Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15698 del 28/07/2016


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Cassazione civile sez. I, 28/07/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 28/07/2016), n.15698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24736/2010 proposto da:

PORTO DI LAVAGNA S.P.A., (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G. PIERLUIGI DA PALESTRINA 55, presso l’avvocato ROSAMARIA MARIANO,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati VITTORIO

DOTTI, AURELIO FAVARO’, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente-

contro

COMUNE DI LAVAGNA, CALA DEI GENOVESI S.P.A.;

– intimati –

Nonchè da:

CALA DEI GENOVESI S.P.A. (p.i. 01720130150), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO 146, presso l’avvocato ERNESTO MOCCI, che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

PORTO DI LAVAGNA S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G. PIERLUIGI DA PALESTRINA 55, presso l’avvocato ROSAMARIA MARIANO,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati VITTORIO

DOTTI, AURELIO FAVARO’, giusta procura in calce al controricorso al

ricorso incidentale;

COMUNE DI LAVAGNA (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PAISIELLO 55,

presso lo studio dell’avvocato FRANCO GAETANO SCOCA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO GHIBELLINI,

giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrenti all’incidentale –

Nonchè da:

COMUNE DI LAVAGNA (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PAISIELLO 55,

presso lo studio dell’avvocato FRANCO GAETANO SCOCA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO GHIBELLINI,

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

PORTO DI LAVAGNA S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G. PIERLUIGI DA PALESTRINA 55, presso l’avvocato ROSAMARIA MARIANO,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati VITTORIO

DOTTI, AURELIO FAVARO’, giusta procura in calce al controricorso al

ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

CALA DEI GENOVESI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 359/2010 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 24/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ROSAMARIA MARIANO che ha chiesto

l’accoglimento del proprio ricorso principale, rigetto degli

incidentali;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale CALA DEI

GENOVESI, l’Avvocato ERNESTO MOCCI che ha chiesto il rigetto del

ricorso principale, l’accoglimento del proprio ricorso;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale COMUNE DI

LAVAGNA, l’Avvocato ALESSANDRO GIGLI, con delega, che ha chiesto il

rigetto del ricorso principale, l’accoglimento del proprio

incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Tra il comune di Lavagna e la CALA DEI GENOVESI s.p.a. venne stipulata, nell’anno 1983, a scopo transattivo, una convenzione attuativa del piano particolareggiato del locale porto turistico. In essa la società si impegnò: (i) a eseguire, secondo le indicazioni progettuali del comune, opere di viabilità e di urbanizzazione primaria per un costo di Lire 2.000.000.000 (art. 2); (ii) a corrispondere al comune un contributo di Lire 3.500.000.000 per oneri di esecuzione di opere di urbanizzazione secondaria attinenti al litorale, compresa la sistemazione di una piastra pubblica, strettamente connesse con quelle assunte da essa Cala (già concessionaria di zona demaniale marittima e di specchi d’acqua destinati ad approdo turistico) (art. 3); (iii) a predisporre uno specifico progetto esecutivo delle aree libere all’interno del porto.

Nell’anno 1986, a seguito di contrasti, la società avviò la prevista procedura arbitrale chiedendo la restituzione della somma di Lire 2.700.000.000 corrisposta al comune ai sensi del citato art. 3 della convenzione, non essendo state eseguite le opere di urbanizzazione previste; chiese inoltre il risarcimento dei danni e chiese altresì che fosse accertata la caducazione dell’obbligo assunto con l’art. 2 del contratto, non avendo il comune approntato e trasmesso neanche la progettazione estimativa ed esecutiva delle opere di viabilità e di urbanizzazione che essa avrebbe dovuto eseguire.

comune resistette opponendo l’inadempimento della società, formulò domande riconvenzionali e chiese infine la condanna della società al versamento della residua somma calcolata in Lire 1.000.000.000.

Il collegio arbitrale, con lodo del 12-3-1987, respinse tutte le domande a eccezione di quest’ultima riconvenzionale.

La corte d’appello di Genova, dinanzi alla quale venne impugnato il lodo, ne dichiarò la nullità e, nel merito, condannò la società al pagamento della somma residua appena detta, relativa alle opere previste dall’art. 3, della convenzione, esonerandola dall’esecuzione di quanto previsto dall’art. 2.

La decisione – basata sull’assunto che le convenzioni urbanistiche non escludevano la potestà del comune di determinarsi diversamente quanto all’assetto del territorio, sicchè l’esecuzione delle opere di urbanizzazione secondaria di cui all’art. 3 non poteva esser ritenuta in correlazione sinallgmatica con l’impegno finanziario assunto dalla società, nè determinativa di posizioni di diritto soggettivo in capo a questa, donde il comune non poteva a sua volta esser considerato inadempiente per non aver eseguito alcune di dette opere (come la piastra pubblica) o rilasciato concessioni in variante per altre – venne cassata dalle sezioni unite di questa corte giusta sentenza n. 8296-95, con rinvio ad altra sezione della stessa corte d’appello. Riassunse la società CALA DEI GENOVESI e il comune di Lavagna si costituì riformulando le difese svolte.

La causa subì due interruzioni: una prima volta, per il sopravvenuto fallimento della società e, una seconda volta, per l’avvenuta omologazione del concordato fallimentare, con assuntore la s.p.a. PORTO DI LAVAGNA. Venne riassunta entrambe le volte dal comune.

In ultimo, oltre all’assuntore del concordato, si costituì anche la società CALA DEI GENOVESI, tornata in bonis.

La corte d’appello di Genova, con sentenza in data 24-32010, non notificata, dichiarò la carenza di legittimazione di CALA DEI GENOVESI s.p.a., atteso che il curatore del di lei fallimento era subentrato nella concessione demaniale e aveva ceduto tutte le attività all’assuntore del concordato (PORTO DI LAVAGNA s.p.a.), che aveva acquisito la facoltà di chiedere il subentro nella concessione; rigettò peraltro le domande proposte da quest’ultima; compensò le spese dei pregressi giudizi nel rapporto tra la società CALA DEI GENOVESI e il comune; condannò invece le due società, in solido tra loro, a rifondere al comune le spese del giudizio di rinvio.

In sintesi la corte d’appello, premessa l’inesistenza di vincoli valutativi a tal riguardo discendenti dalla sentenza di cassazione, ritenne che la mancata realizzazione della piastra pubblica non aveva costituito inadempimento del comune alle obbligazioni sorte dalla convenzione e che non poteva ritenersi provato un asserito inadempimento neppure in rapporto alle altre opere di urbanizzazione secondaria.

Addebitò invece a CALA DEI GENOVESI di aver promosso il giudizio arbitrale dopo soli tre anni dalla convenzione, e cioè in un tempo assai ristretto. Difatti era da tenersi in conto che il piano particolareggiato (accertato nel 1991 e la cui scadenza peraltro neppure avrebbe avuto effetti sull’adempimento) aveva validità decennale e che non era stato stabilito alcun termine convenzionale; inoltre che la stessa Cala non aveva provveduto, in base al contratto, a pagare l’integrale controprestazione, nè aveva messo in mora l’ente pubblico. Infine l’attività documentata dal comune – e non contestata dalla società – aveva rappresentato prova di un complessivo comportamento volto, negli anni, all’adempimento, ma ostacolato da carenze imputabili alla società, la quale aveva omesso di porre in essere, o aveva realizzato in modo inidoneo, le opere preventive rispetto a quelle di competenza comunale.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. PORTO DI LAVAGNA, articolando tre motivi.

La società CALA DEI GENOVESI si è costituita con controricorso, articolando quattro motivi di ricorso incidentale.

Il comune di Lavagna ha resistito con controricorso, deducendo un motivo di ricorso incidentale.

Sia la ricorrente principale, sia il comune hanno notificato controricorsi in replica al ricorso incidentale e, infine, depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo del ricorso principale la società PORTO DI LAVAGNA deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 384 e 324 c.p.c., e art. 2909 c.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su punto controverso decisivo.

Censura la sentenza per aver violato quanto stabilito in quella di cassazione e rimesso in discussione l’inadempimento del comune che, invece, la Cassazione aveva accertato a presupposto della sua pronuncia; nonchè per aver fondato l’esclusione di tale inadempimento sui medesimi argomenti che già erano stati ritenuti inadeguati a sorreggere la precedente decisione d’appello.

Censura inoltre,la sentenza per essersi discostata da accertamenti coperti da giudicato interno, avendo fatto leva sulla mancanza di un termine per le obbligazioni del comune, discendenti dall’art. 3 della convenzione, che, tuttavia, con statuizione coperta da giudicato, non era stata ritenuta rilevante per escludere l’inadempimento.

Col secondo motivo la società ulteriormente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1183, 1218, 1453, 1460 e 2697 c.c., nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione su punto controverso decisivo, non avendo in ogni caso la sentenza considerato che la mancanza di un termine convenzionale non era di ostacolo a configurare l’inadempimento, essendo mancato finanche l’inizio di esecuzione della prestazione, che invece avrebbe dovuto essere immediato o quanto meno coincidente coi primi pagamenti eseguiti dalla società. La quale, nei tre anni successivi alla stipula, e prima di dar corso all’arbitrato, aveva già versato ben 2.700.000.000 di Lire sui 3.500.000.000 previsti, mentre il comune non aveva neppure dato inizio alle opere di cui all’art. 3 della convenzione.

La previa costituzione in mora, dalla legge stabilita a diversi effetti, non potevasi ritenere condizione necessaria ai fini della risoluzione per inadempimento, anche considerandosi che equivalente della costituzione in mora era stata la, proposizione della domanda dinanzi agli arbitri.

L’impugnata sentenza infine avrebbe mancato di effettuare una doverosa analisi comparativa dei contrapposti asseriti inadempimenti nell’affermare il non integrale pagamento, da parte di CALA DEI GENOVESI, del contributo di Lire 3.500.000.000, atteso che tale obbligo era stato comunque assolto – come detto – per circa il 75 %, a fronte della inesistenza di idonee prestazioni del comune.

Col terzo motivo, la ricorrente principale denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1458 e 1459 c.c., e l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza nella parte riferita a una presunta possibilità di coinvolgimento nella domanda di risoluzione (peraltro respinta) dell’intero rapporto contrattuale.

2. – Il ricorso incidentale di CALA DEI GENOVESI s.p.a. è affidato a quattro mezzi.

Col primo di questi, si deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., artt. 130, 131 e 132, artt. 81, 100 e 115 c.p.c., nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su punto decisivo, per avere la sentenza escluso la legittimazione attiva di essa CALA DEI GENOVESI, tornata in bonis.

Coi restanti tre mezzi vengono formulate, sul presupposto della legittimazione a impugnare, censure identiche a quelle di cui al ricorso principale.

3. – Infine, con l’unico motivo dei ricorso incidentale il comune di Lavagna denunzia la violazione dell’art. 112 c.p.c., essendo stata dalla corte d’appello omessa la pronuncia sulla domanda afferente l’obbligo della società CALA DEI GENOVESI, ovvero della società PORTO DI LAVAGNA, di corrispondere la residua somma di Lire 1.000.000.000 in base all’art. 3, lett. a), della convenzione più volte citata.

4. – Tali essendo nel complesso le doglianze devolute a questa corte, va anteposto, innanzi tutto, l’esame del ricorso incidentale di CALA DEI GENOVESI, giacchè il primo motivo di questo ricorso pone una questione di legittimazione astrattamente (e specularmente) incidente anche sulla posizione della ricorrente principale PORTO DI LAVAGNA s.p.a..

Il ricorso incidentale di CALA DEI GENOVESI va disatteso per la ragione che segue.

L’impugnata sentenza ha accertato che all’attivo fallimentare era stata acquisita anche la concessione demaniale e che, a seguito del concordato, tutte le attività del fallimento erano state cedute all’assuntore. Nel primo motivo del suo ricorso, la società CALA DEI GENOVESI obietta che rispetto al provvedimento amministrativo concessorio non erano ipotizzabili accordi tra le parti e tanto meno eventi di successione a titolo particolare, sicchè gli effetti del rapporto concessorio sfuggivano all’accordo stipulato in sede concordataria, essendo collocabili in ambito pubblicistico e perciò indisponibili.

In contrario può osservarsi che questa corte, esaminando in separato contesto il medesimo problema del rapporto tra la concessione demaniale di cui è causa e l’acquisizione alla massa fallimentare, nonchè il problema del rapporto tra tale acquisizione e il concordato fallimentare con assuntore, ha già chiarito che per effetto della dichiarazione di fallimento, fatte salve le ipotesi di cui alla L. Fall., art. 46, e l’applicazione di normative particolari di diritto amministrativo in materia, tutte le attività del fallito vengono acquisite alla massa, ivi comprese le situazioni di interesse legittimo nei confronti della p.a., ovvero di diritto acquisite per effetto di provvedimenti amministrativi (v. Sez. 1^ n. 12140-09). E non fanno eccezione quelle che sorgono dalla concessione dei beni del demanio marittimo.

Non v’è dunque necessità di accertamento da parte degli organi fallimentari o di indicazione specifica da parte della sentenza di omologazione del concordato, in quanto l’interesse pubblico risulta tutelato dal potere dell’amministrazione di disporre la revoca o la decadenza della concessione, ai sensi degli artt. 42 e 47 c.n., e, in caso di vendita o di esecuzione forzata, di dare o non dare il gradimento al subentro nella concessione da parte dell’acquirente o dell’aggiudicatario delle opere o degli impianti costruiti dal concessionario, senza bisogno del consenso di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 46 c.n., comma 2.

Poichè la sentenza di omologazione del concordato, che abbia disposto la vendita di tutti i beni inventariati, costituisce titolo diretto e immediato del trasferimento dei beni del fallimento nel patrimonio dell’assuntore, segnandone, conseguentemente, il dies a quo, discende che l’individuazione dei beni ceduti a questi deve essere effettuata con esclusivo riguardo a quanto era stato disposto nel titolo di omologazione, stante che a esso conseguiva un giudicato preclusivo di distinte possibilità argomentative nel rapporto tra il fallito e l’assuntore.

Pertanto il primo motivo del ricorso incidentale di CALA DEI GENOVESI va rigettato e ciò determina l’inammissibilità di tutti i restanti (peraltro costituenti riedizione mera della tesi della ricorrente principale), per difetto di legittimazione.

5. – Può essere a questo punto esaminato il ricorso principale.

Il primo motivo del ricorso principale è fondato.

Molte volte questa corte ha precisato che, ove si abbia la cassazione della sentenza di merito con rinvio, per violazione di norme di diritto, la pronuncia della corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo al principio giuridico enunciato, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione e senza possibilità di estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia. Tali questioni formano, invero, oggetto di un giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità (v. tra le tante Sez. 5^ n. 20981-15; Sez. 3^ n. 3458-12; Sez. lav. n. 17353-10).

Ebbene, con la sentenza delle sezioni unite n. 8296-95, da cui originava il giudizio di rinvio, erano stati individuati due profili di cassazione, afferenti l’uno alla violazione di norme di diritto e l’altro al vizio della motivazione.

La questione già in quella sede atteneva alla qualificazione del comportamento del comune come inadempimento o meno agli obblighi assunti con la convenzione.

A monte della duplice censura era stato esplicitamente messo in relazione sinallagmatica il contributo della società per la realizzazione delle opere indicate nella convenzione (art. 3) e la realizzazione, da parte del comune, di quelle specifiche opere, pure nella convenzione descritte, per l’attuazione del piano particolareggiato.

Hanno affermato le sezioni unite che: “a titolo di contributo per la realizzazione delle opere indicate in convenzione, la controparte privata, al posto della preesistente e predisposta parametrazione, si obbliga al pagamento di una somma (..) acquisendo il diritto all’adempimento (..) da parte della pubblica amministrazione delle opere descritte per l’attuazione del piano particolareggiato relativo al porto”; “con la conseguenza che la facoltà residuale che il comune di Lavagna si è riservato nel predetto accordo pattizio di realizzare, in sostituzione degli interventi sopra descritti, altre opere di urbanizzazione a sua discrezione, non comporta (..) la possibilità di realizzare un pronto soccorso comprensoriale (..), in quanto la prevista facoltà discrezionale non può che esercitarsi come variante nell’ambito del piano particolareggiato, oggetto dell’assetto degli interessi delle parti mediante la ricordata convenzione”.

Fermo che le opere sopra dette non erano state eseguite, le sezioni unite hanno quindi attribuito all’inerzia dell’ente la qualificazione di inadempimento: “di fronte a queste considerazioni la mancanza di una correlazione temporale tra le reciproche obbligazioni nulla toglie all’inadempimento dell’amministrazione che di fronte al pagamento di 2.700 milioni sui 3.500 previsti si trincera dietro un intervento del tutto estraneo all’esecuzione del piano particolareggiato, quale il pronto soccorso a servizio del bacino comprensoriale connesso con il presidio ospedaliero”.

In ordine invece alla questione relativa alla realizzazione della passerella di collegamento (peraltro affermata come non prevista in convenzione) le sezioni unite – sul presupposto che fosse stato “testualmente sancito l’obbligo del comune di realizzare la piastra stessa” – hanno ritenuto contraddittoria la motivazione della sentenza allora impugnata in quanto “da un lato si afferma (..) che l’allestimento della piastra di uso pubblico dovrà in ogni caso essere eseguita dal comune (art. 3, comma 2 convenzione) e, dall’altro, si esonera il comune da ogni responsabilità, postulando un non previsto obbligo contrattuale a carico della società che oltre a versare 3.500 milioni avrebbe dovuto realizzare una passerella (..)”.

Da tanto chiaramente discende che, cassata la sentenza originaria, il consequenziale rinvio era stato ordinato sul presupposto non più contestabile che la condotta del comune, inerte rispetto al facere stabilito dalla norma convenzionale, costituisse, in vista delle statuizioni che si richiedevano, inadempimento.

6. – L’impugnata sentenza, con una capziosa e del tutto arbitraria scissione dei concetti, tesa a circoscrivere la portata dell’affermazione nel senso che “la realizzazione del pronto soccorso non poteva costituire adempimento dell’obbligo assunto con l’art. 3 della convenzione” senza tuttavia costituire anche inadempimento tout court (o inadempimento che giustificasse la risoluzione contrattuale), ha invece – e in sostanza – finito col negare quel medesimo presupposto.

Così decidendo il giudice di rinvio ha eluso il vincolo discendente dal principio di diritto, non avvedendosi o non considerando di essere stato investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione. Sicchè non poteva egli riesaminare in alcun modo nè le questioni già decise nel senso dianzi detto, nè gli antecedenti logici e giuridici delle medesime e neppure la situazione di fatto sulla cui base il principio era stato fondato, qualunque fosse il livello di condivisione di ciò che era stato accertato o, appunto, presupposto.

Soprattutto non poteva ritenere solo asserito o non provato l’inadempimento del comune in base alle considerazioni – non si comprende in qual senso rilevanti – circa l’avvenuta proposizione del giudizio arbitrale dopo soli tre anni dalla convenzione e la mancanza di un previo atto di costituzione in mora a fronte di termini di adempimento dalla convenzione asseritamente non emergenti.

Nè il giudice di rinvio, rispetto alla specifica opera consistente nella realizzazione della piastra pubblica, poteva riqualificare la comportamento del comune come “volto all’adempimento ma ostacolato dalla (..) carente attività da parte della società concessionaria”, in quanto a suo dire omissiva rispetto a propri obblighi attinenti a non meglio indicate opere da essa realizzate. Invero dalla sentenza di cassazione emerge che anche quell’opera era stata contemplata nell’ambito dell’art. 3 della convenzione (e v. del resto l’integrale trascrizione della clausola eseguita dalla ricorrente principale). E la relazione sinallgmatica era da apprezzare in relazione al mero pagamento del contributo della società per le opere di urbanizzazione secondaria alla cui esecuzione si era obbligato il comune.

Tali erano i presupposti messi al fondo della sentenza di cassazione, sicchè da ogni punto di vista l’impugnata sentenza ha disatteso la decisione da cui era scaturito il giudizio di rinvio.

7. – Ovvio è allora l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, e ciò determina l’assorbimento del secondo.

Il terzo motivo è invece inammissibile perchè non calibrato su una ratio decidendi.

L’impugnata sentenza, affermando che il rigetto della domanda doveva conseguire all’inesistenza dei presupposti della risoluzione, ha svolto anche la seguente considerazione: “forse, proprio il concatenarsi di situazione regolamentate dalla convenzione e la realtà della concessione relativa al porto turistico di Lavagna potrebbero spiegare, con il disinteresse della parte, la mancata proposizione della domanda di risoluzione, che avrebbe necessariamente coinvolto l’intero rapporto contrattuale”.

La ricorrente, nel terzo motivo, obietta che la domanda proposta dalla società CALA DEI GENOVESI era stata riferita unicamente alle previsioni convenzionali ex art. 3, avendo inteso privare di effetti l’obbligazione di pagamento posta a proprio carico per l’importo di Lire 3.500.000.000 e a ottenere, di conseguenza, la restituzione della somma già pagata. La constatazione della frazionabilità della convenzione e la conseguente possibilità di una risoluzione parziale, messe in discussione dalla sentenza di rinvio, non erano state neppure dedotte nelle precedenti fasi, sicchè la questione posta a base della domanda principale, vale a dire della scindibilità e autonomia delle singole obbligazioni, dovevasi ritenere coperta da giudicato interno.

In verità l’argomentazione della ricorrente è del tutto irrilevante, e la censura conseguentemente inammissibile, giacchè il passaggio dianzi citato della corte d’appello di Genova non può considerarsi integrativo di una ratio decidendi, essendosi in presenza di una mera considerazione astratta e possibilistica, di ordine solo teorico.

8. – Va considerato assorbito anche il ricorso incidentale del comune, nel quale si lamenta un’omissione di pronuncia in relazione alla domanda da esso comune formulata per l’adempimento integrale degli avversi obblighi di pagamento nascenti dalla convenzione.

La statuizione di tale domanda presuppone invero la verifica degli effetti dei reciproci inadempimenti, nel contesto di una valutazione complessiva che va rimessa, ancora una volta, al giudice del merito, in esatta continuità con la decisione n. 8296-95 delle sezioni unite.

L’impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio alla corte d’appello di Genova, la quale rinnoverà l’esame della controversia attenendosi a quanto sopra esposto e provvedendo anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbito il secondo motivo e assorbito il ricorso incidentale del comune; dichiara inammissibile il terzo motivo del ricorso principale; rigetta il primo motivo del ricorso incidentale di CALA DEI GENOVESI s.p.a. e dichiara inammissibili i restanti motivi del ricorso detto; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Genova.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016

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