Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15699 del 28/07/2016
Cassazione civile sez. I, 28/07/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 28/07/2016), n.15699
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6183-2011 proposto da:
IMPRESA COSTRUZIONI GEOMETRA C.M. (c.f. (OMISSIS)), in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE GORIZIA 22, presso l’avvocato GIUSEPPE
LUDOVICO MOTTI BARSINI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GABRIELE DARA, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CASTELTERMINI;
– intimato –
nonchè da:
COMUNE DI CASTELTERMINI (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro
tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA
CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANTONINO MARIA CREMONA, giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
IMPRESA COSTRUZIONI GEOMETRA C.M.;
– intimata-
avverso la sentenza n. 19/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 18/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/05/2016 dal Consigliere Dott. TERRUSI Francesco;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato GABRIELE DARA che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso principale, il rigetto dell’incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
RENZIS Luisa che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.M. convenne il comune di Casteltermini dinanzi al tribunale di Agrigento per sentirne pronunciare la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla ritardata emissione del certificato di abitabilità di alcuni alloggi di edilizia abitativa.
Il tribunale rigettò la domanda affermando che al comune non era da ascrivere colpa alcuna: il ritardo dei certificati era dipeso dal comportamento dell’attore, che aveva allegato una destinazione urbanistica diversa da quella effettiva ed era stato sottoposto, per questo, a procedimento penale; ne era derivato il sequestro di tutta la documentazione necessaria alla conclusione del procedimento amministrativo sicchè il ritardo era stato infine giustificato dalle cautele imposte in pendenza del procedimento penale.
Il gravame del M. è stato respinto dalla corte d’appello di Palermo, che ha confermato quanto ritenuto dal tribunale a sostegno della affermata insussistenza della colpa del comune nel rilascio dei certificati, ma ha anteposto altresì la considerazione che in ogni caso la domanda di risarcimento dei danni non avrebbe potuto trovare accoglimento, non potendosi configurare un diritto soggettivo del privato al rilascio del certificato di abitabilità e non essendo configurabile il risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi. Per la cassazione della sentenza, depositata il 18-1-2010 e non notificata, M. ha proposto ricorso sorretto da due motivi.
Il comune ha replicato con controricorso.
Le parti hanno depositato una memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorrente denunzia nell’ordine:
(1) violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., e vizio di motivazione, per essersi la corte d’appello di Palermo posta in contrasto con quanto stabilito dalle sezioni unite di questa corte con la nota sentenza n. 500 – 99, in ordine alla piena risarcibilità della lesione dell’interesse legittimo;
(2) violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., e vizio di motivazione per avere la corte d’appello conseguentemente errato nel ritenere assorbita la doglianza relativa alla mancata quantificazione del danno.
2. – Il ricorso è inammissibile in quanto, come già evidenziato, l’impugnata sentenza, certamente erronea nel profilo afferente la affermata non risarcibilità del danno da lesione di interessi legittimi, contiene anche una seconda ratio decidendi.
Tale è quella espressa dal rilievo, in tutto conforme alla conclusione già dal tribunale rassegnata, che nessuna colpa era ascrivibile al comune nel ritardato rilascio della certificazione amministrativa.
Codesta seconda ratio non è stata censurata.
Poichè il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, ma si caratterizza, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata e a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti, ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi (cfr. ex aliis Sez. un. n. 7931-13; Sez. 3^, n. 2108-12; Sez. lav. n. 3386-11; Sez. 3^ n. 13070-07).
Consequenziale è la condanna del ricorrente alle spese processuali.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e maggiorazione di spese generale nella percentuale di legge.
Così deciso in Roma, il nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 24 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016