Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 157 del 05/01/2017
Cassazione civile, sez. II, 05/01/2017, (ud. 24/11/2016, dep.05/01/2017), n. 157
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23587-2012 proposto da:
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II 284, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE MASSIMILIANO DANUSSO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MARIA PAOLA FINOCCHI LECCISI;
– ricorrente –
contro
P.N., M.N., C.L., C.R.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 58, presso lo
studio dell’avvocato FILIPPO CALCIOLI, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso il provvedimento n. 3248/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 19/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/11/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’estinzione del
procedimento per intervenuta rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con atto notificato in data 15 ottobre 2012, Kuwait Petroleum Italia spa ha proposto nei confronti degli intimati di cui in epigrafe ricorso per cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 3248/2011 del 19 luglio 2011.
Gli intimati hanno resistito unitariamente con controricorso.
Il 22 novembre 2016 il difensore di parte ricorrente F.L. ha dato atto di transazione intervenuta tra le parti e ha depositato atto di rinuncia alle domande e all’azione sottoscritto dal legale rappresentante della società ricorrente, nonchè atto di accettazione della rinuncia, con compensazione delle spese di lite, sottoscritta dagli intimati e dal loro difensore.
Nessuno è comparso all’odierna pubblica udienza presso la Seconda sezione.
Per effetto dell’atto di rinuncia depositato, si sono determinate le condizioni per la declaratoria di estinzione del giudizio, giacchè nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso formulata dal ricorrente e accettata da controparte determina senz’altro una pronuncia di estinzione del giudizio (Cass. 19648/05; 25824/14; 3971/15) senza pronuncia sulle spese.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 24 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2017