Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15700 del 15/07/2011

Cassazione civile sez. I, 15/07/2011, (ud. 23/05/2011, dep. 15/07/2011), n.15700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

TIEPOLO FINANCE S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA APRICALE 13, presso l’avvocato VITOLO MASSIMO, rappresentata e

difesa dagli avvocati MANFREDINI ALESSANDRO, ORSENIGO ALESSANDRO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO C.E.T.E.M. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (c.f. (OMISSIS)), in

persona del Curatore Dott. S.L., elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA BRESSANONE 3, presso l’avvocato MARIA LUISA CANTATORE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIARDINA GIUSEPPE, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2967/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/05/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato GIARDINA G. che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato l’11.12.2001 la Banca Popolare di Lodi s.c. a r.l., in qualità di procuratrice speciale della “Tiepolo Finance s.r.L”, impugnava il provvedimento col quale, in sede di approvazione dello stato passivo del fallimento CE.T.E.M. S.p.A., il Giudice Delegato del Tribunale di Lodi aveva ammesso al chirografo il credito di complessive L. 7.062.325.652 vantato da parte attrice in via privilegiata ipotecaria con esclusione del detto privilegio. Si costituiva in giudizio all’udienza del 9.5.02 il Fallimento CE.T.E.M. S.p.A..

Con sentenza N. 29/2005 il Tribunale di Lodi, ritenuto che il credito elargito dalla Banca alla mutuataria Cetem. dovesse essere inquadrato nello schema del negozio indiretto e che, pertanto, la garanzia prestata dovesse essere ritenuta revocabile L. Fall., ex art. 67, primo 1, per avere le parti conseguito – a mezzo di essa – il fine di garantire l’adempimento di una pregressa esposizione creditoria, sì da porre in essere un mezzo anormale di pagamento, suscettibile di dichiarazione di inefficacia ma, comunque idoneo ad essere ammesso al passivo nella forma chirografaria, rigettava tutte le domande proposte dalla banca.

Quest’ultima proponeva appello avverso la sopraindicata sentenza.

Si costituiva in giudizio il Fallimento, sollevando, in primis, eccezione di nullità dell’atto di citazione in appello e chiedendo, nel merito, il rigetto dell’impugnazione.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2967/08 rigettava l’appello.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la Tiepolo Finance srl sulla base di quattro motivi cui resiste con controricorso il fallimento Cetem spa.

Il collegio in camera di consiglio ha optato per la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente esaminata la tempestività del ricorso.

La L. Fall., art. 99, nella versione applicabile ratione temporis prevede,infatti ,che ,nel caso di cause di opposizione allo stato passivo, il termine per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di appello è di trenta giorni decorrenti dalla notifica della sentenza di secondo grado (Cass. 11.12.1990 n11790, Cass. 1.6.1994 n5330, Cass. 28.2.1996 n. 1591, Cass. 19.9.1997 n9302, Cass. 3.7.1998 n. 6515).

Nel caso di specie, la sentenza di appello risulta notificata il 16.1.09 mentre il ricorso è stato notificato il 13.3.09 ben oltre, quindi, il termine di trenta giorni di cui sopra.

Non rileva a tale proposito il fatto che la sentenza si sia pronunciata non solo sulla domanda riguardante l’ammissione al passivo del credito ma anche sulla domanda riconvenzionale di revocatoria del contratto di mutuo concesso dalla banca in data 23.6.97.

Quando, infatti con le domande riconvenzionali o con altre domande la curatela faccia valere situazioni strettamente inerenti al giudizio di opposizione allo stato passivo,esse non sono tali da comportarne la soggezione al regime d’impugnazione ordinario (Cass. 3381/08;

Cass. 14055/08 vedi anche Cass. 13 aprile 2004, n. 7006; Cass. 4 ottobre 1994, n. 8047).

Nel caso di specie non è dubbio che sia quest’ultima ipotesi quella che ricorre.

A fronte, infatti, della domanda di insinuazione per i crediti risultanti dalla erogazione del mutuo, il curatore ha proposto, in via riconvenzionale, domanda di revocatoria del mutuo stesso in quanto costituente mezzo anomalo di pagamento.

E’ di tutta evidenza che la riconvenzionale è strettamente correlata al giudizio di opposizione allo stato passivo poichè tende alla esclusione del credito vantato dallo stato passivo del fallimento.

Ricorre in altri termini un caso di connessione intrinseca tra le domande poste in giudizio che rende operante la L. Fall., art. 99, ai fini del termine dimezzato di impugnazione.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 5000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

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