Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1570 del 20/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.20/01/2017), n. 1570
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2918-2015 proposto da:
R.M.G., B.G.E., elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA VALSAVARANCHE 46/D, presso lo studio dell’avvocato
CHIARA SANTI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIULIO MOSETTI
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
AGENZIe DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DEII0 STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 96/03/2013 della Commissione Tributaria
REGIONALE, di TRIESTE del 7/10/2013, depositata il 02/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. e disposta la motivazione semplificata, osserva:
1. I ricorrenti propongono unico motivo di ricorso (“violazione di norme di diritto”) per carenza di motivazione dell’avviso impugnato.
2. L’amministrazione controricorrente eccepisce del ricorso per difetto di autosufficienza e la sua infondatezza.
3. Trattandosi di giudizio iniziato successivamente al 4/7/09 (data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009), il ricorso è tardivo, in quanto notificato a mezzo p.e.c. il 3/2/2015 contro una sentenza pubblicata il 2/12/2013 e non notificata, in violazione del termine annuale ex art. 327 c.p.c. vigente ratione temporis, maggiorato di 46 giorni computati ex numerazione dierum (art. 155 c.p.c., comma 1, e L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1).
4. Seguono l’inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017