Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15699 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. III, 02/07/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 02/07/2010), n.15699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6549/2006 proposto da:

V.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CLITUNNO 51, presso lo studio dell’avvocato MAZZA ROBERTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FUNARO Pietro giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSITALIA SPA, in persona del procuratore speciale, Dr. A.

M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAFILE 13, presso lo

studio dell’avvocato DE LUCA MICHELE, rappresentato e difeso

dall’avvocato APA Salvatore giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21/2005 del TRIBUNALE di CROTONE,emessa il

13.1.2005, depositata il 13/01/2005; R.G.N. 177/2003.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/03/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in data 23.9.2000 V.S. conveniva innanzi al Giudice di Pace di Crotone Ina Assitalia s.p.a., in qualità di impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti, alla guida della propria autovettura, in un sinistro stradale causato da altro automobilista rimasto sconosciuto in data (OMISSIS).

L’adito Giudice di Pace, costituitasi la società convenuta, con la decisione in esame n. 467/2002, rigettava la domanda, dichiarando prescritto il diritto al risarcimento dell’istante.

A seguito dell’appello proposto dal V., il Tribunale di Crotone rigettava il gravame, confermando quanto statuito in primo grado; affermava, in particolare, il Tribunale che “ove il procedimento penale sia stato archiviato, come nel caso in esame con provvedimento del 13.5.1997, deve trovare applicazione la prescrizione biennale di cui all’art. 2947 c.c., comma 2. Tale termine biennale è inutilmente decorso. Ed infatti, dagli elementi in atti risulta che l’ultimo atto interruttivo della prescrizione è la lettera datata 29.02.98 inviata dal procuratore del V. all’Assitalia per sollecitare una precedente richiesta di risarcimento dei danni (lettera datata 10.12.96). La suddetta lettera di sollecito, da ritenersi nuovo atto di costituzione in mora, risulta ricevuta dalla società assicuratrice in data 3.02.98, mentre l’atto introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato soltanto in data 2.10.00. Nessuna rilevanza può essere attribuita alle trattative di bonario componimento intercorse tra le parti nel periodo precedente all’introduzione del giudizio”.

Ricorre per cassazione il V. con un unico motivo; resiste con controricorso Assitalia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si deduce “violazione dell’art. 2947 c.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, con conseguente illogicità e contraddittorietà della motivazione”. Si afferma, in proposito che “la sentenza impugnata merita ampia censura nella parte in cui dichiara prescritto il diritto al risarcimento per i danni subiti dall’attore a seguiti dell’incidente del (OMISSIS).

Infatti, il Tribunale, errando, ha ritenuto correttamente applicata la prescrizione biennale di cui all’art. 2947 c.c., comma 2, al fatto illecito per cui è causa”.

Censurabile è la decisione impugnata in relazione alla ritenuta applicazione del termine prescrizionale breve ex art. 2947 c.c., comma 3, alla fattispecie in esame, laddove ritiene equiparabile per l’illecito a rilevanza penale l’archiviazione ad una sentenza irrevocabile.

Conformemente a quanto statuito già da questa Corte (tra le altre, S.U. n. 27/337/2008 e 1346/2009), deve ribadirsi che qualora per un atto illecito, astrattamente configurabile come reato, sìa intervenuto in sede penale decreto di archiviazione, non ne consegue l’applicazione, nel successivo giudizio civile, del termine di prescrizione previsto dall’art. 2947 cod. civ., comma 3. Il decreto di archiviazione, infatti, non può essere equiparato ad una sentenza irrevocabile, perchè a differenza di quest’ultima presuppone la mancanza di un processo, non determina preclusioni di nessun genere nè ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata. Ne consegue che nel caso di specie si applica il termine ordinario di cinque anni ex art. 2947 c.c., comma 1, con decorrenza dal fatto-reato (autonomamente valutabile dal giudice del merito).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese della presente fase, al Tribunale di Crotone in persona di diverso giudice.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

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