Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 157 del 08/01/2021

Cassazione civile sez. III, 08/01/2021, (ud. 23/09/2020, dep. 08/01/2021), n.157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31467-2019 proposto da:

D.M.A., elettivamente domiciliato in Sant’Antimo (NA),

via G. Carducci n. 12, presso l’avv. ALESSANDRO DI PALMA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2686/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/09/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, D.M.A., è cittadino della (OMISSIS).

Racconta di essere andato via dal suo paese sia per le condizioni di povertà in cui versava, specie dopo la chiusura della caffetteria in cui lavorava, sia per sfuggire al contagio dell’Ebola, la cui epidemia era in corso in quel momento nella zona d’origine.

Ha chiesto asilo politico e, nel contempo, la protezione del rifugiato, quella sussidiaria e il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La Commissione Territoriale ha negato ciascuna di tali richieste, cosi che avverso tale decisione il ricorrente ha adito il Tribunale di Salerno che pure ha rigettato la domanda.

Infine, la decisione del Tribunale è stata confermata dalla Corte di appello.

D.M.A. ricorre con cinque motivi. Non v’è costituzione del Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata.

La corte ritiene che: non vi sia persecuzione individuale nei riguardi del ricorrente tale da potergli riconoscere lo status di rifugiato; b) non v’ è situazione di generale conflitto armato in (OMISSIS) tale da mettere a rischio la sua incolumità, in caso di rimpatrio, e che, del resto, la stessa emergenza Ebola risulta cessata nel 2016;

ricorrente non dimostra integrazione in Italia, tale da ritenerlo vulnerabile in caso di rientro, anche prescindendo dalla situazione della (OMISSIS) che non presenta ragioni di particolare pericolosità.

Il rigetto delle forme di protezione porta la corte di merito a rigettare anche la richiesta di asilo politico che, secondo i giudici di appello, non è fondata su un autonomo diritto (all’asilo politico, per l’appunto ma è strumentale alla richiesta di quei benefici; ossia l’asilo politico serve a poter rimanere sul territorio nazionale al fine di poter domandare la protezione: rigettata questa, viene meno quello.

Avverso tale rationes decidendi il ricorrente propone cinque motivi di ricorso.

2.- Con il primo motivo si denuncia omesso esame di un fatto rilevante e controverso, ossia l’esame della situazione reale esistente in (OMISSIS) ed il conseguente pericolo che da quella situazione può derivare per la incolumità del ricorrente; fatto decisivo, in quanto, se esaminato a dovere, avrebbe consentito di appurare l’esistenza di conflitti e repressioni militari diffuse nel Paese.

Il motivo è però sia inammissibile che infondato.

E’ inammissibile in quanto la decisione di appello è conforme a quella di secondo grado e dunque la censura di omesso esame non è prospettabile (art. 348 ter c.p.c.).

E’ infondato in quanto la corte ha, di fatto, preso in considerazione la situazione della (OMISSIS) (p. 3) indicando anche le fonti di riferimento (Amnesty International, UNHCR, ed altre).

3.- Con il secondo motivo, si denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

Secondo il ricorrente, la corte non avrebbe usato, come doveva, suoi poteri istruttori per ascoltarlo, disponendo una audizione, e cosi ricavando ulteriori informazioni sulla situazione personale e sulla situazione generale della (OMISSIS), soprattutto relativamente alla ripresa della epidemia dell’Ebola.

Il motivo è infondato.

L’obbligo di approfondimento istruttorio avrebbe dovuto, secondo il ricorrente, rivolgersi a due aspetti: da un lato, la sua situazione personale; per altro verso quella sanitaria del suo Paese.

E tuttavia, quanto alla prima, la corte ha creduto al racconto del ricorrente, senza bisogno di ulteriore istruttoria; quanto alla seconda, ovviamente non era dalla audizione del ricorrente che potessero derivare indicazioni circa la diffusione della epidemia in (OMISSIS): in nessun caso dunque, ammesso che vi fosse obbligo di audizione, può dirsi che ne sia derivato un difetto di istruttoria.

Ove, invece, si volesse sindacare nel merito l’accertamento della corte circa la diffusione della malattia, si tratterebbe di una censura inammissibile trattandosi di accertamento in fatto, non sindacabile, se non sotto il profilo del difetto di motivazione. E tuttavia, la corte ha adeguatamente motivato le ragioni per cui ha ritenuto non più epidemica la diffusione dell’Ebola in (OMISSIS) citando fonti della WHO, da cui risulta una regressione e dunque la scomparsa della epidemia sin dal 2016.

4.- Il terzo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14. Secondo il ricorrente la corte non ha adeguatamente considerato le fonti di conoscenza sulla situazione politico sociale della (OMISSIS), e ciò ai fini della protezione sussidiaria, e dello stato di conflitto armato che la giustifica.

invece, un’ attenta valutazione delle fonti avrebbe portato a ritenere esistente il conflitto armato in (OMISSIS).

Il motivo è infondato.

Si osserva che ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass. 26728/2019).

Il ricorrente non dice quale fonte alternativa a quella cui ha fatto ricorso la corte avrebbe dovuto prendere in considerazione, nè contesta la attendibilità di quella adottata dal giudice di merito.

Inoltre, va ricordato che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. 18306/2019).

E questo criterio è stato seguito dalla corte di merito nell’escludere pericoli in caso di ripatrio.

5.- Il quarto motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 ed è riferito al rigetto della richiesta di protezione umanitaria.

Secondo il ricorrente sussisterebbe una situazione di vulnerabilità sia nella situazione di povertà del ricorrente, non contestata dalla corte, che nella eventualità di un contagio in caso di rimpatrio.

Entrambe queste situazioni avrebbero dovuto indurre la corte a ritenere vulnerabile il ricorrente, dunque a fondare entrambe seri motivi che giustificano la protezione umanitaria.

Il motivo è infondato.

Intanto, ai fini della valutazione della vulnerabilità e comunque della serietà dei motivi necessari a riconoscere la protezione umanitaria vanno seguiti due criteri entrambi necessari: da un lato, il grado di inserimento del ricorrente in Italia, e dunque il godimento di una situazione di integrazione; e, per altro lato, la situazione del paese di provenienza che deve essere tale da far perdere, in caso di rimpatrio, quel livello di godimento dei diritti che l’integrazione in Italia ha assicurato allo straniero (Cass. sez. un. 29459/2019).

La corte di merito, con ratio non censurata qui, ha ritenuto non sufficientemente provato un livello di integrazione rilevante, essendosi il ricorrente limitato ad allegare la partecipazione ad un corso di lingua e un contratto a tempo determinato di lavoro.

Non v’è contestazione su questo aspetto, cosi che si deve ritenere valido l’accertamento della corte circa la mancata integrazione in Italia del ricorrente; in più, con giudizio di fatto motivato adeguatamente, la corte ha escluso sia una situazione di conflitto generalizzato sia che la diffusione dell’Ebola si trovi ancora, o nuovamente, in stato epidemico e dunque tale da mettere a rischio la salute del ricorrente in caso di rimpatrio.

5.- Il quinto motivo denuncia violazione dell’art. 10 Cost. in tema di asilo politico.

Il ricorrente contesta la ratio della decisione impugnata secondo cui l’asilo politico è una situazione strumentale al riconoscimento delle forme di protezione, ed assume che invece, proprio in quanto autonomo diritto, andava valutato a prescindere dal rigetto delle forme di protezione richieste.

Il motivo è infondato.

Infatti, è costante orientamento di questa corte che il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, (Cass. 10686/2012; Cass. 16362/2016; Cass. 11110/2019).

Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2021

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