Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15697 del 02/07/2010

Cassazione civile sez. III, 02/07/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 02/07/2010), n.15697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1673/2006 proposto da:

P.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GAVINANA 1, presso lo studio dell’avvocato CORAZZA LUISA

GIUSTINA, rappresentato e difeso dall’avvocato MERLO Andrea giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA DI GARANZIA AR.C.A. A R.L., (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 60, presso lo studio

dell’avvocato FIORE GIOVANNA, rappresentata e difesa dagli avvocati

VIAZZO Corrado, VIAZZO VINCENZO giusta procura speciale;

– controricorrente –

e contro

EUROFINGFST SRL IN LIQ, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 3010/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione Prima Civile, emessa il 27/10/2004, depositata il 19/11/2004;

R.G.N. 2559/2003.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/03/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato Andrea MERLO;

udito l’Avvocato Giovanna FIORE per delega avv.ti Vincenzo e Corrado

VIAZZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio; che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 633 c.p.c., al Tribunale di Varese la Ar.c.a.

Cooperativa di Garanzia s.r.l., premetteva che: aveva concesso in data 23.4.1995 fideiussione per L. 200.000.000 in favore della Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino e in data 7.5.1996, altra fideiussione sempre per L. 200.000.000 in favore della Banca Popolare di Milano, a garanzia delle esposizioni inibitorie verso detti istituti della Eurofingest s.r.l.; a sua volta P.A., con scrittura in data (OMISSIS), aveva rilasciato fideiussione sino alla concorrenza di L. 250.000.000 in favore della Eurofingest per crediti di rivalsa del ricorrente verso la società medesima; a seguito di inadempimenti della debitrice principale Eurofingest sia la B.P.B.- C.V. e la B.P.M. avevano escusso le fideiussioni a suo favore prestate; pertanto chiedeva ingiungersi al P., in forza del contratto di fideiussione del (OMISSIS), il pagamento in suo favore della somma di L. 250.000.000, con interessi legali dalla data della costituzione in mora.

Con provvedimento in data 14.7.1999, l’adito Tribunale di Varese emetteva il chiesto decreto ingiuntivo.

L’ingiunto proponeva opposizione, deducendo che: le fideiussioni prestate dalla società opposta erano valide perchè estranee all’oggetto sociale della stessa, legittimata, dagli artt. 2 e 3 dello statuto a prestare garanzia unicamente per obbligazioni assunte dai soci verso banche per il miglioramento e l’ammodernamento delle loro attività di artigiani, commercianti agricoltori e liberi professionisti, costituente lo scopo perseguito dalla società, i crediti nella specie garantiti non avevano tali requisiti, essendo stati erogati per coprire preesistenti esposizioni debitori della s.r.l. Eurofingest verso le banche erogatrici;

pur trattandosi di garanzie “a prima richiesta”, detta invalidità avrebbe dovuto essere fatta valere, formulando la generale actio doli, dall’opposta nei confronti dei due istituti bancari, cui era opponibile ai sensi dell’art. 2384 bis c.c., essendo loro nota o quanto meno conoscibile con l’ordinaria diligenza richiesta dell’attività esercitata; la sua fideiussione gli era stata carpita con mala fede.

Costituitesi la cooperativa Arca e la società Eurofingest, il Tribunale di Varese, con sentenza n. 362/2002, rigettava l’opposizione, ritenendo le fideiussioni prestate dal P. in favore dell’Arca “a prima richiesta” per cui la natura autonoma della garanzia impediva di dare rilevanza ai dedotti rapporti tra la Eurofingest ed i suoi soci e la cooperativa Arca; accoglieva inoltre l’azione di rivalsa dell’opponente nei confronti della Eurofingest.

Proponeva appello il P. e la Corte d’Appello di Milano, costituitasi l’Arca e contumace la Eurofingest in liquidazione, con la decisione in esame depositata in data 19.11.2004, rigettava il gravame e confermava quanto statuito in primo grado; affermava in particolare la Corte Territoriale che era esatta la qualificazione dei Giudici di primo grado della garanzia in questione come a prima richiesta; inoltre che la giurisprudenza ha ammesso, in base ai principi generali in materia negoziale, quale unico rimedio esperibile da chi è escusso in base a contratto di garanzia a prima richiesta la cosiddetta exceptio doli generalis, richiedente, come riconosciuto dallo stesso appellante, la prova certa, liquida documentale della inesistenza della obbligazione garantita.

L’eccezione dell’appellante di invalidità della garanzia prestata dalla Cooperativa Arca per estraneità all’oggetto sociale della medesima, che secondo il P., avrebbe potuto e dovuto opporla agli istituti bancari creditori, esula da detto istituto di costruzione giurisprudenziale.

Ricorre per cassazione con nove motivi il P., illustrati da memoria; resiste con controricorso la cooperativa Arca. Al termine dell’udienza il difensore del ricorrente ha depositato note scritte di replica alle conclusioni del P.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce: illegittima qualificazione giuridica ex officio della garanzia concessa dal P. alla Cooperativa Arca quale contratto autonomo di garanzia, con conseguente violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ed omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione sul punto.

Con il secondo motivo si deduce erroneità della qualificazione giuridica della garanzia concessa dal P. alla Cooperativa Arca quale contratto autonomo di garanzia, con conseguente violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1341 e/o 1342 c.c. e/o dell’art. 1362 c.c., e segg., in relazione agli artt. 1936 e 1945 c.c., nonchè omessa e/o insufficiente contraddittoria motivazione in ordine all’opzione interpretativa adottata.

Con il terzo motivo si deduce rigetto dell’eccezione di estraneità all’oggetto sociale della Cooperativa Arca delle garanzie rilasciate dalla stessa alle banche per debiti di Eurofingest s.r.l., con conseguente violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., e segg., in relazione alle norme statutarie della Arca, e/o dell’art. 1419 c.c., in relazione alla nullità delle garanzie predette, omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione sul punto.

Con il quarto motivo si deduce erronea e/o omessa valutazione in ordine all’opponibilità alle banche dell’estraneità delle garanzie loro rilasciate da Arca rispetto all’oggetto sociale di Arca stessa, con conseguente violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2384 bis e 2516 c.c. e/o dell’art. 1418 c.c., in relazione alle garanzie predette, omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione sul punto.

Con il quinto motivo si deduce erronea e/o valutazione dell’eccezione di insussistenza e/o invalidità e/o non opponibilità del credito preteso in via monitoria da Arca nei confronti del P., in ragione della nullità, opponibile da Arca, alle banche, delle fideiussioni prestate dalla prima in favore delle seconde, omessa e/o insufficiente motivazione sul punto, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418 e 2384 bis c.c. nonchè dell’art. 1939 e/o dell’art. 1945 c.c..

Con il sesto motivo si deduce omessa motivazione circa l’eccezione di invalidità delle fideiussione prestata dal P. in favore di Arca, per nullità dell’oggetto della garanzia stessa, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1364 e 1418 c.c..

Con il settimo motivo si deduce insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine all’eccezione, concretante una valida “presupposizione”. Relativa alla mancata sottoscrizione, da parte degli altri soci di Eurofingest s.r.l., di fideiussione analoga a quella prestata dal P., violazione e/o falsa applicazione delle norme processuali che presiedono la decisione del giudice iuxta alligata et probata partium.

Con l’ottavo motivo si deduce insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine all’eccezione di recesso del P. dalla fideiussione prestata in favore di Arca, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., in relazione alla clausola MD” della fideiussione.

Con il nono ed ultimo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’artt. 91 c.c. e art. 92 c.c., comma 2, per avere la sentenza d’appello confermato la pronuncia di primo grado, nella parte in cui ha compensato le spese di lite tra il P. e la soccombente Eurofingest srl, ed altresì per aver compensato le spese di lite del secondo grado tra il P. e Eurofingest srl medesima, omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione sul punto.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte censure.

Inammissibili sono i primi sei motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente avendo ad oggetto il medesimo thema decidendum della prospettazione di un contratto di fideiussione e non di un contratto autonomo di garanzia, con relativo riferimento alle eccezioni direttamente opponibili al garante da parte del creditore garantito:

in proposito deve ribadirsi quanto già statuito da questa Corte di legittimità (tra le altre, Cass n. 13001/2006), secondo cui compete al giudice di merito, risolvendosi in un apprezzamento dei fatti e delle prove, stabilire se sia stato concluso un contratto di fideiussione ovvero, per l’assenza dell’elemento dell’accessorietà proprio di tale negozio, un contratto autonomo di garanzia, con conseguente incensurabilità in sede di legittimità di tale apprezzamento se congruamente motivato.

Tra l’altro la dedotta questione attiene all’interpretazione del contratto ex art. 1362 c.c., e seguenti ed il ricorrente, sulla base del consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, anzichè dedurre specificamente quali principi e canoni ermeneutici sono stati violati nel caso di specie e per quali ragioni, si è limitato a prospettare una tesi interpretativa diversa da quella indicata nella decisione impugnata.

Ancora, sul punto la Corte territoriale ha sufficientemente e logicamente motivato, ritenendo tra l’altro rilevante in proposito la clausola G della scrittura in data (OMISSIS) che prevede essere tenuto il fideiussore a pagare immediatamente alla cooperativa a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio.

Anche il settimo e l’ottavo motivo sono inammissibili, riguardando l’individuazione di una presupposizione in contratto anch’essa un profilo ermeneutico ed avendo in tema di sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c., la Corte di merito sufficientemente e logicamente motivato sul punto.

Infine, inammissibile è anche l’ultimo motivo sulle spese, rientrando il governo delle stesse nelle scelte discrezionali del giudice del merito.

Le spese della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore della sola resistente Cooperativa, non avendo le altre parti svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della Cooperativa che liquida in complessivi Euro 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

 

 

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