di merito in presenza di elementi istruttori acquisiti solo in parte indicativi della quantificazione del danno, anche ricorrendo a cognizioni proprie, integrate da presunzioni e nozioni di comune esperienza, e comunque sufficienti sotto il profilo logico a dar conto della soluzione adottata, possa dare luogo alla quantificazione del danno richiesto dalla parte attrice, anche eventualmente utilizzando criteri equitativi”.

Si chiede pertanto lo annullamento della sentenza per difetto di motivazione.

Il motivo nella sua formulazione, pur proceduto da analitiche e critiche considerazioni, propone una diversa rappresentazione dei fatti di lite, senza evidenziare i punti della motivazione e quindi le rationes decidendi che invece vengono censurate come vizi della motivazione. Risulta pertanto incompleta e priva di autosufficienza la descrizione della fattispecie da sussumere come prova evidente di danni risarcibili, anche in via presuntiva, e gli elementi di prova da porre in contrasto con la decisione negativa della possibile quantificazione dei danni.

Il motivo reca pertanto un quesito inammissibile ed appare inoltre manifestamente infondato denunciando un error in iudicando come vizio della motivazione.

7. Il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite.

PQM

Riunisce i ricorsi e li rigetta e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

 

 

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