Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15699 del 23/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 23/07/2020), n.15699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 39-2019 proposto da:

T.R., L.G., rappresentati e difesi dall’avvocato

LUFRANO GIUSEPPE;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il

02/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/02/2020 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

T.R. e l’avvocato L.G. hanno proposto ricorso articolato in unico motivo (1: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 109, 126 e 136, nonchè dell’art. 6 CEDU) avverso l’ordinanza del 3 maggio 2018 resa in sede di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 dal Tribunale di Ancona.

Rimane intimato, senza svolgere attività difensive, il Ministero della Giustizia.

Il ricorrente T.R., ammesso al patrocinio a spese dello Stato dal magistrato competente in un giudizio volto al riconoscimento della protezione internazionale, dopo che il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Ancona ne aveva rigettato la richiesta, aveva proposto opposizione insieme al proprio difensore, avvocato GIUSEPPE LUFRANO, avverso l’ordinanza del 31 luglio 2017 con cui il Tribunale aveva liquidato i compensi spettanti al difensore con decorrenza dall’istanza D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 126. L’ordinanza 3 maggio 2018, pronunciata all’esito dell’opposizione, ha confermato l’interpretazione secondo cui non spettano i compensi per le attività svolte anteriormente all’istanza D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 126, comma 3, rivolta al magistrato, non avendo rilievo l’anteriore istanza proposta al Consiglio dell’Ordine.

I ricorrenti evidenziano l’illegittimità dell’interpretazione secondo cui l’interessato debba farsi carico di tutte le spese di lite successive all’erroneo diniego dell’ammissione deciso dal Consiglio dell’Ordine e però antecedenti all’istanza riproposta dinanzi al magistrato.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso di T.R. potesse essere dichiarato inammissibile e che il ricorso dell’avvocato L.G. potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorso di T.R. va dichiarato inammissibile. Come da questa Corte recentemente ribadito (Cass. Sez. 6 – 2, 11/09/2018, n. 21997) in materia di patrocinio a carico dello Stato, la legittimazione dell’interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del patrocinio a carico dello Stato, o che vi sia stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato, è riconoscibile solo con riferimento all’opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio. Viceversa, sussiste l’esclusiva legittimazione del difensore in proprio per la controversia, quale quella in esame, in tema di liquidazione del compenso a lui spettante (cfr. Cass. n. 10705/2014; Cass. n. 1539/2015; Cass. S.U. n. 26907/2016).

Il ricorso dell’avvocato L.G. è, invece, fondato. Il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 126, al comma 1 dispone: “Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l’istanza di ammissione, il consiglio dell’ordine degli avvocati, verificata l’ammissibilità dell’istanza, ammette l’interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l’interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate”; al comma 3, lo stesso art. 126 aggiunge: “Se il consiglio dell’ordine respinge o dichiara inammissibile l’istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto”. Come da questa Corte già chiarito, con interpretazione che è stata disattesa nel provvedimento impugnato, e che invece va qui ribadita, deve ritenersi che, ove l’istanza di ammissione al

patrocinio a spese dello Stato – respinta o dichiarata inammissibile dal consiglio dell’ordine degli avvocati – sia stata successivamente presentata, sulla base della allegazione delle medesime ragioni e degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e da questo accolta, gli effetti dell’ammissione al patrocinio decorrono dalla data in cui l’istanza è stata presentata al consiglio dell’ordine degli avvocati, sicchè sono a carico dello Stato i compensi e le spese per l’attività di difesa e di rappresentanza in giudizio che medio tempore sia stata espletata in favore della parte poi ammessa al beneficio (Cass. Sez. 2, 04/09/2017, n. 20710).

A differenza di quanto ritenuto dal Tribunale di Ancona, a tale conclusione induce la ratio di garanzia dell’effettività del diritto di azione e difesa in giudizio del non abbiente, sicchè la proposizione dell’istanza di ammissione al magistrato competente per il giudizio, dopo che il consiglio dell’ordine ne abbia dichiarato il rigetto o l’inammissibilità, pur non dando luogo ad un rimedio di carattere impugnatorio, si connota come strumento di controllo e di riesame nei confronti dell’atto del consiglio dell’ordine, volto a rimediare a una deliberazione iniziale errata dell’ordine professionale. Ne consegue che l’accoglimento dell’istanza da parte del magistrato competente per il giudizio non può non avere l’effetto di ripristinare, con portata ex tunc, il diritto al patrocinio a spese dello Stato.

Il ricorso dell’avvocato L.G. va pertanto accolto, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso di T.R., e va cassata l’ordinanza impugnata, con rinvio della causa al Tribunale di Ancona in persona di diverso magistrato, che deciderà uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione nel rapporto tra L.G. e il Ministero della Giustizia, mentre non si provvede in ordine alle spese nel rapporto fra T.R. e l’intimato Ministero, che non ha svolto attività nel giudizio di cassazione. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – da parte del ricorrente T.R. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto (pur essendo la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato: cfr. Cass. Sez. U, 20/02/2020, n. 4315).

PQM

La Corte accoglie il ricorso di L.G., dichiara inammissibile il ricorso di T.R., cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Ancona in persona di diverso magistrato, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione nel rapporto tra L.G. e il Ministero della Giustizia.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente T.R., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA