Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15697 del 15/07/2011

Cassazione civile sez. I, 15/07/2011, (ud. 16/05/2011, dep. 15/07/2011), n.15697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA (p.i. (OMISSIS)), in persona

del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

PIETRALATA 320, presso l’avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA, rappresentato

e difeso dall’avvocato BATTIANTE CARMINE, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320/D/4, presso l’avvocato RICCI MICHELE,

rappresentato e difeso dall’avvocato IANNARELLI LUIGI, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 64/2006 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 02/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/05/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 24.5.2004, il Comune di San Ferdinando di Puglia proponeva appello avverso la sentenza n. 1497/2003 del 10.6.2003 con cui il Tribunale di Foggia, in esito al giudizio instaurato con citazione del 17.1.1991 da I.M. nei confronti di esso Comune, aveva accolto per quanto di ragioneria domanda dell’ I. intesa a sentire dichiarare illegittima la occupazione di mq. 430 di un suolo edificatorio di sua proprietà sito in (OMISSIS), per la costruzione e realizzazione della via (OMISSIS) ed accertare la irreversibile trasformazione dei luoghi, con condanna al risarcimento del danno ed aveva condannato il comune ricorrente al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 8.498,81 per l’occupazione illegittima, oltre rivalutazione ed interessi legali, ed al consequenziale corrispettivo pari agli interessi legali per il periodo di occupazione legittima.

Chiedeva l’appellante la riforma della sentenza di primo grado, ed accertarsi il valore del bene espropriato, anche tramite c.t.u., tenuto conto della sua natura di suolo agricolo e non edificatoria, come tale assoggettato al dettato di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 40.

Si costituiva in giudizio l’appellato deducendo l’infondatezza della proposta impugnazione, da rigettare con ogni conseguenza di legge, e chiedendo, in via di appello incidentale, la condanna dell’appellante al pagamento delle indennità di occupazione e risarcitoria, alla stregua della normativa di riferimento tenendo conto della effettiva vocazione del suolo e del suo valore alla data del 28.6.1994.

La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 64 del 2006, accoglieva l’appello principale e, per l’effetto, rigettava la domanda di attribuzione dell’indennità di occupazione legittima proposta dall’ I., confermava nel resto la sentenza di primo grado.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione sulla base di un solo motivo il Comune di S. Ferdinando di Puglia, cui resiste con controricorso l’ I..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il Comune ricorrente si duole, sotto il duplice profilo della violazione di legge e della contraddittoria motivazione, del fatto che la sentenza impugnata abbia riconosciuto la natura edificatoria del suolo, nonostante questo fosse situato in zona di rispetto cimiteriale.

Il motivo è fondato.

Invero, la sentenza si è soffermata sull’esame di due consulenze tecniche espletate nel corso del giudizio che avrebbero concluso per la natura edificatoria del terreno espropriato. La prima dell’ing. M. aveva affermato che “l’area espropriata si trova in zona inserita nel piano di fabbricazione vigente e dotata di opere di urbanizzazione primaria … è quindi evidente la sua vocazione edificatoria alla stregua dello strumento urbanistico vigente …”.

La seconda dell’ing. C. aveva invece affermato che “lo strumento urbanistico individua l’area in questione come verde pubblico … pertanto si deve ritenere il carattere edificatorio del suolo e la possibilità legale di edificazione …”.

Va altresì osservato che la sentenza del giudice di prime cure, parzialmente riportata nella sentenza di appello, aveva invece rilevato che la perizia C. aveva accertato che il terreno ricadeva in zona di rispetto cimiteriale e ne aveva concluso che lo stesso non avesse carattere edificatorio.

Alla luce di quanto sopra riportato emerge che la sentenza impugnata risulta affetta da vizio di interpretazione della normativa vigente nonchè di insufficiente e contraddittoria motivazione.

Si osserva, infatti ,quanto alla perizia C., che ha riscontrato che l’area ricadeva in zona destinata a verde pubblico, che tale destinazione esclude la natura edificatoria del suolo alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte che ha in ripetute occasioni affermato che nel sistema introdotto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, caratterizzato dalla rigida dicotomia tra aree edificabili ed aree agricole o comunque non edificabili, il riconoscimento della edificabilità del fondo, ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione, è legato alla sola classificazione urbanistica, dovendosi tenere conto dei vincoli conformativi che, in quanto connaturati alla proprietà in sè, incidono su una generalità di beni e nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, come nei casi di zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, qualora non siano tollerati interventi edificatori ad iniziativa privata, neppure attraverso apposite convenzioni. Ne consegue che, ove sul fondo espropriato insistano vincoli di destinazione pubblicistica tali da escludere l’edificabilità legale, quale la classificazione di zona a verde pubblico, l’indennità dev’essere commisurata al valore agricolo, senza che rilevi la possibilità di realizzazione di parcheggi (da ultimo Cass 17995/09).

A ciò deve aggiungersi un’ ulteriore ragione atta a giustificare la natura agricola del suolo in questione che sarebbe costituita dal fatto che, secondo il giudice di primo grado, il terreno espropriato insisteva in zona di rispetto cimiteriale.

Invero la Corte d’appello, pur riportando in sentenza tale argomentazione del giudice di prime cure, non si sofferma per confermare o smentire la circostanza ma, se la stessa dovesse essere confermata, deve rilevarsi che la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che il vincolo imposto sulle aree site in fasce di rispetto cimiteriale si traduce in un divieto assoluto di edificazione che rende le aree legalmente inedificabili e che incide direttamente sul valore del bene, senza possibilità di deroga da parte di provvedimenti amministrativi, con la conseguenza che le suddette aree, essendo sprovviste delle “possibilità legali” di edificazione, ai sensi della L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis, comma 4, devono essere equiparate a quelle agricole ai fini del calcolo delle indennità di esproprio e di occupazione, secondo il criterio di cui alla L. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 16 e 20, ancora in vigore per i suoli agricoli. (Cass. 9631/10; Cass. 8121/09;

Cass. 25364/06).

Quanto alla perizia dell’ing. M., va osservato che l’inserimento di un suolo nella zona inserita in un piano di fabbricazione e dotata di opere di urbanizzazione primaria, di per sè non esclude che all’interno di detta area si trovino zone destinate a verde pubblico onde sotto tale profilo la motivazione della perizia, e conseguentemente della sentenza che ad essa si rifà, appare del tutto carente, necessitando più specifici accertamenti valutativi.

Il ricorso va, pertanto, accolto.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bari che si atterrà nel decidere al principio di diritto dianzi enunciato e dovrà fornire più adeguata motivazione della decisione e che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte d’appello di Bari.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA