Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15697 del 28/07/2016


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Cassazione civile sez. I, 28/07/2016, (ud. 19/01/2016, dep. 28/07/2016), n.15697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Equitalia Marche s.p.a., in persona dei l.r.p.t., rappr.ta e difesa

dagli avv.ti Graziano Pambianchi e Ulderico Iacopini, elett. dom.

presso in Roma, Lungotevere Flaminio n. 44 presso lo studio

dell’avv.ssa Marta Lettieri, come da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

Fallimento Tecnocable s.r.l in liquidazione, in persona del curatore

rag. G.F., rappr.to e difeso dagli avv.ti Claudio Ascoli e

Carolina Valensise, elett. dom. presso loro studio di quest’ultima

in Roma, via Monte delle Gioie n. 13, come da procura in calce

all’atto;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto del tribunale di Ancona, sez. 2^

civile, emesso in data 8 luglio 2010 nel procedimento nrg 1573/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 19 gennaio 2016 dal Presidente relatore Dott. Di Palma

Salvatore;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott.

SALVATO Luigi che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato in cancelleria il 19 luglio 2010 il Tribunale di Ancona riformava parzialmente il decreto emesso dal giudice delegato del fallimento Tecnocable s.r.l. in liquidazione, ammettendo il credito della s.p.a. Equitalia Marche in chirografo quanto ad Euro 896.674,28 e in privilegio quanto a Euro 434.640,90.

Rilevava il tribunale, in relazione alla richiesta di riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2752 c.c., comma 1, relativamente al credito vantato dalla società Equitalia Marche per Euro 305.413,56, che la domanda non poteva essere accolta in quanto la relativa documentazione probatoria non poteva ritenersi tempestivamente allegata in atti. Invero, a parere del Tribunale, nel procedimento di opposizione allo stato passivo la produzione di documenti anche diversi e ulteriori rispetto a quelli già allegati nella fase di esame dello stato passivo sarebbe ammissibile a condizione che il deposito avvenga contestualmente alla presentazione del ricorso in opposizione e che inoltre i documenti siano riferibili alla domanda originariamente proposta in quella sede, dovendo peraltro anche in quest’ipotesi essere giudicati indispensabili ai fini del giudizio. Ne derivava l’inammissibilità della produzione documentale effettuata dall’odierna ricorrente in quella fase, in quanto tardiva, non essendo stata la documentazione prodotta insieme al ricorso e non risultando dedotto alcun motivo afferente all’impossibilità di aver potuto procedere prima al deposito per motivi non imputabili all’opponente.

Avverso il decreto la società Equitalia Marche p.a. propone ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, cui resiste la curatela del fallimento Tecnocable s.r.l. in liquidazione.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso la società Equitalia Marche p a impugna il decreto del Tribunale di Ancona deducendo violazione e falsa applicazione di legge per avere il tribunale ritenuto tardiva e quindi inammissibile la produzione della documentazione con cui essa ricorrente intendeva provare la natura privilegiata del proprio credito per un totale di Euro 305.413,56, di cui aveva chiesto invano l’ammissione allo stato passivo.

A parere della ricorrente, la brevità del termine per proporre opposizione allo stato passivo non le avrebbe consentito di venire in possesso dei documenti probatori in tempo utile per sostenere la propria domanda. Sotto altro concorrente profilo, in ogni caso, la parte del credito chiesta in privilegio doveva considerarsi una frazione del credito già ammesso dal Tribunale in via chirografaria per il totale importo di 896.674,28, di talchè la produzione documentale non aveva alcun carattere di novità rispetto a quella originariamente effettuata, limitandosi ad una specificazione di quanto originariamente prodotto.

Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso e di inesistenza della notificazione del controricorso, quest’ultima sollevata dalla ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c..

Con riferimento alla eccepita inammissibilità del ricorso, rileva la Corte che il motivo di ricorso, pur effettivamente privo del riferimento ai parametri dell’art. 360 del codice di rito asseritamente violati, contiene tuttavia argomenti sufficienti a far comprendere il thema disputandum e consente pertanto alla Corte l’individuazione delle norme e dei principi di diritto che si pretendono violati, sottraendosi perciò alla sanzione di inammissibilità (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3^, sentenza 7 novembre 2013, n. 25044). Infatti la ricorrente deduce l’illegittimità della sentenza sotto due diversi profili. In via principale si duole della dichiarazione di inammissibilità della produzione documentale effettuata nel corso della fase di opposizione allo stato passivo. Sotto diverso profilo, eccepisce la carenza di novità della produzione documentale atteso che essa avrebbe dovuto ritenersi solo una specificazione probatoria di quanto già originariamente documentato con riferimento all’ammissione del complessivo credito vantato nei confronti della società fallita.

Quanto alla eccepita inesistenza della notificazione del controricorso, essa si basa sulla deduzione della ricorrente secondo cui sarebbe stata effettuata a mani di persona qualificatasi al servizio del domiciliatario, quando in realtà non vi sarebbe alcuna relazione tra il procuratore della ricorrente e il soggetto indicato nella relata di notificazione. Osserva la Corte che l’eccezione va respinta, atteso che la qualifica attribuita nella relata di notifica al destinatario ricevente l’atto è fidefacente fino a querela di falso e che, in difetto di deduzione e prova della proposizione dell’incidente di falso, essa deve presumersi veritiera e, come tale, idonea a far ritenere valida la notificazione (cfr. Cass., Sez. 3^, Sentenza n. 2421 del 04/02/2014). Il ricorso, pur ammissibile, è infondato.

Rileva la Corte, quanto alla questione della tempestività della produzione documentale in fase di opposizione allo stato passivo, che, come anche di recente ribadito da questa stessa sezione (cfr. Cass. Sez. 1^, sent. n. 25174/2015), a mente della L.Fall., art. 99, comma 2, n. 4, l’opponente non deve solamente indicare nel ricorso i documenti di cui intende avvalersi, ivi compresi quelli già prodotti nel corso della fase di verificazione dello stato passivo, ma deve provvedere a depositarli in cancelleria almeno contestualmente al deposito del ricorso conseguendone, in ipotesi di deposito successivo a tale termine, ed anche a prescindere dall’eccezione di controparte, la decadenza dalla facoltà di produzione. Nel caso di specie la ricorrente ha pacificamente depositato la documentazione asseritamente relativa alla prova della natura privilegiata di parte del credito solo durante la fase di opposizione e dopo il deposito del relativo ricorso. Ne consegue che correttamente il Tribunale ne ha rilevato l’inammissibilità.

Quanto al diverso profilo della mancanza di novità della produzione medesima, rileva la Corte che la questione dedotta non afferisce alla valutazione della correttezza del ragionamento effettuato dal giudice di merito, ma pretende di introdurre nella presente fase di legittimità la questione della sufficienza della documentazione prodotta originariamente a garantire la collocazione privilegiata del credito nello stato passivo, asserendo che l’ulteriore documentazione prodotta nella fase di opposizione sarebbe stata solo una specificazione di quanto già documentato. In tali termini la questione appare del tutto nuova e come tale inammissibile.

E’ appena il caso di rilevare che, al contrario, ove se ne dovesse ritenere l’autonoma rilevanza ai fini della prova di diversa collocazione del credito, tornerebbe preliminare la valutazione della tempestività del deposito della relativa documentazione, di cui si è già detto in precedenza.

Dalle considerazioni che precedono emerge quindi la correttezza della motivazione impugnata e consegue quindi il rigetto del ricorso.

Le spese del grado seguono la soccombenza.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore della resistente delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 6.200,00 (di cui euro 200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2016

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