Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15700 del 04/06/2021

Cassazione civile sez. III, 04/06/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 04/06/2021), n.15700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37189-2019 proposto da:

M.I., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio

dell’avvocato MARTA DI TULLIO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

presso la sede dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1976/2019 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA

depositata in data 20/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

9/2/2021 dal Consigliere Dott. DELL’UTRI MARCO;

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

M.I., cittadino del Pakistan, ha chiesto alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politica, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis);

a sostegno della domanda proposta, il ricorrente ha dedotto di essere fuggito dal proprio paese per il timore di essere ucciso dagli uomini della comunità sunnita attiva in ambito locale, in ragione della fede sciita dell’odierno richiedente e della sua famiglia;

avverso tale provvedimento M.I. ha proposto, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ricorso dinanzi al Tribunale di Bologna, che ne ha disposto il rigetto con ordinanza del 23/4/2017;

tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Bologna con ordinanza in data 20/6/2019;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle forme di protezione internazionale invocate dal ricorrente, tenuto conto del difetto di attendibilità delle dichiarazioni dallo stesso rese nel corso del processo, tale da escludere la possibilità del riconoscimento, in suo favore, di tutte le forme di protezione rivendicate;

il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da M.I. con ricorso fondato su tre motivi d’impugnazione;

il Ministero dell’Interno, non costituito nei termini di legge con controricorso, ha depositato atto di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa;

considerato che, dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso, avendo l’odierno istante provveduto alla relativa proposizione oltre il termine perentorio previsto dalla legge;

com’è noto, ai sensi dell’art. 325 c.p.c., il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata (art. 326 c.p.c.);

nel caso di specie, a fronte della avvenuta notificazione della sentenza d’appello, secondo quanto espressamente riferito dall’odierno ricorrente, il 20/6/2019 (“notificata in data 20/6/2019”) (cfr. pag. 1 del ricorso), il ricorso risulta notificato solo in data 12/12/2019 (a mezzo pec) e, dunque, ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c. per la proposizione del ricorso per cassazione;

sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per tardività;

alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue l’adozione di alcuna statuizione in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio, attesa la mancata tempestiva costituzione dell’amministrazione intimata;

dev’essere viceversa attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2021

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