Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1570 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1570 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 160 del ruolo generale
dell’anno 2008, proposto
da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro

tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’avvocatura
dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12, domicilia;
– ricorrentecontro
J1″

Fallimento di s.p.a. F.M.I., in persona del curatore,

rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine
del controricorso, dall’avv. Walter Russo, col quale
elettivamente domicilia in Roma, alla via Santa Costanza,
n. 27, presso lo studio dell’avv. Lucia Marini
-contro ricorrenteRG n. 160/2008
Angelina-

o estensore

Data pubblicazione: 27/01/2014

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per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Campania, sezione 46°, depositata in data 30 ottobre
2006, n. 142/46/06;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 3
dicembre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Penino;

Urbani Neri e per la società l’avv. Elisabetta Marini, per delega
dell’avv. Walter Russo;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Umberto Apice, che ha concluso per il rigetto del ricorso
Fatto
Una attività di verifica svolta dalla Dogana di Napoli acclarò
che le fatture di vendita emesse dalla società contribuente di merci
destinate all’esportazione erano prive della correlativa
documentazione comprovante l’esportazione. Ne seguì un avviso di
accertamento, col quale l’ufficio recuperava l’imposta sul valore
aggiunto, oltre ad interessi e sanzioni.
La società impugnò l’avviso e la Commissione tributaria
provinciale accolse il ricorso, con sentenza che la Commissione
tributaria regionale ha confermato, facendo leva, per un verso, sulla
circostanza che il curatore del fallimento, nel frattempo dichiarato,
aveva fornito bolle doganali non esibite in sede di verifica e, per
altro verso, che in parte l’atto impugnato era stato definito mediante
il versamento da parte di un’impresa assicurativa, di un importo
corrisposto in adempimento di una polizza fideiussoria, prestata a
nonna dell’articolo

38bis del decreto del Presidente della

Repubblica numero 633 del 1972, a garanzia del rimborso IVA
ottenuto dalla società per l’anno d’imposta 1998.

RG n. 160/2008
Angelina

ensore

uditi per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Fabrizio

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Ricorre l’Agenzia delle entrate per ottenere la cassazione della
sentenza, affidando il ricorso a tre motivi.
Replica con controricorso il curatore del fallimento.
Diritto
/.- Col primo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, 1°

per violazione dell’articolo 132 del codice di procedura civile,
dell’articolo 118 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile e dell’articolo 111 della Costituzione, sostenendo
che la motivazione della sentenza sia meramente apparente.
/. /.-La censura è infondata.

La Corte ha rilevato che, nel processo tributario, la mancata
esposizione nella sentenza dello svolgimento del processo, dei fatti
rilevanti della causa e l’estrema concisione della motivazione in
diritto determinano la nullità della sentenza allorquando rendano
impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni
che stanno a fondamento del dispositivo (Cass. 3 ottobre 2008, n.
24610). In particolare, si è precisato, la sola carente esposizione, in
apposita parte separata dalle altre, dello svolgimento del processo,
non vale ad integrare un motivo di nullità della sentenza, purché dal
contesto di questa sia dato desumere con sufficiente chiarezza le
vicende processuali e in particolare le domande svolte nel processo,
le sottese difese e le ragioni delle conseguenti decisioni adottate
sulle stesse (Cass. 23 gennaio 2004, n. 1170).
1.2.-Nel nostro caso, la sentenza ha dato conto delle ragioni

della decisione, sostenendo che, al cospetto della mancanza di
prova da parte dell’ufficio della pretesa impositiva, il curatore del
fallimento abbia dimostrato l’effettiva esportazione della merce
mediante esibizione di bolle doganali non esibite in sede di verifica.
RG n. 160/2008
Angelina-

re

comma, numero 4, c.p.c., l’ufficio denuncia la nullità della sentenza

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2. Col secondo e col terzo motivo di ricorso, da esaminare

congiuntamente, perché strettamente avvinti, l’Agenzia delle entrate
lamenta:
-ex articolo 360, 1° comma, numero 3, c.p.c., la violazione
dell’articolo 112 del codice di procedura civile, per avere omesso,

evidenziata in appello concernente la parzialità della
documentazione prodotta nonché sull’ulteriore circostanza che parte
delle operazioni in questione derivavano da acquisto compiuti in
evasione d’imposta —secondo motivo;
-ex articolo 360, 10 comma, numero 5, c.p.c., l’omessa
motivazione su fatto decisivo della controversia, e, precisamente,
sul difetto di prova dell’uscita della merce dal territorio comunitario
—terzo motivo.
2. /.-La censura è fondata e va accolta.
La sentenza si limita a dar conto della presentazione di bolle
doganali, senza specificare che si riferissero a tutte le esportazioni.
Né, d’altronde, il generico riferimento alle bolle doganali è
dirimente.
2.2.-Per consolidato orientamento della Corte, la destinazione
della merce all’esportazione deve essere provata da adeguata
documentazione doganale, oppure dalla vidimazione apposta
dall’ufficio doganale sulla fattura o su un esemplare della bolla di
accompagnamento o, se quest’ultima non è prescritta, del
documento di trasporto, oppure secondo modi e tempi previsti da
appositi decreti ministeriali: <<...pur dovendosi ritenere che tale prova possa essere fornita con ogni mezzo, non potendosi addebitare all'esportatore la mancata esibizione di un documento di cui egli non ha la disponibilità, resta pur sempre che debba RG n. 160/2008 Angelina-M nsore l'Agenzia delle entrate, di pronunciare sulla circostanza di fatto 2SENTE AI SEN.. N. Pagina 5 di 5 trattarsi di una prova certa ed incontrovertibile, quale l'attestazione di pubbliche amministrazioni del paese di destinazione dell'avvenuta presentazione delle merci in dogana. Del resto.., il regime probatorio dell'esportazione deve essere ricavato dalla disciplina doganale, e precisamente dall'articolo quale consente di dare la prova dell'esportazione anche per mezzo di documentazione rilasciata da pubblica amministrazione o da dogana estera>>(Cass. 3 maggio 2002, n. 6351; conformi, Cass. 5
dicembre 2012, n. 21809 e Cass. 6 settembre 2013, n. 20487); là
dove, nel caso in esame, la Commissione non specifica a quali bolle
abbia avuto riguardo.
2.3.-La sentenza va in conseguenza cassata, con rinvio, anche
per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria
regionale, affinché svolga gli accertamenti omessi.
per questi motivi
La Corte:

-respinge il primo motivo di ricorso;
-accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso;
-cassa la sentenza, nei capi corrispondenti;
-rinvia per nuovo esame ed anche per la regolazione complessiva
delle spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale
della Campania.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta
civile, il 3 dicembre 2013.

346 del testo unico delle leggi doganali numero 43 del 1973, il

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