Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15700 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 23/07/2020), n.15700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 340-2019 proposto da:

E.S., L.B.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE PARIOLI 63 INT 6, presso lo studio dell’avvocato FOTI

GIOVANNI, rappresentati e difesi dall’avvocato STARVAGGI PAOLO;

– ricorrenti –

contro

A.I.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 35, presso lo studio dell’avvocato SIRNA MARIA GRAZIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CAPUTO MARIA ANGELA;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, n.

26798/2018, depositata il 23/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/02/2020 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

E.S. e L.B.F. hanno proposto ricorso articolato in due motivi, ciascuno inerente assunti errori di fatto ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, per la revocazione della ordinanza 23/10/2018, n. 26798, della Corte di Cassazione.

I.B.A. si difende con controricorso.

Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ravvisava l’inammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l’adunanza della Corte perchè la controversia venisse trattata in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

I ricorrenti hanno presentato memoria, in forza dell’art. 380-bis c.p.c..

Con ricorso per denuncia di nuova opera del 24 luglio 2003, I.B.A. lamentò che E.S. e L.B.F., proprietari di un fondo confinante, avessero intrapreso lavori per la costruzione di un fabbricato in violazione delle distanze di legge. L’adito Tribunale di Patti, sezione distaccata di S. Agata Militello, ordinò in sede sommaria la sospensione delle opere e poi, con sentenza del 16 giugno 2008, condannò i convenuti a ripristinare la distanza minima di dieci metri dalla parete dell’edificio dell’attore. Proposto gravame in via principale da Salvatore Emanuele e L.B.F. ed in via incidentale da I.B.A., la Corte d’appello di Messina respinse l’appello incidentale e, in parziale accoglimento dell’appello principale, ordinò a E.S. e L.B.F., in alternativa, di arretrare il loro fabbricato sino a dieci metri dalla frontistante parete del fabbricato di proprietà I.A., ovvero di arretrare a soli cinque metri, eliminando però le vedute previste sulla parete del loro edificio. E.S. e L.B.F. proposero ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, mentre I.B.A. notificò controricorso.

Questa Corte, con l’ordinanza 23/10/2018, n. 26798, rigettò il ricorso, così motivando:

“Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e art. 111 Cost. e omessa valutazione delle prove, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, perchè la Corte di Appello avrebbe interpretato in modo non corretto le risultanze istruttorie, pervenendo all’erronea conclusione che lo spazio tra le due proprietà non costituisse chiostrina. La doglianza è inammissibile perchè essa si risolve in una richiesta di riesame del merito, preclusa in questa sede. In proposito, va riaffermato il principio secondo cui il motivo di ricorso non può mai risolversi “in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv.627790). Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., art. 871 c.c. e art. 117 Cost., nonchè degli artt. 23 sub.19 e 29 del regolamento edilizio comunale del Comune di Sant’Agata di Militello e dell’art. 1325 c.c., perchè la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che nel caso di specie lo spazio tra le proprietà fosse adibito a stradella e non a chiostrina. Ad avviso dei ricorrenti, posto che la chiostrina può ben configurarsi anche nello spazio esistente tra diverse proprietà (alla luce di quanto affermato da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7001 del 08/05/2012, non massimata) e che nessuna norma del regolamento edilizio comunale prescrive che l’area adibita a chiostrina debba essere circondata per intero da edifici, ben si sarebbe potuto, nel caso di specie, ritenere che il distacco tra le due proprietà fosse, appunto, una chiostrina. Ed inoltre l’Ufficio tecnico del Comune di S. Agata di Militello, con nota prot.3518 del 21.2.2005, aveva espresso parere favorevole alla sanatoria edilizia presentata dall’Artino in relazione alla finestra a servizio del locale wc da egli realizzato sul lato dell’edificio prospiciente la proprietà degli odierni ricorrenti, a condizione che fossero rispettati proprio i parametri di calcolo previsti per gli spazi interni tra edifici: il che dimostrerebbe, secondo i ricorrenti, l’intenzione dello stesso Artino di considerare chiostrina l’area di distacco tra le due proprietà. Detta volontà avrebbe dovuto essere valorizzata dalla Corte di merito, ai sensi dell’art. 1325 c. c., posto che la legge non prevedrebbe una forma vincolata per l’accordo delle parti finalizzato a destinare uno spazio a chiostrina. Anche in questo caso, si tratta di censura attinente al merito, inammissibile in Cassazione, mediante la quale i ricorrenti sollecitano un complessivo riesame delle circostanze di fatto inerenti l’oggetto del giudizio. Peraltro la sentenza impugnata, con statuizione che neppure risulta specificamente attinta dal motivo in esame, ha -in modo del tutto convincente e condivisibile- affermato che la chiostrina va identificata con il “cortile di piccole dimensioni destinato prevalentemente a dare aria e luce a locali secondari” e deve rispettare le caratteristiche dimensionali previste dal regolamento locale (cfr. pag.9 della sentenza). Ed infine, non appare puntuale neanche il riferimento alla sentenza delle S.U. di questa Corte n. 10318/2016 (Rv.639677) operata dai ricorrenti a pag.17 del ricorso, poichè con quella decisione le S.U. non hanno inteso affermare, come sembrano intendere i ricorrenti, che le disposizioni regolamentari locali hanno portata integrativa rispetto alle norme del codice civile, ma (al contrario) il principio opposto, secondo il quale la normativa del codice integra quella locale anche quando quest’ultima, pur prevedendo una distanza tra fabbricati maggiore di quella stabilita dall’art. 873 c.c., non imponga il rispetto di alcuna distanza minima dal confine, con conseguente applicazione del principio della prevenzione, proprio in virtù dell’affermato principio della portata integrativa dell’intero impianto codicistico. Con la conseguenza che “… il preveniente conserva la facoltà di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni e il prevenuto la facoltà di costruire in appoggio o in aderenza ai sensi degli artt. 874,875 e 877 c.c.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10318 del 19/05/2016, Rv.639677). Peraltro, va riaffermato il principio secondo cui “Non possono considerarsi norme integrative della disciplina stabilita dal codice civile in materia di distanze tra le costruzioni le Disposizioni di un regolamento edilizio relative alla lunghezza massima degli edifici riguardo al fronte della strada, all’altezza massima dei medesimi senza alcun riferimento al distacco delle costruzioni e alla superficie minima delle chiostrine, trattandosi di norme dirette ad assicurare l’estetica edilizia, l’armonico assetto urbanistico e l’igiene delle abitazioni: ne consegue che la loro violazione da luogo unicamente ad un’azione di risarcimento dei danni nei confronti dell’autore della costruzione, dovendo escludersi la legittimazione passiva dei condomini dell’edificio rimasti estranei al fatto illecito costituito dalla violazione delle norme predette (Conf. 2675/73, mass. n. 366164)” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5197 del 13/11/1978, Rv.394943; conformi, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5378 del 12/06/1996, Rv.498042 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11259 del 17/12/1996, Rv.501375). Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 111 Cost. per difetto di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la Corte territoriale avrebbe sostanzialmente omesso di indicare i motivi che l’hanno portata a respingere il gravame da essi interposto avverso la decisione di prime cure. Anche questa doglianza è inammissibile in quanto non si confronta con i limiti previsti, per la deducibilità in Cassazione del vizio di motivazione, dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo applicabile ratione temporis, in vigore a seguito della novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012. In base a tale normativa, il vizio di motivazione dev’essere interpretato “… alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Restano quindi esclusi da un lato qualunque altro vizio della motivazione e, dall’altro lato, l’omesso esame di elementi istruttori che non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (in senso conforme, Cass. Sez.6-3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014, Rv.632914; Cass. Sez.6-3, Sentenza n. 23828 del 20/11/2015, Rv.637781; Cass. Sez.3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017, Rv.645828). Nel caso di specie, non si ravvisa alcuno dei profili suindicati, poichè la Corte territoriale, con motivazione ampia ed articolata, ha dato conto delle ragioni della propria decisione, in tal modo adempiendo pienamente a quanto prescritto dall’art. 132 c.p.c. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., art. 111 Cost., 9 del D.M. n. 1444 del 1968, artt. 871 e 873 c.c., perchè la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere che l’intervento edilizio realizzato dai ricorrenti costituisse nuova costruzione. Ad avviso dei ricorrenti, infatti, il giudice di merito avrebbe dovuto considerare come nuova costruzione soltanto la parte di detto intervento che si sostanziava in modifica e sopraelevazione del preesistente edificio, riconoscendo al contempo il diritto dei ricorrenti di mantenere le aperture originariamente presenti nella sagoma iniziale dello stesso. Anche in questo caso, la doglianza è inammissibile perchè si sostanzia in una richiesta di riesame del merito, preclusa in questa sede. Peraltro, la censura è anche infondata, posto che “In tema di rispetto delle distanze legali tra costruzioni, la sopraelevazione di un edificio preesistente, determinando un incremento della volumetria del fabbricato, è qualificabile come nuova costruzione. Ne consegue l’applicazione della normativa vigente al momento della modifica e l’inoperatività del criterio della prevenzione se riferito alle costruzioni originarie, in quanto sostituito dal principio della priorità temporale correlata al momento della sopraelevazione” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15527 del 11/06/2008, Rv.604088; conforme Cass. Sez. 2, Sentenza n. 74 del 03/01/2011, Rv.615695). Nello stesso senso, si è affermato che “La sopraelevazione, anche se di ridotte dimensioni, comporta sempre un aumento della volumetria e della superficie di ingombro e va, pertanto, considerata a tutti gli effetti, e, quindi, anche per la disciplina delle distanze, come nuova costruzione” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15732 del 15/06/2018, Rv.649409; conformi, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21059 del 01/10/2009, Rv.609586 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6809 del 24/05/2000, Rv.536871). Con il quinto ed ultimo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e 81 c.p.c., perchè la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare che l’originario ricorrente non aveva, nel corso del giudizio di merito, fornito idonea prova di essere proprietario di alcune particelle coinvolte nella controversia. Ad avviso dei ricorrenti, questa carenza avrebbe dovuto comportare, da parte della Corte di merito, il rigetto della domanda per carenza di prova circa la legittimazione ad agire dell’Artino. Anche questa censura è inammissibile perchè con essa si prospetta una questione nuova che dalla lettura della sentenza impugnata non risulta esser stata proposta in precedenza nel corso dei gradi di merito. Nè i ricorrenti indicano, nel motivo in esame, in quale momento del giudizio, e con quale atto, detta doglianza sarebbe stata formulata, con conseguente ulteriore profilo di inammissibilità per carenza della necessaria specificità. In definitiva, alla luce dell’inammissibilità di tutti i motivi dedotti il ricorso va rigettato e le spese del grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. (…)”.

Il ricorso per revocazione deduce come primo errore di fatto addebitato all’ordinanza n. 26798/2018 l’affermazione contenuta nella decisione sul quinto motivo di ricorso, allorchè la Corte di cassazione, quanto alla deduzione della mancata prova della proprietà dei fondi oggetto di lite in capo a I.B.A., dichiarò la censura “inammissibile perchè con essa si prospetta una questione nuova che dalla lettura della sentenza impugnata non risulta esser stata proposta in precedenza nel corso dei gradi di merito”, aggiungendo “nè i ricorrenti indicano, nel motivo in esame, in quale momento del giudizio, e con quale atto, detta doglianza sarebbe stata formulata, con conseguente ulteriore profilo di inammissibilità per carenza della necessaria specificità”. Il primo motivo del ricorso per revocazione di E.S. e L.B.F. espone che è erronea la dichiarazione di novità della questione, giacchè, al contrario, con la memoria depositata il 28 giugno 2018 nell’approssimarsi dell’adunanza camerale ex art. 380-bis 1, c.p.c., erano stati specificati gli atti delle pregresse fasi di merito in cui già era stata avanzata l’eccezione del difetto di prova della proprietà, e perciò anche della carenza della legittimazione ad agire, di I.B.A.. Si tratterebbe, peraltro, di questione che può rilevarsi anche d’ufficio pure nel giudizio di cassazione.

Il secondo motivo del ricorso del ricorso per revocazione censura poi l’erroneità dell’ordinanza n. 26798/2018 della Corte di cassazione nella parte in cui essa aveva esposto la deduzione di I.B.A., secondo cui “lo spazio esistente tra i due fondi … di comune accordo era stato da sempre impiegato come stradella di accesso ad essi”, nonchè la contrapposta allegazione dei convenuti E.S. e L.B.F., per cui “sulla parete dell’immobile del ricorrente frontistante la loro proprietà vi era in origine una porta, che l’Artino avrebbe illecitamente trasformato in finestra”. I ricorrenti per revocazione sottolineano come, al contrario, dalla documentazione acquisita alla causa risultasse che I.B.A. aveva abusivamente ampliato il suo fabbricato, che la strada al 10 maggio 2003 non era esistente, che piuttosto esisteva da tempo immemorabile una chiostrina, che era stato perciò illegittimo il comportamento del I.A., mentre doveva riconoscersi ai ricorrenti la facoltà di mantenere il loro fabbricato alla distanza di tre metri in applicazione del principio di prevenzione.

I motivi di ricorso sono palesemente estranei al parametro dell’errore revocatorio di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c..

Per consolidata interpretazione, invero, in materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore di fatto di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l’affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale. E’ invece inammissibile il ricorso ex art. 395 c.p.c., n. 4, ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l’errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l’omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass. 22/09/2014, n. 19926; Cass. 09/12/2013, n. 27451; Cass. Sez. Un. 28/05/2013, n. 13181; Cass. 12/12/2012, n. 22868; Cass. 18/01/2012, n. 714; Cass. Sez. Un. 30/10/2008, n. 26022).

In particolare, è costante l’orientamento giurisprudenziale secondo cui una sentenza della Corte di cassazione non possa essere impugnata per revocazione in base all’assunto che essa abbia male valutato i motivi di ricorso, perchè un vizio di questo tipo costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, (Cass. Sez. 6 – L, 03/04/2017, n. 8615; Cass. Sez. 6 – 3, 15/06/2012, n. 9835). Si è altresì già affermato che la configurabilità dell’errore revocatorio sia del tutto da escludersi quando si prospetti chela decisione dellaCorte di cassazione sia conseguenz adi una pretesa errata valutazione o di interpretazione delle risultanze processuali, ovvero, in particolare, di un errato giudizio espresso dalla sentenza di legittimità circa la inosservanza del requisito di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, che, come nel caso in esame, abbia condotto alla inammissibilità del motivo di ricorso (Cass., Sez. 6 – 5, 31/08/2017, n. 20635; Cass. Sez. 2, 22/06/2007, n. 14608; Cass. Sez. 1, 23/05/2006, n. 12154).

La carenza di portata revocatoria, financo astratta, della prima ipotesi di errore ex art. 395 c.p.c., n. 4, avanzata da E.S. e L.B.F. sta, peraltro, nella circostanza che i ricorrenti non lamentano neppure che l’ordinanza n. 26798/2018 abbia supposto erroneamente l’inesistenza, nel loro ricorso per cassazione, della specifica indicazione della deduzione dinanzi al giudice di merito della questione del difetto di prova della proprietà e della mancanza di legittimazione ad agire, quanto invocano, ad integrazione del lacunoso motivo di ricorso, le precisazioni al riguardo rese nella memoria del 28 giugno 2018, così non considerando che le memorie (ex art. 378 c.p.c., art. 380-bis c.p.c., comma 2, o art. 380 bis.1 c.p.c.) possono essere utilizzate soltanto per illustrare e chiarire le censure già esplicitate nell’atto di impugnazione, e non invece prestarsi a specificare, integrare o ampliare il contenuto dei motivi originariamente proposti nel ricorso (così, semmai, da sopperire anche alle carenze dei requisiti di ammissibilità ex art. 366 c.p.c., comma 1), nè tampoco a dedurre nuove censure o illustrare nuove questioni, che non siano rilevabili anche d’ufficio sulla base dei fatti già accertati nei gradi di merito, ovvero siano evincibili dai documenti prodotti ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (Cass. Sez. 2, 28/11/2018, n. 30760; Cass. Sez. 6 – 3, 23/08/2011, n. 17603; Cass., Sez. 3, 11/06/2003 n. 9387; Cass., Sez. 2, 26/08/2002 n. 12477; Cass., Sez. L, 08/02/2001 n. 1805).

Nella stessa prospettiva si pone la memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2, presentata dai ricorrenti, ove viene di nuovo dedotto che non era mai stato “versato in atti il titolo di proprietà o concessione edilizia o sanatoria” da parte di I.B.A., e che “in pieno ossequio al principio di autosufficienza che permea il grado Supremo, sempre nelle note del 28.06.2018 (pag. 6,7,8), la parte declinava la specifica collocazione della citata doglianza, riferendo che la stessa fosse già stata riportata: 1) nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado; 2) verbali di udienza; 3) nella memoria di replica di primo grado; 4) nell’atto di appello…; 5) nella comparsa conclusionale di appello”. Ancora una volta, la tesi difensiva postula inammissibilmente che l’ordinanza n. 26798/2018 avrebbe errato in fatto nel ritenere privo di specificità il quinto motivo di ricorso, avendo la Corte di cassazione malamente percepito non quanto emergeva dal testo dell’atto di impugnazione, ma quanto invece poteva leggersi nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza del 12 luglio 2018.

E’ infine evidente, sempre in ordine al primo motivo di ricorso (e tenuto anche conto di quanto i ricorrenti ribadiscono nella memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2), come non possa costituire errore di fatto, che giustifichi la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la denuncia del mancato rilievo di una questione rilevabile d’ufficio, quale quella del difetto di titolarità del diritto azionato, sia perchè si tratterebbe, al più, di un errore di giudizio, sia perchè la carenza di titolarità del diritto è, si, rilevabile d’ufficio anche nel giudizio di legittimità, ma pur sempre nei limiti dello stesso (Cass. Sez. U, 16/02/2016, n. 2951), e dunque sempre che essa emerga senza che occorrano indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito.

I ricorrenti, circa l’ipotizzato secondo errore revocatorio, si riferiscono poi a “fatti” che l’ordinanza n. 26798/2018 aveva esposto soltanto quale oggetto delle contrapposte allegazioni difensive sullo stato dei luoghi svolte dalle parti nel giudizio di merito, e non dunque quali elementi costituenti ragioni determinanti ed ineliminabili nell’economia della decisione che ha condotto al rigetto del ricorso.

In particolare, l’errore di fatto, previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, e idoneo a costituire, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., motivo di revocazione della sentenza o ordinanza emessa dalla Corte di cassazione (dovendo comunque rilevarsi evidente, obiettivo e decisivo, nel senso che sussista un necessario nesso di causalità tra l’erronea supposizione e la decisione resa, e non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata) non è configurabile allorchè si denuncino vizi della sentenza o ordinanza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico – giuridico, come quando (ed è ciò che avviene nel caso in esame) si adduca l’esistenza di un errore sul contenuto delle tesi difensive delle parti, le quali non costituiscono “fatti”, sicchè tale errore si configura necessariamente non come un errore percettivo, ma come un ipotetico errore di giudizio, investendo per sua natura l’attività valutativa e interpretativa del giudice (Cass. Sez. L, 18/05/2006, n. 11657).

L’inammissibilità del secondo motivo di ricorso discende, in ogni caso, dalla constatazione basilare che l’errore di fatto, che può legittimare la revocazione di una sentenza o ordinanza della Corte di cassazione, deve pur sempre riguardare gli atti “interni” al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte esamina direttamente nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili di ufficio, e deve avere, quindi, carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza (o ordinanza) medesima (Cass. Sez. 1, 22/10/2018, n. 26643; Cass. Sez. 1, 22/11/2006, n. 24856). L’errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., n. 4, postula un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, semprechè la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione, sicchè pur sempre inammissibile è il ricorso per revocazione che prospetti l’erronea valutazione, in fatto e in diritto, delle ermergenze probatorie documentali (cfr. Cass. Sez. 5, 11/01/2018, n. 442).

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, in ragione della soccombenza, i ricorrenti vanno condannati in solido a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di revocazione, liquidate in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di revocazione, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA