Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1570 del 26/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 26/01/2021, (ud. 15/09/2020, dep. 26/01/2021), n.1570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7401-2017 proposto da:

ENEL PRODUZIONE SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato ROSAMARIA

NICASTRO e dall’avvocato ENRICO PAULETTI, elettivamente domiciliata

presso il loro studio in ROMA, VIA CRESCENZIO 14;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CIVO, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE

34, presso lo studio dell’avvocato ROCCO AGOSTINO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO LOGOZZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7297/2016 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 22/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera dr consiglio del

15/09/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 7297/2016, depositata il 22 dicembre 2016, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello proposto da Enel Produzione S.p.a. così confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dal Comune di Civo relativamente all’IMU dovuta dalla contribuente per il periodo di imposta 2012;

– a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che l’istanza di sospensione del processo, qual reiterata dall’appellante, andava disattesa “per il medesimo motivo per cui viene respinto il presente appello” e, dunque, perchè, – ai fini della decisione, – non rilevava la pendenza (a quel momento davanti al giudice di legittimità) del giudizio introdotto dalla contribuente con impugnazione dell’avviso di accertamento che aveva rideterminato la rendita catastale in quanto, – avuto riguardo al disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 69 bis, ed al difetto di immediata efficacia esecutiva delle sentenze di appello depositate prima del 1 giugno 2016, – “l’eventuale attribuzione di una nuova rendita catastale avrà valore dalla rideterminazione della stessa, ma non certo per il periodo pregresso per il quale andrà applicata la vecchia rendita”;

2. – per la cassazione della sentenza ricorre Enel produzione S.p.a. sulla base di sei motivi, illustrati con memoria;

– resiste con controricorso il Comune di Civo che pur ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 295 c.p.c., al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, comma 1 bis, ed alla L. n. 342 del 2000, art. 74, deducendo, in sintesi, che tra i due contenziosi separatamente pendenti, – involgenti, l’uno, la determinazione della rendita catastale in forza di avviso di accertamento impugnato da essa esponente, giudizio questo (ancora) pendente in ragione del proposto ricorso per cassazione, l’altro, l’avviso di accertamento emesso a fini IMU e (giustappunto) fondato sull’avviso di accertamento catastale i cui contenuti, quanto alla rettifica della rendita catastale, erano stati peraltro rideterminati dal giudice del secondo grado del giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento catastale (sentenza 7 ottobre 2013, n. 105, della Commissione tributaria regionale della Lombardia), – si poneva (inequivocamente) un rapporto di dipendenza (di pregiudizialità logico-giuridica) che, diversamente da quanto statuito dal giudice del gravame, avrebbe imposto la sospensione del giudizio pregiudicato (quello ora in trattazione), posto, poi, che la sentenza di rideterminazione della rendita catastale (qual, al momento, costituita già dalla pronuncia n. 105 del 2013, cit.) era destinata a produrre i suoi effetti retroattivamente (dalla data di proposizione della domanda) così integrando la (esclusiva) rendita catastale vigente;

– il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione degli artt. 112,324,333 e 334 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, sul rilievo che, – in ragione dell’impugnazione, proposta da essa esponente con ricorso per cassazione, della pronuncia (n. 105 del 2013, cit.) della Commissione tributaria regionale della Lombardia, e delle conseguenti difese spiegate con (mero) controricorso, in detto giudizio, dall’Agenzia delle Entrate (che, dunque, non aveva proposto ricorso incidentale avverso la parziale rideterminazione della rendita catastale), – il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare l’illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato, avuto riguardo a detta rendita catastale, qual rideterminata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, e posto, in effetti, che la pronuncia impugnata non era suscettibile di riforma in danno di essa esponente (per il divieto di reformatio in peius);

– col terzo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 7, ed alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, assumendo, in sintesi, che l’avviso di accertamento impugnato difettava di motivazione in quanto si fondava “su una documentazione non meglio specificata dalla quale risulterebbe un presunto maggior debito IMU” così che non dava conto dell’iter logico-giuridico “applicato dal Comune per giungere alla conclusione prospettata”;

– il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., sul rilievo che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sul motivo di ricorso (qual riproposto in appello) involgente l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione correlata al (solo) parziale versamento dell’imposta dovuta, imposta che, difatti, avrebbe dovuto considerarsi come dovuta nei soli limiti della rendita catastale qual rideterminata nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento catastale (giusta sentenza n. 105 del 2013, cit.), rendita che, quindi, era stata utilizzata da essa esponente quale base imponibile dell’imposta;

– col quinto motivo, formulato anch’esso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente ripropone la denuncia di nullità della gravata sentenza, per violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo (questa volta) della reclamata insussistenza della colpevolezza (D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5), difettando, nell’illecito contestato, l’elemento della colpa in ragione dell’avvenuto versamento dell’imposta sulla base della rendita catastale qual rideterminata (sentenza n. 105 del 2013, cit.) nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento catastale;

– il sesto motivo reca anch’esso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione (ora) alla reclamata ricorrenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni relative alle violazioni contestate (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8; D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2; L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3), ed avuto riguardo, per un verso, al versamento dell’imposta qual operato sulla base della rendita catastale rideterminata dal giudice tributario (alla stregua della ridetta sentenza n. 105 del 2013), per il restante alla disciplina legislativa dell’efficacia esecutiva delle sentenze pronunciate dal giudice tributario stesso (art. 282 c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 69);

2. – il primo, ed il secondo motivo, – che vanno congiuntamente esaminati in ragione del dato unificante costituito dal sopravvenuto giudicato, – risultano fondati;

2.1 – la base imponibile dell’IMU, per i fabbricati iscritti in catasto, – così come già previsto a riguardo dell’ICI (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2), – è costituita dalla rendita catastale rivalutata e aggiornata sulla base di previsti moltiplicatori (D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8, comma 4; D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 4, conv. in L. n. 214 del 2011); elemento, questo, della fattispecie impositiva che, ai fini della disciplina fiscale, determina un nesso di pregiudizialità, e di dipendenza, tra rapporti di natura tributaria imputabili a distinte amministrazioni, quali soggetti titolari dei poteri implicati dai rispettivi rapporti giuridici di imposizione;

2.2 – l’evidenza in questione è stata già rilevata dalla Corte che (con riferimento all’imposta comunale sugli immobili) ha rimarcato la ricorrenza di quel rapporto di pregiudizialità logico-giuridica che giustifica la sospensione del processo (art. 295 cod. proc. civ.), anche con riferimento alla disciplina processuale del rito tributario (qual vigente ratione temporis; D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2), posto che la decisione sulla determinazione della rendita, – qual conseguente all’impugnazione dell’avviso di accertamento catastale imputabile all’esercizio dei poteri che fanno capo all’amministrazione finanziaria dello Stato, – si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione relativa alla liquidazione dell’imposta (che, questa volta, fa capo ai poteri di imposizione riferibili all’Ente locale; v., ex plurimis, Cass., 10 gennaio 2014, n. 421; Cass., 18 aprile 2007, n. 9203; Cass., 11 dicembre 2006, n. 26380; Cass., 1 giugno 2006, n. 13082; v., altresì, in motivazione, Cass. Sez. U., 21 agosto 2009, n. 18565);

2.3 – per di più, l’analisi del dato normativo di regolazione dell’elemento di fattispecie in discorso ha portato ad ulteriori approdi, alla cui stregua si è ritenuto che:

– le sentenze di annullamento (dell’avviso di accertamento) hanno effetto (naturalmente) retroattivo e, dunque, a decorrere dalla domanda, secondo un principio generale che trova deroga con riferimento alle sole sentenze di natura costitutiva (v. Cass., 12 maggio 2010, n. 11439; Cass., 17 marzo 2010, n. 6475; Cass., 7 maggio 2008, n. 11094);

– il disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, che ha riguardo alle “rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell’anno di imposizione” deve essere inteso come riferito alle rendite “legittimamente” vigenti” (Cass., 12 maggio 2010, n. 11439);

– in caso di impugnazione dell’atto di attribuzione della rendita catastale, la sentenza che ne determina la misura, ancorchè passata in giudicato nel corso del giudizio avente ad oggetto la determinazione dell’imposta dovuta dal contribuente, rappresenta l’unico dato da prendere in considerazione ai fini dell’individuazione della base imponibile, dovendosi ritenere, a seguito dell’accertamento giudiziale definitivo, che essa costituisca l’unica rendita valida ed efficace ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, art. 5, comma 2, fin dal momento dell’attribuzione da parte dell’UTE, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda (Cass., 4 marzo 2015, n. 4334; Cass., 1 giugno 2006, n. 13069);

2.4 – e può, ora, soggiungersi che il rapporto di pregiudizialità in questione deve ascriversi alla nozione di giudicato riflesso qual elaborata dalla Corte, posto che l’efficacia ultrattiva (oltre, dunque, i limiti soggettivi dettati dall’art. 2909 c.c.) del giudicato, – che, così, è idoneo a spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, semprechè il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene (v., ex plurimis, Cass., 17 maggio 2017, n. 12252; Cass., 2 dicembre 2015, n. 24558; Cass., 8 ottobre 2013, n. 22908; Cass., 5 luglio 2011, n. 14814; Cass., 13 gennaio 2011, n. 691), – trova giustificazione (proprio) nel nesso di pregiudizialità giuridica tra rapporti distinti, nel senso che tra la situazione giuridica oggetto del giudicato e la situazione giuridica facente capo al terzo estraneo al giudizio venga a configurarsi una relazione di “pregiudizialità – dipendenza in senso giuridico (e non in senso soltanto logico), ipotesi che si verifica nel caso in cui tutti od anche alcuni dei fatti costitutivi della fattispecie relativi al rapporto pregiudiziale-condizionante vengano ad integrare gli elementi della fattispecie del rapporto pregiudicato-condizionato (Cass. Sez. U., 12 marzo 2008, n. 6523 cui adde Cass., 11 giugno 2019, n. 15599; Cass., 20 febbraio 2013, n. 4241);

2.5 – nella fattispecie risulta, poi, che, nel giudizio relativo all’impugnazione della rendita catastale, si è formato il giudicato a seguito della pronuncia della Corte (Cass., 15 gennaio 2020, n. 602) che ha rigettato il ricorso proposto da Enel Produzione S.p.a. avverso la citata sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia (n. 105/33/13, del 7 ottobre 2013);

– giudicato, questo, che, – rilevabile di ufficio (anche) nel giudizio di legittimità (v. Cass. Sez. U., 25 maggio 2001, n. 226 cui adde Cass. Sez. U., 16 giugno 2006, n. 13916; Cass. Sez. U., 28 novembre 2007, n. 24664; Cass. Sez. U., 9 maggio 2008, n. 11501), essendosi, in particolare, rimarcato che, qualora il giudicato esterno si sia formato a seguito di una sentenza della Corte di cassazione, “i poteri cognitivi del giudice di legittimità possono pervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche mediante quell’attività d’istituto (relazioni preliminari ai ricorsi e massime ufficiali) che costituisce corredo della ricerca del Collegio giudicante e tale esercizio del potere ufficioso non comporta violazione del diritto di difesa delle parti perchè esse sono a conoscenza della formazione del precedente giudicato” (Cass., 15 aprile 2011, n. 8614; Cass., 15 giugno 2007, n. 14014; Cass., 24 gennaio 2007, n. 1564; Cass., 30 aprile 2005, n. 9027), – la stessa parte ricorrente ha ritualmente dedotto e documentato (art. 372 c.p.c.);

3. – il terzo motivo, – che pur prospetta profili di inammissibilità, è destituito di fondamento e va senz’altro disatteso;

3.1 – il motivo si prospetta, innanzitutto, come generico, incentrato, com’è, sulla evocazione di una (indeterminata) “documentazione non meglio specificata dalla quale risulterebbe un presunto maggior debito IMU”, laddove, nella parte in cui viene parzialmente riprodotto (in ricorso), l’accertamento rinvia (inequivocamente) alla rendita catastale dell’unità immobiliare censita in catasto (rendita che, come detto, risultava in contestazione); e, per vero, nemmeno autosufficiente, posto che la Corte ha ripetutamente rilevato che, ai fini della sua autosufficienza, il motivo di ricorso che involga la congruità della motivazione dell’atto impugnato necessariamente richiede che il ricorso per cassazione riporti testualmente i passi della motivazione dell’atto che, per l’appunto, si assumano erroneamente interpretati o pretermessi (v. Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde, ex plurimis, Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., 29 maggio 2006, n. 12786);

3.2 – la Corte, peraltro, ha ripetutamente rilevato (proprio in tema di ICI) che l’obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento deve ritenersi adempiuto laddove il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, – e, quindi, di contestare efficacemente Van ed il quantum dell’imposta, – a tal fine rilevando la puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, e l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, – che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa (v., tra le tante, Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571), nonchè la specifica indicazione (come occorso nella fattispecie, con riferimento alla rendita catastale) del presupposto cui ricondurre la modifica del valore dell’immobile con riferimento ai parametri indicati dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 (Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 17 giugno 2016, n. 12658);

4. – anche il sesto motivo è destituito di fondamento;

4.1 – va premesso, al riguardo, che nella fattispecie, – risultando il dispositivo conforme a diritto (art. 384 c.p.c., comma 4), – rispetto alla denunciata omessa pronuncia si pone (solo) l’esigenza di una correzione della motivazione della gravata sentenza (cui non è di ostacolo il denunciato error in procedendo; v., ex plurimis, Cass., 1 marzo 2019, n. 6145; Cass. Sez. U., 2 febbraio 2017, n. 2731; Cass., 3 marzo 2011, n. 5139; Cass., 1 febbraio 2010, n. 2313; Cass., 28 luglio 2005, n. 15810; Cass., 23 aprile 2001, n. 5962), in quanto la correzione (anch’essa solo in diritto) non implica valutazioni di fatto (v., ex plurimis, Cass., 6 settembre 2017, n. 20806; Cass., 25 ottobre 2013, n. 24165; Cass., 18 marzo 2005, n. 5954; Cass., 16 maggio 1998, n. 4939);

4.2 – come, poi, si è rilevato, secondo un consolidato principio di diritto, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, “l’incertezza normativa oggettiva, che costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, postula una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d’interpretazione normativa, riferibile non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale), e tanto meno all’Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione. Tale verifica è censurabile in sede di legittimità per violazione di legge, non implicando un giudizio di fatto, riservato all’esclusiva competenza del giudice di merito, ma una questione di diritto, nei limiti in cui la stessa risulti proposta in riferimento a fatti già accertati e categorizzati nel giudizio di merito.” (così Cass., 28 novembre 2007, n. 24670 cui adde, ex plurimis, Cass., 1 febbraio 2019, n. 3108; Cass., 23 novembre 2016, n. 23845; Cass., 2 dicembre 2015, n. 24588; Cass., 24 febbraio 2014, n. 4394; Cass., 22 febbraio 2013, n. 4522; Cass., 27 luglio 2012, n. 13457; Cass., 16 febbraio 2012, n. 2192);

– e si è, in particolare, rimarcato, – a riguardo dei cd. fatti indice dell’incertezza normativa oggettiva (v. Cass., 28 novembre 2007, n. 24670 cui adde, ex plurimis, Cass., 12 aprile 2019, n. 10313; Cass., 13 giugno 2018, n. 15452; Cass., 17 maggio 2017, n. 12301), – che concorrono a determinare detta incertezza la ricorrenza di contrasti giurisprudenziali (nella giurisprudenza di legittimità e anche di merito;

cfr. Cass., 23 novembre 2016, n. 23845; Cass., 2 dicembre 2015, n. 24588) ovvero di una pluralità di disposizioni “il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso, per l’equivocità del loro contenuto” (così Cass., 24 febbraio 2014, n. 4394; Cass., 22 febbraio 2013, n. 4522);

4.3 – con riferimento alle (evocate) disposizioni processuali (art. 282 c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 69), qual vigenti al momento in cui l’obbligazione tributaria doveva essere adempiuta (per il periodo di imposta 2013), deve escludersi che sussistessero obiettive condizioni di incertezza normativa quanto alla rendita catastale da prendere in considerazione ai fini dell’adempimento, quella rendita dovendosi individuare (siccome iscritta in catasto) sulla base dell’avviso di accertamento catastale (pur) impugnato, e alcun rilievo potendosi attribuire (a quel momento) ad una pronuncia giudiziale di rideterminazione che non era passata in cosa giudicata nè era immediatamente esecutiva (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 69 bis); imposta, quella, della quale, se corrisposta, la contribuente avrebbe poi potuto richiedere il rimborso (L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 164; L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 724), ed una volta passata in giudicato la pronuncia di rideterminazione della rendita catastale;

5. – l’esame del quarto e del quinto motivo di ricorso, da ultimo, rimane assorbito dalla cassazione dell’impugnata pronuncia con rimessione della causa al giudice del rinvio (davanti al quale le relative questioni potranno essere riproposte);

– i due motivi in questione, difatti, dipendono da accertamenti in fatto che il giudice del gravame non ha compiuto, – essendosi rilevato, erroneamente per quanto sin qui statuito, che “l’eventuale attribuzione di una nuova rendita catastale avrà valore dalla rideterminazione della stessa, ma non certo per il periodo pregresso per il quale andrà applicata la vecchia rendita”, – e risultando, in effetti, controverso, tra le parti, se l’obbligazione tributaria sia stata o meno adempiuta integralmente (anche) in relazione alla rendita catastale rideterminata sulla base dei criteri posti dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza n. 105 del 2013, cit.; pronuncia, questa, che ha rettificato la rendita catastale di Euro 75.320,00 (in relazione ad una galleria di derivazione in pressione e alla finestra di accesso) previa applicazione dei criteri di determinazione del valore fondiario costituiti da “Deprezzamento per sola vetustà 20% motivo impianto recente; Obsolescenza e funzionalità globale 0% – motivo funzionalità normale; – deprezzamento per vetustà tecnologica e funzionale per fabbricati categoria D e E – coefficiente 9%”;

– come, difatti, statuito dalla Corte, la cassazione sostitutiva con giudizio di merito (art. 384 c.p.c., comma 2) presuppone che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ed è, quindi, preclusa qualora i fatti rilevanti per una diversa decisione sul fondamento della domanda o dell’impugnazione non siano stati accertati nel precedente grado di giudizio (Cass., 27 febbraio 2020, n. 5353; Cass., 13 settembre 2013, n. 21045; Cass., 29 gennaio 2007, n. 1887; Cass., 22 maggio 2006, n. 11928; Cass., 14 maggio 2003, n. 7451; Cass., 16 marzo 1996, n. 2238);

6. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione ai motivi di ricorso accolti con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.

PQM

La Corte, accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, rigetta il terzo ed il sesto motivo, assorbiti il quarto ed il quinto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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