Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15698 del 02/07/2010
Cassazione civile sez. III, 02/07/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 02/07/2010), n.15698
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 3769/2006 proposto da:
D.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE DELLE MILIZIE 9, presse lo studio dell’avvocato SODAMI Paolo
Angelo, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
A.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell’avvocato LUCCHESI Fabio
Giuseppe, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
FALCUCCI VINCENZO, con procura speciale del Dott. Notaio Valerio
PANTANO di Civitavecchia del 22/03/2010, rep. 62726;
RAS SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA
38, presso o studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
ASSITALIA SPA, (OMISSIS), Le Assicurazioni d’Italia,
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 87,
presso lo studio dell’avvocato SEMINAROTI ALDO, che lo rappresenta e
difende, con procura speciale del Notaio Dott. Francesco Maria
Sirolli Menoaro Pulieri in CIVITAVECCHIA, del 20/04/2007.
OSPEDALE PEDIATRICO (OMISSIS), in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FEDERICO CONFALIERI 1, presso lo studio dell’avvocato MARCHIONE
MAURO, che lo rappresenta e difende giusta comparsa di costituzione;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 5391/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
Sezione Prima Civile, emessa il 10/06/2004, depositata il 20/12/2004;
R.G.N. 5741/2002.
adita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza de
25/03/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;
udito l’Avvocato Giulia BASILE per delega avv. Paolo Angelo SODANI;
udito l’Avvocato Silvia CAPANNI per delega avv. Aldo SEMINAROTI;
udito l’Avvocato Giorgio SPADAFORA;
adito l’Avvocato Vincenzo EALCUCCI per procura speciale del 22.3.2010
del Notaio in Civitavecchia, Valerio avv. PANTANO.
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto de
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D.R. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma l’Ospedale (OMISSIS) ed A.E. per sentirli condannare al risarcimento dei danni da lei subiti a seguito delle errate cure prestatele nel periodo (OMISSIS) e dell’intervento chirurgico, effettuato il (OMISSIS).
Deduceva che a) nel (OMISSIS) era stata visitata, presso una clinica privata, dal convenuto A. che le aveva diagnostico una grave scoliosi che rendeva urgente un intervento chirurgico, assicurandole il buon esito; b) dal (OMISSIS) era stata ricoverata presso il nosocomio convenuto (aveva corrisposto all’ A. L. 5.000.000 per essere da lui operata presso una struttura pubblica anzichè presso una clinica privata) per accertamenti diagnostici e le era stato confezionato un gesso di elongazione ma non era stata eseguita l’operazione, essendole stata diagnosticata da altro medico la sindrome di Behcec; c) nuovamente ricoverata, le era stato rimosso e sostituito il gesso e solo il (OMISSIS) era stata sottoposta all’intervento chirurgico più volte rinviato; d) nel corso dello stesso il convenuto, A. aveva modificato il programma operatorio preventivato; e) dopo l’intervento la sindrome dolorosa era aumentata.
Entrambi i convenuti si costituivano e veniva chiamata in giudizio l’Assitalia Le Assicurazioni d’Italia s.p.a., compagnia assicuratrice dell’ospedale, che chiedeva dichiararsi inoperante la garanzia in questione e interveniva anche la Ras s.p.a. (compagnia assicuratrice con cui era assicurato l’ A.).
Con sentenza in data 8.5.2001, il Tribunale di Roma rigettava sia la domanda attrice che quella della compagnia assicurativa.
Proponeva appello la D. e la Corte d’Appello di Roma, con la decisione in esame, depositata in data 20.12.2004, rigettava il gravame; affermava in particolare la Corte territoriale che “è vero che è stato ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 9705/97, in tema di chirurgia estetica laddove il paziente certamente non ha una necessità di sottoporsi all’intervento) che, per aversi il ed.
consenso informato, è necessario che il professionista informi il paziente dei benefici, delle modalità dell’intervento, delle eventuali possibilità di scelta tra diverse tecniche operatorie e, infine, dei rischi prevedibili in sede postoperatoria, ma ciò non significa che debba addentrarsi nei dettagli della tecnica prescelta e, quindi, informare il paziente di variazioni sul piano operativo del programma operatorio, ferma restando la tecnica concordata”.
Ricorre per cassazione la D. con quattro motivi e resistono con autonomi controricorsi l’Assitalia, l’Ospedale pediatrico (OMISSIS), A.E. e la Ras (quest’ultima ha altresì depositato memoria).
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione alle espletate consulenze in sede di giudizio penale nonchè alla sentenza di proscioglimento in tale giudizio su cui la sentenza impugnata ha fondato la propria decisione.
Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 1218, 2729, 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., là dove la Corte d’Appello ha ritenuto non allegata da parte dell’odierna ricorrente la prova della proposta domanda, stante la natura contrattuale della responsabilità dell’ A..
Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 2 e 32 Cost., e relativo difetto di motivazione, là dove sì afferma che le intervenute variazioni nell’intervento chirurgico non necessariamente dovevano essere comunicate alla paziente.
Con l’ultimo motivo si deduce difetto di motivazione della Corte d’Appello “là dove ritiene di non dover pronunciarsi sull’ultimo motivo di gravame per l’estrema genericità consistita nel non aver espressamente indicato i punti dove le consulenze divergano e quali siano i reali contrasti”.
Meritevole di accoglimento è il terzo motivo di ricorso mentre infondati sono gli altri motivi.
Errata è infatti la decisione impugnata nel punto in cui ritiene che le variazioni del programma operatorio non dovessero essere comunicate alla odierna ricorrente, riguardando il consenso informato “la tecnica concordata”.
A parte la genericità e l’insufficienza motivazionale di detto assunto, tale da non far comprendere la ratio decidendi in base alla quale ha escluso la responsabilità dell’ A., pur non avendo correttamente ed esaustivamente informato la paziente delle modalità di intervento, deve ribadirsi in proposito quanto già statuito da questa Corte (tra le altre, Cass. n. 10741/2009 e n. 24791/2008), secondo cui il professionista sanitario ha l’obbligo di fornire tutte le informazioni possibili al paziente in ordine alle cure mediche o all’intervento chirurgico da effettuare, tanto è vero che deve sottoporre al paziente, perchè lo sottoscriva un modulo non generico, dal quale sia possibile desumere con certezza l’ottenimento in modo esaustivo da parte del paziente di dette informazioni.
Inammissibili sono, poi, i primi due motivi in quanto vertenti su dati documentali (come le espletate consulenze in sede penale) e probatori non ulteriormente censurabili nella presente sede di legittimità e su cui la Corte territoriale ha fornito sufficiente e logica motivazione ed altresì inammissibile è l’ultima censura perchè priva del requisito di autosufficienza.
In relazione all’accoglimento di detto terzo motivo, in sede di rinvio la Corte di merito dovrà attenersi al seguente principio di diritto: il medico-chirurgo viene meno all’obbligo a suo carico in ordine all’ottenimento del c.d. consenso informato ove non fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l’intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta gli altri;
cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010