Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 157 del 04/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/01/2011, (ud. 12/10/2010, dep. 04/01/2011), n.157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.S., rappresentato e difeso, giusta delega in calce al

ricorso, dagli Avv.ti SALERNO Francesco e Francesco Mattarelli,

elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle Muse, 8 presso lo

studio dell’Avv. Angela Ludovica Sirignani;

– ricorrente –

contro

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

domiciliata nei relativi uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 35/24/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano, Sezione n. 24, in data 24.04.2007, depositata il

26 settembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 ottobre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito l’Avv. Roberto Esposito, per delega del difensore del

ricorrente;

Presente, pure, il Procuratore Generale Dott. Pasquale Ciccolo, che

ha concluso in conformità alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 26478/2008 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 35/24/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 24, il 24.04.2 007 e DEPOSITATA il 26 settembre 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello del contribuente e negato il diritto al rimborso, per mancata dimostrazione della insussistenza dei presupposti impositivi.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2000, è affidato ad un mezzo, con cui si deduce violazione dell’art. 111 Costituzione, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 115 c.p.c..

3 – L’Agenzia controricorrente, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato.

4 – Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto (Cass. SS.UU. n. 23732/2007, n. 23153/2007, n. 20360/2007, n. 19892/2007), mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. SS.UU. n. 20603/2007, n. 16002/2007).

4 bis – Si propone di trattare il ricorso in Camera di consiglio e dichiararlo inammissibile, in quanto la formulazione dei motivi non soddisfa i requisiti postulati dall’art. 366 bis c.p.c., dal momento che gli stessi, peraltro non sufficientemente specifici, non si concludono con la esplicita formulazione del quesito, dando risposta al quale la decisione avrebbe dovuto essere cassata in base ad un corrispondente principio di diritto, e, d’altronde, non assolvono all’obbligo di legge in relazione alla doglianza ex art. 360 c.p.c., n. 5.

5 – Va, altresì, rilevato che il mezzo dovrebbe, comunque, essere valutato, sia richiamando quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate (Cass. n. 3680/2007, 3678/2007, n. 3676/2007, n. 3672/2007), sia pure rifacendosi al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la deduzione del vizio di motivazione deve evidenziare l’erroneità del risultato raggiunto dal Giudice del merito attraverso l’allegazione e la dimostrazione dell’inesistenza o dell’assoluta inadeguatezza dei dati che egli ha tenuto presenti ai fini della decisione, o delle regola giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, non potendo limitarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base dei medesimi dati, che si assume erroneamente valutati e di regole di giustificazione prospettate come più congrue (Cass. n. 3994/2005, n. 20322/2005, n. 1170/2004).

6 – La CTR, nel caso, ha ritenuto sussistenti gli elementi indice dell’autonoma organizzazione, nella considerazione che il contribuente non avesse dimostrato la natura delle spese inerenti la produzione e, quindi, opinando, per l’effetto, di non essere stata posta in grado di valutare l’organizzazione dell’attività dichiarata. Motivando nei termini, la CTR ha, in buona sostanza, negato rilevanza probatoria alla documentazione in atti, ritenendola inidonea, da sola, a comprovare l’inesistenza degli elementi indice dell’autonoma organizzazione, non potendosi desumere, in assenza dell’esplicitazione della natura delle spese esposte, la relativa inerenza agli effetti organizzativi; e ciò ha fatto, con ragionamento, sul piano logico-formale corretto.

Le formulate doglianze prospettando una diversa interpretazione della realtà fattuale e dei dati, già acquisiti al processo e considerati, sia pur implicitamente, irrilevanti dai Giudici di merito, senza indicare altri elementi indice pretermessi, ritenuti emblematici, e che avrebbero dovuto indurre ad un diverso decisum, sembrano, allora, porsi in contrasto con i richiamati principi.

7 – Si ritiene, dunque, ricorrere i presupposti per la relativa trattazione in Camera di consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosi una declaratoria di inammissibilità e/o, comunque, il rigetto dell’impugnazione per manifesta infondatezza. Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso, la memoria 06,10.2010 e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide la relazione e che alla relativa stregua, il ricorso va respinto;

Considerato, pure, che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro duemilaseicento, di cui Euro 2.500,00 per onorario ed Euro 100,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente F.S. al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro duemilaseicento, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011

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