Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1570 del 23/01/2018


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Cassazione civile, sez. III, 23/01/2018, (ud. 28/11/2017, dep.23/01/2018),  n. 1573

Fatto

FATTI DI CAUSA

La s.p.a. Poste Italiane si opponeva all’esecuzione promossa nei suoi confronti da L.M. in forza di un’ordinanza di assegnazione pronunciata, il 3 novembre 2010, all’esito di una distinta esecuzione in cui la società era stata terzo pignorato.

A fondamento dell’opposizione deduceva che il L. aveva notificato l’ordinanza in uno al precetto e alle relative spese ivi autoliquidate, e aveva proceduto all’esecuzione nonostante Poste avesse pagato l’importo specificato nell’ordinanza al netto delle spese stesse.

Il giudice di pace di Roma, davanti al quale era stato riassunto il giudizio all’esito della sospensione disposta dal giudice dell’esecuzione, accoglieva l’opposizione.

Il tribunale in sede di appello confermava la decisione osservando che l’ordinanza in parola aveva assegnato un termine di venti giorni per adempiere sicchè, se mai si fosse ritenuto legittimo notificarla unitamente al precetto, non potevano comunque considerarsi dovute le spese ivi autoliquidate, anche tenuto conto che, nel termine sopra menzionato, il debitore aveva spedito un assegno circolare a saldo, potendo quindi ritenersi avesse adempiuto in ottica di diligenza e correttezza.

Avverso questa decisione ricorre per cassazione L.M. affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso la società Poste Italiane.

Il ricorrente ha presentato memoria e il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 474 e 553 c.p.c., posto che il terzo pignorato sarebbe divenuto debitore con la pubblicazione dell’ordinanza, dal che conseguirebbe sia l’illegittimità del termine assegnato nel provvedimento, da considerarsi non apposto, sia il diritto di notificare immediatamente il titolo in uno al precetto.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 1277 c.c., poichè il pagamento era avvenuto con assegno postale vidimato, sicchè il tempo dell’adempimento non poteva coincidere con la spedizione dello stesso ma con il suo incasso che concretizzava la disponibilità della somma dovuta. Con la conseguenza che il precetto sarebbe stato correttamente spiccato in difetto di adempimento.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Come già statuito da Cass., 10/08/2017, n. 19986, vanno richiamati i principi di diritto affermati da Cass. 10/05/2016, n. 9390: 1) l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato, costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo e a favore dell’assegnatario (cfr. Cass. 02/02/2017, n. 2724; Cass. 25/02/2016, n. 3712; Cass. 03/06/2015, n. 11493), ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a legale conoscenza del terzo o dal momento successivo a tale conoscenza che, come nella specie qui in scrutinio, sia specificamente indicato nell’ordinanza di assegnazione. Tale conoscenza, logicamente, potrà avvenire dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, salva la presenza, all’udienza, del terzo davanti al giudice dell’esecuzione che, contestualmente, abbia pronunciato ordinanza di assegnazione, nel rito anteriore alle norme, qui inapplicabili “ratione temporis”, approvate progressivamente con la L. 24 dicembre 2012, n. 288, con il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla L. 12 novembre 2014, n. 162, e, da ultimo, con il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 132. Riforme che, come già rilevato (Cass., n. 9390 del 2016, pag. 16 della motivazione), non hanno ad ogni modo comportato una diversa posizione del “debitor debitoris”, che continua a essere estraneo al processo esecutivo. Anzi, questa estraneità è fisicamente riscontrata dalla oramai normale assenza del terzo all’udienza fissata ex art. 543 c.p.c., n. 4, dovendo il terzo rendere la dichiarazione per iscritto al creditore.

Corollari di tale principio sono i seguenti: 2) il creditore procedente potrà comunicare l’ordinanza di assegnazione al terzo ovvero potrà notificargli lo stesso provvedimento in forma esecutiva; ma, in tale seconda eventualità, non potrà essere contestualmente intimato il precetto, risultando inapplicabile il disposto dell’art. 479 c.p.c., comma 3; 3) se l’ordinanza di assegnazione viene notificata al terzo in forma esecutiva contestualmente all’atto di precetto, senza che gli sia stata preventivamente comunicata nè altrimenti resa legalmente nota l’ordinanza, è inapplicabile l’art. 95 c.p.c., e le spese sostenute per il precetto restano a carico del creditore procedente. Il corrispondente vizio del precetto, per la parte in cui sono pretese tali spese, può essere fatto valere mediante opposizione all’esecuzione, in quanto si contesta il diritto del creditore a procedere esecutivamente per il rimborso delle somme autoliquidate nel precetto.

Anche Cass. 24/05/2017, n. 13112, ha sottolineato, in questo quadro, che l’ordinanza di assegnazione, pur ritenendosi suscettibile di essere notificata unitamente al precetto in quanto titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato, può contenere un termine, decorrente dalla notifica, per effettuare il pagamento, sicchè, in tale ipotesi, il terzo che adempia entro la scadenza non può essere tenuto a sopportare le spese del precetto, ove intimate, perchè superflue e in quanto il credito (se ancora sussistente) non era eseguibile al momento del precetto stesso.

Come sopra già rilevato, il precetto della cui legittimità qui si discorre è stato intimato in forza di un’ordinanza di assegnazione recante un termine dilatorio per l’adempimento al terzo pignorato, con una statuizione non impugnata con il solo mezzo consentito, ovvero l’opposizione agli atti esecutivi.

Al titolo esecutivo giudiziale è dunque correlato l’effetto di conformazione del rapporto obbligatorio al contenuto precettivo del provvedimento, che riguarda non soltanto l’oggetto della prestazione, ma anche le modalità (il verificarsi di condizioni, il decorso del tempo, il compimento di determinate attività) dell’adempimento.

In altri termini, la riconduzione di un provvedimento nell’ambito della categoria dei titoli esecutivi giudiziali di cui all’art. 474 c.p.c., comma 2, n. 1, non si traduce sempre nell’immediata e automatica attribuzione d’idoneità all’attuazione coattiva del diritto ivi accertato, potendo dal tenore dello stesso provvedimento (o in alcuni casi dalla legge: cfr., a titolo di esempio, il cd. “spatium deliberandi” previsto dal D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14 convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30) essere stabilite delle limitazioni o condizioni all’efficacia esecutiva.

E’ tale il significato della previsione del termine per l’adempimento nell’ordinanza di assegnazione “de qua”: una condizione apposta all’esigibilità del credito e all’efficacia esecutiva del titolo, allo scopo (ritenuto dal giudice emittente l’ordinanza e per quanto detto non più discutibile in questa sede) di salvaguardare la posizione del terzo assegnato e di consentirgli l’adempimento spontaneo senza aggravi (quali le spese di precetto) a lui non imputabili.

Pertanto, nel caso di specie, la società, avendo pagato quanto indicato come dovuto nell’ordinanza di assegnazione, non era obbligata per le pretese spese autoliquidate, non essendo spirato il termine per l’adempimento della sua obbligazione al momento del pagamento a mezzo di assegno “circolare”.

Dal che deriva l’infondatezza del motivo, come pure rilevato dal pubblico ministero.

Al contempo deve disattendersi la sollecitazione di rimessione alle Sezioni Unite formulata in memoria da parte ricorrente posto che, come desumibile dalla giurisprudenza sopra richiamata, l’attuale orientamento può dirsi costante e univoco.

2.1. Il secondo motivo è parimenti infondato.

In primo luogo, come visto, al momento della notifica del precetto le spese ad esso relative non potevano essere autoliquidate e non poteva ritenersi sussistente alcun inadempimento. Sicchè l’opposizione era per ciò solo fondata.

Inoltre, la sentenza gravata – non impugnata, per quanto qui ancora possibile, sul punto – ha accertato che la notifica dell’ordinanza in uno al precetto avvenne il 09/12/2010 e l’assegno postale vidimato fu inviato il 21/12/2010 con incasso il 30/12/2010.

Secondo la condivisibile nomofilachia (Cass., Sez. U., 18/12/2007, n. 26617 e succ. conf.), nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a 12.500 Euro o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare. Nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento. Se, invece, il debitore paga con assegno circolare o con altro sistema che assicuri ugualmente la disponibilità della somma dovuta (come nel caso dell’assegno postale vidimato che parimenti vede precostituita la provvista), il creditore può rifiutare il pagamento solo per giustificato motivo che deve allegare e all’occorrenza anche provare; in questo caso l’effetto liberatorio si verifica quando il creditore acquista la concreta disponibilità della somma. Resta fermo che la valutazione del comportamento del creditore va fatta in base alla regola della correttezza e della buona fede oggettiva (cfr., per analogo richiamo alla correttezza e buona fede in punto di tempo dell’adempimento fatto con assegno circolare, anche Cass., 20/06/2011, n. 13482, citata in ricorso, punto 6.2.5. della motivazione: “il tempo dell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria in caso di pagamento a mezzo di assegno circolare va quindi identificato in quello in cui il creditore, che non si dolga dell’imperfezione del mezzo di pagamento o non adduca altri giustificati motivi, riceve, cambiandolo nelle forme prescritte dalla legge ed usando al riguardo l’ordinaria diligenza, il controvalore pecuniario del detto titolo di credito”).

Ciò posto, non risulta violato l’art. 1277 c.p.c., nè la disciplina normativa inerente al tempo della “solutio” implicitamente invocata, poichè il tribunale ha correttamente affermato i suesposti principi (pag. 4 della sentenza gravata), specificando che l’adempimento doveva ritenersi tempestivo “in un’ottica di rispetto dei principi di diligenza e correttezza”. Ciò valutando, evidentemente, alla luce del fatto che non era stato rifiutato il mezzo di pagamento e nè allegata una sua ricezione tardiva, ossia tale da non permettere, usando l’ordinaria diligenza, di ricevere tempestivamente quel controvalore entro il ventesimo e non il ventunesimo giorno.

3. Spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali della controricorrente liquidate in Euro 2.800,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2018

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